Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2022, n. 43976

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2022, n. 43976
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43976
Data del deposito : 18 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIAnel procedimento a carico di: IACULLI GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 24/03/1972 MORRA TASO nato a CERIGNOLA il 02/04/1977 DALESSANDRO LUIGI nato a CERIGNOLA il 25/03/1971 R DE nato a CERIGNOLA il 19/11/1983 S G nato a CERIGNOLA il 15/10/1979 ATTINI ANTONIO nato a FOGGIA il 31/05/1978 avverso l'ordinanza del 19/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore dei ricorrenti Avv. GIUSEPPE DI TRANI in sostituzione dell'Avv. FRANCESCO SANTANGELO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del Riesame di Brescia, con ordinanza del 19 aprile 2022, confermava, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cop.pen., l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere a I G, M T, D L R D e S G, indagati per i reati di cui agli artt. 56,110,112 n.1, 628 commi 1,2,3 nn.1,2,3 bis, 61 n.7 cod.pen., 7 1.895/67, 624 e 625 n.2 e 5 cod.pen.;
annullava l'ordinanza impugnata con riferimento ad A A, disponendone l'immediata scarcerazione.

1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia, lamentando che erroneamente era stata esclusa l'aggravante del "metodo mafioso";
osserva che la metodologia utilizzata nell'assalto al caveau di Calcinato di cui al presente procedimento non poteva non richiamare un contesto criminale mafioso foggiano ed integrare quel tipo di condotta che, in sé considerata, per le modalità attraverso cui si realizza, sia tale da evocare dietro quell'azione l'esistenza di consorterie amplificatrici della valenza criminale e della temibilità del singolo reato commesso;
appariva difficilmente sostenibile che un'azione paramilitare che avrebbe messo a ferro e fuoco parte della provincia bresciana, posta in essere da una brigata di professionisti cerignolani contigui al clan mafioso "Piarulli-Ferraro e Di Tommaso", come tali conosciuti all'esterno, non avrebbe evocato nei soggetti passivi (guardie giurate, passanti, forze di polizia ecc.) l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso o la loro fama criminale. 1.2

II

Pubblico Ministero aggiunge che era errata anche l'esclusione della aggravante della "agevolazione mafiosa" di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. in quanto, dalle conversazioni intercettate, emergevano in maniera lampante elementi rivelatori della consapevolezza o comunque conoscenza, da parte di tutti gli indagati, della connessione esistente e di una strettissima correlazione personale tra Franzè Giuliano, ma anche gli altri correi (in particolare M T), ed i clan mafiosi calabresi e pugliesi (Pelle-Vottari di San Luca e PiaruIlli-Ferraro e Di Tommaso di Cerignola).
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