Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 22086
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Testo completo
ale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. FRANCESCO FAVI, in difesa di UR NT, che rendeva noto che, con ordinanza del 13/02/2023, la misura degli arresti domiciliari era stata sostituita con quelle dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora e che, dopo dibattimento, ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24/11/2022, il Tribunale di Catania, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del 11/11/2022 del G.i.p. del Tribunale di Catania, come modificata dall'ordinanza del 14/11/2022 dello stesso G.i.p. che aveva sostituto la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, applicata ad NT UR in relazione ai delitti, commessi in concorso con altri, di illecita concorrenza con minaccia o violenza e di tentata estorsione ai danni di LO SI, entrambi aggravati dal metodo mafioso. Peraltro, come si è già evidenziato nell'epigrafe, il difensore dell'UR ha reso noto che, con ordinanza del 13/02/2023, la misura degli arresti domiciliari è stata sostituita dal G.i.p. del Tribunale di Catania con quelle dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora. Secondo i capi d'imputazione provvisoria, i menzionati reati sono stati contestati all'UR, in concorso con AR RI, CE ND, JO GA, VI SI e MA NA: a) quello di illecita concorrenza con minaccia o violenza (capo A dell'imputazione provvisoria), «poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato rimasti non identificati, UR NO quale titolare dell'omonima agenzia di pompe funebri sita a OR in via P. Nenni n. 2, compivano atti di concorrenza con violenza e minaccia nei confronti di SI LO (titolare delle omonime agenzie di onoranze funebri, di cui una sita a Siracusa in via Ragusa n. 6 e l'altra a OR in viale Mario Giardino) al fine, dapprima di impedire l'apertura della predetta attività nel Comune di OR e, successivamente all'apertura, al fine di impedirgliene il concreto esercizio, segnatamente: ancor prima che il predetto SI aprisse la nuova agenzia a OR, in occasione di un servizio funerario svolto in quel Comune nel 2019, veniva avvicinato da 5 soggetti non meglio identificati e uno di loro proferiva la seguente minaccia di morte: "qui non devi più venire a svolgere funerali, perché se vieni di nuovo io ti porto al cimitero assieme al morto" e, successivamente, sempre in tale occasione, mentre faceva rientro a Siracusa, veniva affiancato da un'autovettura BMW, di colore scuro con a bordo i soggetti che prima lo avevano avvicinato e uno di essi (diverso da quello che lo aveva precedentemente minacciato) gli faceva segno con il dito indice come se premesse il grilletto di un'arma da fuoco in sua direzione, nonché, dopo l'apertura dell'agenzia di Viale Mario Giardino a OR, RI PE (custode del cimitero di OR) che era stato incaricato da SI di reperire un muratore che lo collaborasse per le tumulazioni, veniva minacciato ad opera di ignoti al fine di rifiutare la collaborazione con il suddetto SI;
in particolare RI riferiva a SI: "quelli che comandano il paese, non vogliono, non vogliono, non vogliono me lo hanno detto bello chiaro. Tu come gli fai il muratore è meglio che ti guardi perché ti picchiamo";
e ancora, prima che SI aprisse l'agenzia a OR, in occasione di un servizio funerario ivi svolto mediante l'agenzia siracusana, ignoti strappavano i manifesti funebri affissi a OR dai suoi dipendenti, mentre successivamente all'apertura dell'agenzia di OR, in occasione di altro servizio funebre ne danneggiavano i manifesti alterandone l'indicazione dell'ora della cerimonia funebre;
e invero: ND CE, contiguo al clan AR di NT (al momento dei fatti detenuto presso la Casa di Reclusione di Augusta), faceva pervenire a NA MA l'ordine di impedire a SI di aprire una filiale della sua agenzia in OR, NA MA, (al momento dei fatti detenuto presso la Casa di Reclusione di Augusta), in data 1.6.2020, a mezzo telefono minacciava SI LO proferendo le seguenti parole: "nunnà mettiri chiù peri a OR... nu cià passari nemmeno rà strada... u vò rapiri?", UR NO, (titolare dell'omonima agenzia di pompe funebri sita a OR in via P. Nenni n. 2) dava mandato ai propri dipendenti SI VI e RI AR di porre in essere più atti di concorrenza mediante minaccia nei confronti del suddetto SI e dei suoi collaboratori e invero SI VI, dapprima, minacciava OR LO (collaboratore di SI), mentre questi si trovava per strada a OR, proferendo al suo indirizzo le seguenti parole: "ma tu chi cazzo sei per attaccare le carte? Tu non le devi più attaccare! Tu non le devi più attaccare altrimenti ti succede qualcosa di brutto" (riferendosi all'affissione dei manifesti funebri dell'agenzia SI), e successivamente minacciava di morte AD NO (altro collaboratore di SI) che in quel momento si trovava davanti all'agenzia, proferendo al suo indirizzo le seguenti parole "B IC nai... tè scannari";
