Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/1999, n. 82
Sentenza
8 gennaio 1999
Sentenza
8 gennaio 1999
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Massime • 1
L'irrituale, tardiva produzione di documenti effettuata dalla parte in primo grado (per essere stati gli stessi depositati solo contestualmente al deposito della comparsa conclusionale, dopo la rimessione della causa al collegio), anche se tempestivamente eccepita, non esclude (con riguardo a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della novella del 1990) la possibilità che i documenti stessi possano legittimamente essere depositati in grado d'appello, con il deposito del fascicolo, al momento della costituzione in giudizio della parte stessa, con la conseguenza che l'eventuale eccezione di irritualità della produzione in primo grado, tempestivamente sollevata dalla controparte, ha rilevanza soltanto ai fini del regolamento delle spese di quel grado di giudizio.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI TE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI BERIO 6, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
BANCA DI ROMA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 7, presso l'avvocato RODOLFO CORONATI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3236/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 17/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/06/98 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Martinelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17 ottobre 1989 AN LI proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale, su ricorso della Cassa di risparmio di MA, il Presidente del Tribunale di MA gli aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 3.658.707=, quale saldo debitore del conto corrente 120\05 intrattenuto dallo stesso LI. Il Tribunale, con sentenza del 29 maggio 1992, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il LI al pagamento della somma ingiunta, oltre agli interessi ragguagliati al prime rate ABI. Il LI proponeva appello lamentando, per quanto qui ancora interessa, che il decreto ingiuntivo era divenuto inefficace poiché la notificazione, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non era stata completata con l'affissione dell'avviso di deposito;
inoltre, lamentava che la decisione era stata fondata sul saldaconto prodotto dalla banca, privo di valore probatorio.
La Corte di appello di MA, con la sentenza oggi impugnata, rigettava il gravame proposto dal LI osservando che: 1) la formalità della affissione dell'avviso di deposito risultava dall'originale notificato del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, prevalendo l'originale sulla copia, l'adempimento doveva considerarsi compiuto sino a querela di falso;
inoltre, la mancata affissione avrebbe, al più, comportato