Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 14/05/2020, n. 08927
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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7000/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente -contro Immobiliare Sant'Eusebio s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore Cons.E igi D'Orazio RGN 7000 2016 -intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 871/26/2015, depositata il 18 settembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2020 dal Consigliere Luigi D'Orazio. RILEVATO CHE: 1.La Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva, per quel che ancora qui rileva, l'appello proposto dalla Immobiliare Sant'Eusebio s.r.I., società immobiliare, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Alessandria, che aveva rigettato il ricorso della contribuente presentato contro l'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle entrate, per l'anno 2004, evidenziando una plusvalenza di C 68.874,00. Per l'Agenzia delle entrate il prezzo effettivo della cessione era stato di C 1.360.000,00 a fronte del valore del complesso di C 1.291.126,00. Il giudice di appello, invece, evidenziava che la contribuente, dopo avere rivalutato il proprio complesso immobiliare (un ex calzaturificio), ai sensi della legge 342/2000, portando il valore ad C 1.291.126, lo aveva ceduto nel 2004 alla Vallemme Costruzioni s.n.c., che aveva intenzione di abbattere gli edifici fatiscenti e di realizzare un nuovo complesso immobiliare, al prezzo di C 1.240.000. Il prezzo era stato corrisposto dalla Vallemme con una triplice modalità:1.permuta di quattro appartamenti da costruire, unitamente a 4 box auto, per il valore di C 640.000,00;2.accollo del mutuo acceso sul complesso immobiliare per C 177.949,99;3.il resto pagato con disponibilità finanziarie. La cessione aveva generato una minusvalenza di C 51.126,00. Per la Commissione regionale tra le stesse parti era stato stipulato un ulteriore accordo, per l'acquisto di due ulteriori immobili, al di fuori della permuta, al prezzo di C 265.000,00, oltre Iva. In particolare, la Vallemme aveva emesso la fattura n. 27 del 30-6-2004 Cons.Est_Ltrig D'Orazio RGN 7000 2016 per C 120.000,00, oltre Iva, a titolo di acconto, con successiva stipulazione di un preliminare. La somma di C 100.000,00, quindi, doveva essere correttamente imputata a questa nuova vendita, da considerare come acconto nel successivo contratto del 30-6-2010, sicchè era "fuori permuta".