Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/2017, n. 2526
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In tema di sanzioni disciplinari dei notai, la condotta consistita nella reiterata emissione di fatture irregolari a fronte di anticipazioni di spese inesistenti integra solo la fattispecie di illecita concorrenza di cui all’art. 147, lettera c), della l. notarile, in relazione all’art. 14 del codice deontologico - che include la suddetta condotta tra le ipotesi tipiche di illecita concorrenza - mentre resta assorbita, sulla base del concorso apparente di norme, quella di cui all’art. 147 lettera b), della l. cit., consistente nella non occasionale, ma ripetuta, violazione delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato, sempre in relazione al medesimo art. 14 cod. deontologico, giacché le disposizioni, di legge e deontologiche, hanno ad oggetto il medesimo fatto.
Sul provvedimento
Testo completo
02526-17 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DISCIPLINARE PROFESSIONISTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 7408/2016 SECONDA SEZIONE CIVILE Cron.2526 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. el Presidente Dott. VINCENZO MAZZACANE Ud. 19/10/2016 Rel. Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI CC Consigliere Dott. BRUNO BIANCHINI Consigliere Dott. LUIGI ABETE Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7408-2016 proposto da: NA EL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE, 8, presso lo studio dell'avvocato ANDREA CAU, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO MAZZI;
ricorrente contro 2016 PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA CORTE APPELLO TORINO, 2111 CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI TORINO PINEROLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 631 presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO GIUSEPPE VITTORIO SOBRINO, VITTORIO BAROSIO;
controricorrenti - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 05/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito l'Avvocato MAZZI Francesco difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato BAROSIO Vittorio difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Commissione Regionale di disciplina del Piemonte e della Vale d'Aosta irrogava al notaio NG AN la sanzione della sospensione per due mesi dichiarandolo responsabile delle infrazioni contestate ai sensi dell'art. 147 a) e b), in relazione alla violazione dell'art. 14 del codice deontologico, nonchè di illecita concorrenza di cui all'art. 147 c) per avere emesso fatture irregolari con enunciazione di anticipazioni di spese inesistenti occultamento di corrispettivi, così facendo illecita concorrenza in danno degli altri notai del distretto. I l procedimento era promosso a seguito delle risultanze condotta sui notai del di una indagine a tappetto era stato compiuto undistretto, nel corso della quale monitoraggio sugli atti ricevuti ○ autenticati dal notaio AN nei mesi di settembre e dicembre 2009, all'esito del quale erano risultate differenze in eccesso fra le anticipazioni esposte in fattura e le spese realmente sostenute in relazione a 257 atti per un importo totale quantificato in euro 56.559,92. Avverso tale decisione il notaio proponeva reclamo che, con ordinanza dep. il 5 gennaio 2016 la Corte di appello di Torino rigettava. Nel disattendere le censure sollevate dal notaio, i Giudici ritenevano quanto segue. Era infondato il rilievo di indeterminazione dell' addebito in relazione alla contestata fatturazione di anticipazioni inesistenti, essendo stato indicato il numero di repertorio degli atti ai quali le fatture si riferivano ed avendo il Consiglio depositato tutta la documentazione posta a base della contestazione. Era ritenuta legittima l'attività di monitoraggio a tappeto, disposta dal Consiglio Notarile, sul rilievo che rientrava nei poteri di verifica riconducibili ai compiti istituzionali di vigilanza e di controllo circa l'osservanza da parte dei notai delle disposizioni della legge professionale e delle norme deontologiche;
d'altra parte, la verifica era stata compiuta con riferimento alle singole posizioni e alla attività concreta posta in essere da ciascun professionista. Non è previsto un termine perentorio per l' esercizio dell' azione disciplinare che, secondo l'art. 153 legge notarile, deve essere iniziata senza indugio, di guisa che, pur essendo la stessa iniziata a tre anni di distanza dalla consumazione degli illeciti contestati, non si era verificata alcuna decadenza nè d'altra parte, vi era stata lesione dei diritti di difesa dell'incolpato L'appartenenza allo stesso distretto del notaio incolpato di notai componenti della Commissione regionale non incideva sulla terzietà della stessa. La reiterata fatturazione di anticipazioni risultate maggiori delle spese documentate per una differenza, comunque accertata― secondo la prospettazione del notaio- di oltre euro 41.400,00 su un totale, quanto meno, di 240 atti fatturati irregolarmente in relazione al rogiti di settembre e dicembre (su un totale di atti 399) dimostrava la non occasionalità della condotta del notaio, ed integrava l'addebito di cui agli artt. 147 a) e 147 b), in relazione alla ipotesi di cui all' 14 codice deontologico. La qualità di pubblico ufficiale assumeva rilevanza in relazione violazione dell'art. 147 a), in quanto erano inaccettabili la alla trasparenza dell'operato del notaio e l'evasione fiscale, scarsa considerata l'autorevolezza e il prestigio connessi alla funzione. Sussisteva la illecita concorrenza contestata con riferimento all' art. 147 c) posto che l'art. 14 del codice deontologico prevede distinte ipotesi ci illecita concorrenza, fra le quali la irregolare documentazione relativa alla prestazione, come la mancata e documentata ки specificazione di anticipazioni, onorari, diritti e compensi, la omissione o la emissione irregolare di fatture.