Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/09/2022, n. 25750
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Testo completo
nte SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16301/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro
DI MUCCIO STEFANIA (c.f. DMCSFN76C52H501W), rappresentata e difesa dall'avv. G M in forza di procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma via Ruffini n. 2/a;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 789/2016 depositata il 30 dicembre 2016.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 giugno 2022, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella I. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere G L R. Let,te le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituita Procuratrice generale P F, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso contro la sentenza impugnata, di conferma della sentenza della CTP che in accoglimento del ricorso di M S socia accomandante della Sas Di Lollo Pitture di Di Lollo e C. Sas aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti a seguito di iscrizione a ruolo per debiti della società Di Lollo Pitture di Di Lollo Antonio e C. sas, di cui la D M era stata socia accomandante, portati da avviso di accertamento emesso nei confronti della predetta società. La sentenza aveva ritenuto che la socia accomandante, titolare di una quota pari al 5% del capitale sociale, fosse obbligata per i debiti sociali secondo il disposto normativo di cui agli artt. 2304 e 2313 cod. civ. e, in particolare, nei limiti della sua quota, pari al 5% del capitale sociale. Contro la sentenza è stato proposto ricorso dall'Agenzia delle Entrate con un unico motivo. La contribuente ha resistito con controricorso ed ha anche depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria n. 25283/18 la Sesta sezione di questa
- ricorrente -
contro
DI MUCCIO STEFANIA (c.f. DMCSFN76C52H501W), rappresentata e difesa dall'avv. G M in forza di procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma via Ruffini n. 2/a;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 789/2016 depositata il 30 dicembre 2016.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 giugno 2022, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella I. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere G L R. Let,te le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituita Procuratrice generale P F, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso contro la sentenza impugnata, di conferma della sentenza della CTP che in accoglimento del ricorso di M S socia accomandante della Sas Di Lollo Pitture di Di Lollo e C. Sas aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti a seguito di iscrizione a ruolo per debiti della società Di Lollo Pitture di Di Lollo Antonio e C. sas, di cui la D M era stata socia accomandante, portati da avviso di accertamento emesso nei confronti della predetta società. La sentenza aveva ritenuto che la socia accomandante, titolare di una quota pari al 5% del capitale sociale, fosse obbligata per i debiti sociali secondo il disposto normativo di cui agli artt. 2304 e 2313 cod. civ. e, in particolare, nei limiti della sua quota, pari al 5% del capitale sociale. Contro la sentenza è stato proposto ricorso dall'Agenzia delle Entrate con un unico motivo. La contribuente ha resistito con controricorso ed ha anche depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria n. 25283/18 la Sesta sezione di questa
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