Cass. pen., sez. VII, ordinanza 10/11/2021, n. 40702

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 10/11/2021, n. 40702
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40702
Data del deposito : 10 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASAN CONSTANTIN nato il 18/08/1982 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A E;

RILEVATO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì dell'8 maggio 2018, ha rideterminato in anni uno e mesi tre di reclusione ed euro novecento di multa la pena inflitta nei confronti di A C reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 56 e 624 bis cod. pen.. 2. L'A, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale. Si deduce che l'unica ragione che aveva indotto l'A ad introdursi nelle abita- zioni consisteva nel tentativo di chiedere l'elemosina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è basato su motivi di impugnazione non proponibili in sede di legit- timità. La Corte d'appello ha dato conto adeguatamente, come meglio specificato nella parte in fatto della sentenza, delle ragioni della propria decisione, sorretta da moti- vazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata;
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, benché inscenate sotto la prospettazione di violazioni di legge o di vizi della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333;
Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). La Corte di appello ha riconosciuto la fondatezza dell'impianto accusatorio, evi- denziando che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, i due malviventi non si erano limitati a suonare i campanelli o a sostare sugli usci in attesa dei proprietari, ma erano entrati spavaldamente nei locali interni, in situazioni di provvisoria ed ac- cidentale assenza o disattenzione dei proprietari;
e ciò in difetto di legittimazione a farlo e di un congruo interesse funzionale alla questua, che presuppone la presenza del donante o la sua attesa. Peraltro, si è evidenziato che, in un'occasione, all'accesso era seguita anche la manipolazione del portafogli, circostanza indicativa dell'analogo scopo illecito perseguito in occasione degli altri accessi. A fronte della motivazione ampia e congrua sopra esposta sulla configurabilità del reato contestato e sull'attribuzione del medesimo all'A, la tesi difensiva appare contraddetta dalle evenienze illustrate nell'ampio apparato argomentativo (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). Il ricorrente, d'altronde, non si confronta con la predetta dettagliata ed esauriente descrizione delle fasi della vicenda, compiuta- mente rappresentata dalla Corte bolognese.
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