Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/12/2019, n. 33585

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/12/2019, n. 33585
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33585
Data del deposito : 18 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle entrate contestava alla G. Srl l'indebita utilizzazione in compensazione del credito Iva per l'anno 2009 con riguardo all'Iva a debito e ad altri debiti fiscali (ritenute d'acconto e contributi dei dipendenti) trattandosi di credito inesistente e comunque insuscettibile di trasferimento.

L'Ufficio rilevava, in particolare, che il credito, sorto nel 2002 dalla cessione di un immobile da parte della società R. Spa alla società D. Srl, era inesistente per la natura meramente fittizia della società che, nel corso della sua esistenza, non aveva posto in essere nessun'altra operazione.

Ti suddetto credito, riportato nelle successive dichiarazioni, era, inoltre, intrasferibile, sicchè era priva di effetti la cessione operata nel 2009 alla G. Srl nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda.

La contribuente impugnava l'avviso, deducendo l'infondatezza della pretesa. La Commissione tributaria provinciale di Caserta rigettava il ricorso. La sentenza era confermata dal giudice d'appello.

G. Srl propone ricorso per cassazione con quattro motivi;
resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso.

Motivi della decisione



1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, D.L. n. 70 del 1988, art. 4, comma 4 ter, conv. in L. n. 154 del 1988, e degli artt. 1260 e 2588 e s.s. c.c. per aver la CTR escluso la cedibilità del credito Iva in caso di cessione di ramo d'azienda.



1.1. Il secondo motivo denuncia nuovamente la violazione e falsa applicazione delle su indicate norme per aver la CTR escluso la cedibilità del credito Iva per la sua inscindibilità rispetto alla posizione fiscale del contribuente, invocando altresì finalità antielusive sulla necessaria contiguità temporale tra l'anno della dichiarazione del credito e la sua effettiva utilizzazione.



1.2. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 70 del 1988, art. 5, comma 4 ter, conv. in L. n. 154 del 1988, per aver la CTR ritenuto ammissibile la cessione del credito Iva solo ove lo stesso sia stato chiesto a rimborso.



1.3. In subordine, chiede la rimessione alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE in relazione ai limiti di cedibilità del credito Iva.



2. I motivi riguardano una unitaria questione, ossia il regime di trasferibilità del credito Iva, in ispecie nel caso di cessione di ramo d'azienda, sicchè vanno esaminati congiuntamente.



2.1. La questione è fondata nei limiti e termini che seguono.



2.2. Un primo, più risalente, orientamento ritiene, invero, che il

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi