Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2023, n. 14821
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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) F V B, nato il 23/12/1981;Avverso l'ordinanza emessa il 19/07/2022 dalla Corte di appello di Catania;Sentita la relazione del Consigliere A C;Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale M F L, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 19 luglio 2022 la Corte di appello di Catania, quale Giudice dell'esecuzione, pronunciandosi sull'istanza presentata da V B F ex art. 671 cod. proc. pen., riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalle decisioni irrevocabili indicate nei punti 1)- 5) del provvedimento impugnato. Veniva, invece, escluso il vincolo della continuazione invocato dal condannato tra il reato giudicato dalla decisione irrevocabile di cui al punto 1) e quelli di cui alle pronunzie definitive di cui ai punti 2)-5) del provvedimento impugnato, ritenendosi ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio giurisdizionale. Per l'effetto del riconoscimento parziale del vincolo della continuazione invocato da V B F in executivis la Corte di appello di Catania rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato in ventitré anni e undici mesi di reclusione. 2. Avverso questa ordinanza V B F, a mezzo dell'avvocato M M F, proponeva ricorso per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del mancato riconoscimento della permanenza del reato associativo, in luogo del vincolo della continuazione riconosciuto tra le sentenze di cui ai punti 2) e 3) del provvedimento censurato. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dei singoli aumenti di pena per i reati satellite, ritenuti incongrui rispetto al disvalore delle relative condotte illecite, tenuto conto dell'intervenuta unificazione operata dalla Corte di appello di Catania ex art. 671 cod. pen. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del percorso dosimetrico attraverso cui si era pervenuti al trattamento sanzionatorio irrogato a V B F, quantificato in ventitré anni e undici mesi di reclusione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
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