Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2023, n. 22096
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S B, nato a Napoli il 1°/8/1943 in proprio e quale legale rappresentante della Edilcamaldoli s.r.l. avverso l'ordinanza del 7/11/2022 del Tribunale del riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere E M;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F C, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. G C e G S, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con note del 3/4/2023
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7/11/2022, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'appello proposto da B S, in proprio e quale legale rappresentante della Edilcamaldoli s.r.I., avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 30/7/2022 con riguardo a misura reale disposta in ordine al delitto di cui all'art. 452-terdecies cod. pen. (omessa bonifica).
2. Propone ricorso per cassazione il S, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione di legge e la mancanza di motivazione. Premesso che il ricorrente sarebbe stato assolto dalla contestazione di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. (previa riqualificazione nella contravvenzione di cui all'art. 256, comma 3, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152), il Tribunale non avrebbe potuto confermare il sequestro disposto ai sensi dell'art. 452-undecies cod. pen., atteso che questa norma - richiamando le fattispecie per le quali risulta possibile disporre il sequestro preventivo - non citerebbe il delitto di omessa bonifica qui contestato. L'ordinanza, peraltro, avrebbe ricondotto il vincolo non all'art. 452-undecies citato, ma al combinato disposto degli artt. 240, comma 1, cod. pen., 321 cod. proc. pen., così, tuttavia, mutando il titolo del sequestro, pacificamente fondato proprio sulla prima norma indicata. Il provvedimento impugnato, dunque, sarebbe stato emesso in palese violazione di legge, con riguardo ad un titolo di reato inidoneo a consentirne l'emissione. In senso contrario, peraltro, non potrebbe richiamarsi neppure l'iscrizione a carico del S di altre ipotesi illecite, perché neanche individuate in fatto e, comunque, oggetto di procedimento instaurato successivamente al provvedimento reale genetico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso risulta infondato.
5. La questione sollevata si fonda sulla premessa, espressamente
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere E M;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F C, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. G C e G S, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con note del 3/4/2023
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7/11/2022, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'appello proposto da B S, in proprio e quale legale rappresentante della Edilcamaldoli s.r.I., avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 30/7/2022 con riguardo a misura reale disposta in ordine al delitto di cui all'art. 452-terdecies cod. pen. (omessa bonifica).
2. Propone ricorso per cassazione il S, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione di legge e la mancanza di motivazione. Premesso che il ricorrente sarebbe stato assolto dalla contestazione di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. (previa riqualificazione nella contravvenzione di cui all'art. 256, comma 3, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152), il Tribunale non avrebbe potuto confermare il sequestro disposto ai sensi dell'art. 452-undecies cod. pen., atteso che questa norma - richiamando le fattispecie per le quali risulta possibile disporre il sequestro preventivo - non citerebbe il delitto di omessa bonifica qui contestato. L'ordinanza, peraltro, avrebbe ricondotto il vincolo non all'art. 452-undecies citato, ma al combinato disposto degli artt. 240, comma 1, cod. pen., 321 cod. proc. pen., così, tuttavia, mutando il titolo del sequestro, pacificamente fondato proprio sulla prima norma indicata. Il provvedimento impugnato, dunque, sarebbe stato emesso in palese violazione di legge, con riguardo ad un titolo di reato inidoneo a consentirne l'emissione. In senso contrario, peraltro, non potrebbe richiamarsi neppure l'iscrizione a carico del S di altre ipotesi illecite, perché neanche individuate in fatto e, comunque, oggetto di procedimento instaurato successivamente al provvedimento reale genetico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso risulta infondato.
5. La questione sollevata si fonda sulla premessa, espressamente
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