Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2022, n. 1309
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Testo completo
1. B.G. propose distinti ricorsi avverso tre avvisi di accertamento che ricostruivano con metodo sintetico il suo reddito ai fini delle imposte dirette per gli anni 2005, 2007, 2008, per i quali non aveva presentato la dichiarazione, sulla base del possesso di beni indice (due autovetture) e dell'acquisto, nel 2009, di un immobile al prezzo di Euro 500.000,00, con incremento patrimoniale (negli anni dal 2005 al 2009) di Euro 380.000,00 (tenuto conto del mutuo di Euro 120.000,00 stipulato per l'acquisto dell'immobile).
2. La Commissione tributaria provinciale di Roma, dopo averli riuniti, accolse i ricorsi con sentenza (n. 372/63/2011) riformata dalla Commissione tributaria regionale ("C.T.R.") del Lazio che, in sintesi, ha accolto l'appello dell'ufficio in base alle seguenti considerazioni: diversamente da quanto affermato dalla parte privata, l'accertamento sintetico non deve essere preceduto dall'invio al contribuente del questionario di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4;
l'appellata, gravata del relativo onere probatorio, ed apparentemente priva di reddito, non ha fornito elementi oggettivi idonei a giustificare la capacità contributiva attestata dalle spese sostenute negli anni d'imposta in verifica.
3. La contribuente ricorre con quattro motivi avverso la decisione d'appello;
l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso ("a) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, artt. 140 e 149 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 600 del 1973, art. 38 e art. 41 per aver l'Ufficio emesso n. 3 avvisi di accertamento senza aver notificato preliminarmente il questionario/invito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3"), si allega che l'ufficio ha emanato gli avvisi di accertamento senza farli precedere dalla rituale notifica, alla contribuente, dei relativi questionari.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Si censura l'operato del fisco, non la sentenza.
2. Con il secondo motivo ("b) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 197(3), art. 32 e D.L. n. 78 del 2010, art. 22 convertito con L. n. 122 del 2010 in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 41 per aver l'ufficio emesso illegittimamente n. 3 avvisi di accertamento con omissione da parte dell'ufficio di adempiere all'obbligo giuridico di invitare il contribuente al contraddittorio in epoca antecedente alla emissione degli avvisi di accertamento D.L. n. 78 del 2010, ex art. 22, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3"), la contribuente censura la sentenza impugnata che laddove afferma che l'invio del questionario del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 4, non è un presupposto necessario ai fini della validità dell'accertamento sintetico, omette di considerare che la nuova disciplina dell'accertamento sintetico, come modificata dal D.L. n. 78 del 2010, prescrive l'obbligatorietà del contraddittorio tra il fisco e il contribuente.
2.1. Il motivo è infondato.
La ratio decidendi della sentenza impugnata segue il filo conduttore della tralatizia giurisprudenza della Corte per cui "In tema di accertamento sintetico, l'omesso invio del questionario di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 al fine di acquisire dati, notizie e chiarimenti, non invalida l'atto impositivo, trattandosi di una facoltà discrezionale dell'Amministrazione finanziaria, avente lo