Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2022, n. 42525

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2022, n. 42525
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42525
Data del deposito : 9 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LIVORNOnel procedimento a carico di: SHESHI GEZIM nato il 06/03/1977 avverso l'ordinanza del 06/10/2021 del TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere R B;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F C, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Livorno, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto l'opposizione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza con la quale lo stesso Ufficio del Pubblico Ministero aveva richiesto di dichiarare l'estinzione, per decorso del tempo, della pena dell'ammenda irrogata a G S, con sentenza di condanna divenuta irrevocabile in data 31 ottobre 2011. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, lamentando violazione degli artt. 172 cod. pen. e 676 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione. Deduce che la decisione si è fondata sull'erroneo presupposto secondo cui la notifica della cartella esattoriale relativa al pagamento dell'importo di cui alla pena pecuniaria, nella specie intervenuta il 4 gennaio 2013, costituisce un atto di inizio dell'esecuzione idoneo a determinare l'esclusione della causa estintiva per decorso del tempo, sì da ammettere un'imprescrittibilità delle pene pecuniarie in ragione di atti compiuti dall'autorità amministrativa che contrasta non solo con il testo delle disposizioni di cui all'art. 172 cod. pen. relative al dies a quo a partire dal quale va computato il termine dell'estinzione e alle tassative ipotesi impeditive del suo decorso, ma anche con i principi costituzionali in materia di certezza e di funzione rieducativa della pena.

3. Con requisitoria in data 22 marzo 2022, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre il difensore di G S, con memoria in data 20 aprile 2022, ha chiesto accoglimento del ricorso, insistendo sulle deduzioni ivi svolte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Come rilevato nella requisitoria depositata dal Procuratore generale, la ricostruzione a supporto delle doglianze dedotte con il ricorso, si pone, nella sua interezza, in aperto contrasto con l'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva, come fattore impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, a seguito del quale le concrete modalità e le scansioni temporali della procedura, secondo le previsioni di legge, risultano rilevanti. Tale insegnamento, al quale il Collegio intende dare continuità, ha chiarito che, mentre la sentenza di condanna rappresenta il titolo esecutivo, decorrendo il dies a quo per l'estinzione della pena dal passaggio in giudicato, la sua esecuzione coincide, secondo quanto disposto dalla vigente disciplina in materia, con il momento in cui il debito erariale viene iscritto a ruolo, oppure, /n con la notifica della cartella esattoriale (sulla possibilità della non coincidenza tra l'irrevocabilità e l'esecutorietà, Sez. U, n. 46387 del 15/07/2021, Rv. Uhuwamangho). Sicché, diversamente da quanto affermato nel ricorso, l'inizio della procedura di recupero coattivo vale a precludere l'estinzione della pena, perché manifesta la pretesa punitiva dello Stato la cui assenza può dare luogo alla prescrizione, prescindendosi invece dalle specifiche vicende che possono poi riguardare l'effettivo recupero in corso di esecuzione di quanto dovuto (Sez. 1, n. 22312 dell'8/07/2020, Vitobello, Rv. 279453;
Sez.1, n. 51497 del 13/09/2019, M;
Sez. 1, 29425 del 12/04/2019, M;
Sez.1 n. 53156 del 19/09/2017, C;
Sez. 1, n. 18702 del 17/01/2017, Morabito, Rv. 270115;
Sez. 3, n. 17228 del 03/11/2016, dep. 2017, Ghidini, Rv. 269981;
Sez. 1, n. 19336 del 24/04/2008, Lupo Faro, Rv. 240310;
Sez. 6, n. 5625 del 27/01/2006, D G). Ne deriva che l'inizio della procedura di recupero coattivo del credito da parte dello Stato non può configurare un fatto interruttivo del termine di prescrizione decorrente dalla data di irrevocabilità della sentenza, come talvolta si era affermato, ma comporta, invece, nei termini sopra descritti, l'inizio dell'esecuzione che solamente risulta rilevante ai fini dell'osservanza del termine di prescrizione della pena pecuniaria (Sez.1 n. 53156 del 19/09/2017, C). Come aggiunto in detta requisitoria, l'orientamento ora delineato appare del tutto aderente alla normativa in materia e, anzitutto, alle previsioni dell'art. 660 cod. proc. pen., secondo cui l'esecuzione della pena pecuniaria avviene nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, così rinviando alla normativa dettata dal d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (T.U. spese di giustizia), che, all'art. 227-ter, disciplina la procedura di riscossione delle pene pecuniarie, prevedendo che a cura dell'agente della riscossione siano notificate al debitore una comunicazione contenente l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e la contestuale cartella di pagamento con l'intimazione ad adempiere entro venti giorni successivi alla scadenza del predetto termine, con avviso che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Come ribadito da Sez. 1 n. 22312 del 2020, alla stregua di tale disciplina, l'esecuzione della pena pecuniaria non si verifica al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna che rappresenta il titolo esecutivo, bensì allorché il debito erariale viene iscritto a ruolo, ovvero, secondo una tesi alternativa, quando viene notificata la cartella esattoriale. Pertanto, una volta procedutosi in tal modo prima del decorso del termine di prescrizione e previo compimento degli atti prodromici, se poi l'obbligato non adempie nei termini al pagamento dovuto, risulta che egli si sia sottratto all'esecuzione della pena iniziata, a far data di inizio della procedura, così non rilevando le previsioni di cui all'art. 172, quarto comma, cod. pen. (v. Sez. 1, n. 21729 del 21711/17, Baglione, n.m.;
Sez. 6, n. 5625 del 27/01/2006, D G, n. m.). Una procedura il cui espletamento, data la natura degli adempimenti, non può che essere affidato agli organi amministrativi designati dalla legge, mentre al giudice compete la verifica della presenza delle condizioni che danno regolarmente corso nel prosieguo all'esecuzione della pena pecuniaria avente l'effetto di precludere la causa di estinzione per decorso del tempo. Parimenti condivisibile, per altro verso, appare l'osservazione del Procuratore generale, secondo cui non può comunque attribuirsi rilievo ad asserzioni, in ordine a un'ipotetica incapacità di adempiere del condannato, che neppure risultano concretamente rapportate al caso di specie.Condizioni che neppure rappresenterebbero di per sé l'involontarietà della sottrazione all'esecuzione in rapporto al disposto di cui all'art. 172, quarto comma, seconda parte, cod. pen., dovendosi osservare che nel caso delle pene pecuniarie assume propriamente rilievo il protrarsi della mancata riscossione di una somma per tutto l'iter esperito, mentre le condizioni economiche del condannato vengono considerate da apposite disposizioni già in sede di cognizione (artt. 133- bis e 133-ter cod. pen.) e poi in sede di esecuzione (art. 660, comma 3, cod. proc. pen.) Deve, infine, escludersi, come ancora rilevato dal Procuratore generale, che la ricostruzione sopra esposta possa in qualche modo ritenersi in contrasto con i principi affermati dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 46387 del 15/07/2021, Uhuwamangho, in quanto tale pronuncia ha affrontato la diversa questione relativa all'individuazione del dies a quo ai fini del computo del termine di prescrizione delle pene detentive per la cui esecuzione opera altra procedura. Ne consegue, in aderenza ai consolidati principi di legittimità, che correttamente l'ordinanza impugnata ha escluso che la pena irrogata al condannato fosse estinta per decorso del tempo, essendosi dato corso alla procedura esecutiva prima della maturazione del termine di legge.
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