mentre, RI AR minacciava AD NO, dopo che SI aveva aperto l'agenzia a OR, dicendogli che per il suo bene era meglio che smettesse di collaborare con il predetto SI;
GA JO in data 27.06.2020, esplodeva due colpi di fucile a canne mozze all'indirizzo della porta d'ingresso della sede di Siracusa dell'agenzia di onoranze funebri di SI. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p., segnatamente con metodo mafioso fondato sulla intimidazione della vittima, sulla minaccia armata mediante danneggiamento, nonché facendo intendere alla persona offesa l'esistenza del controllo del territorio di OR da parte di un'organizzazione criminale di tipo mafioso. [...] In OR e Siracusa, dal 2019 sino al gennaio 2021»;
b) quello di tentata estorsione ai danni di LO SI (capo B dell'imputazione provvisoria), «perché, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato rimasti non identificati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e anche in tempi diversi, al fine di procurare a UR NO, titolare dell'omonima agenzia di onoranze funebri sita in OR in via P. Nenni n. 2, l'ingiusto profitto di mantenere nel settore funerario sortinese una situazione di monopolio di fatto, con violenza e minaccia, meglio descritte al capo che precede, compivano atti idonei, diretti in modo non equivoco a costringere SI, già titolare dell'omonima agenzia di onoranze funebri sita in Siracusa in via Ragusa n. 6, dapprima a non aprire una nuova agenzia a OR, e successivamente all'apertura, per costringerlo a desistere dal concreto esercizio della stessa, non riuscendo nel loro intento per la reazione della vittima che nonostante tutto si determinava ad avviare l'attività anche nel Comune di OR e a denunciare i fatti all'Autorità Giudiziaria. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p., segnatamente con metodo mafioso fondato sulla intimidazione della vittima, sulla minaccia armata mediante danneggiamento nonché facendo intendere alla persona offesa l'esistenza del controllo del territorio di OR da parte di un'organizzazione criminale di tipo mafioso. [...] In OR e Siracusa dal 2019 al gennaio 2021».
2. Avverso la menzionata ordinanza del Tribunale di Catania, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NT UR, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la «mancanza di gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) ed erronea valutazione degli stessi» con riguardo ai due menzionati reati di illecita concorrenza con minaccia o violenza e di tentata estorsione, aggravati dal metodo mafioso. Il ricorrente rappresenta in proposito che: a) «[n]essun episodio viene ricondotto all'UR», «se non ipoteticamente», e «il Tribunale eredita la motivazione del Giudice delle Indagini Preliminari senza nulla aggiungere in merito alla carenza (per meglio dire assenza) dei gravi indizi di colpevolezza eccepiti dalla Difesa. Si sottolinea inoltre come il Tribunale del Riesame si sia limitato ad elencare gli elementi di fatto - in particolare, riportando il contenuto delle intercettazioni captate tra terzi coinvolti - senza compiere alcuna valutazione critica delle fonti indiziarie sulla scorta della ricostruzione effettuata dalla Difesa»;
b) «il Tribunale nulla dice in merito alle prove a favore» e, in particolare, non si fa «carico di un'evidenza probatoria di straordinaria rilevanza: RI si reca a parlare, a chiarire con SI, perché ha saputo che nella giornata del dialogo a OR sono arrivate 4/5 persone, che lo cercano per picchiarlo. Si reca dunque, a parlare con il SI, a cui evidentemente attribuisce l'iniziativa, e il SI, non nega la circostanza. RI ammette che ha strappato le carte ma nega gli altri avvenimenti. Si rinvia alla lettura della trascrizione della conversazione tra RI e SI, registrata da quest'ultimo. Quello del SI, organizzare una spedizione punitiva, è l'atteggiamento di un soggetto succube della violenza di cui al 513 c.p., che già si è rivolto peraltro in svariate occasioni all'Autorità? Tale circostanza fa il paio con la presentazione che di sé fornisce ai Carabinieri, il socio del SI, AN LO, come soggetto che ha avuto guai con la giustizia ma ha pagato i debiti, ed anche con l'aggressione del SI ad opera di ignoti