Cass. civ., sez. II, sentenza 28/08/2020, n. 18046

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/08/2020, n. 18046
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18046
Data del deposito : 28 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 16960-2015 proposto da: C S rappresentato e difeso dall'avvocato A O con studio in Napoli , Corso Umberto I n. 106;

- ricorrente -

contro

R R rappresentato e difeso dall'avvocato C T con studio in Napoli , Corso Umberto I, n. 7 ;
- con troricorrente - nonche

contro

F G;
- intimata - avverso la sentenza n. 1190/2015 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 11/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2019 dal Consigliere A C;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale L C che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato C T per il controricorrente R R per delega scritta all'avvocato M S che ha concluso come in atti.

FATTI DI CAUSA

1.11 presente giudizio trae origine dal domanda di R R con cui ha chiesto al Tribunale di Napoli l'accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà del box o cantinòla avvenuto a mezzo di contratto datato 3 marzo 1985 sottoscritto dai venditori S C e G F, in calce al quale i medesimi rilasciavano formale quietanza del totale pagamento;
poiché sin dalla stipula i venditori non avevano prestato la necessaria collaborazione alla regolarizzazione pubblicistica della transazione, egli aveva chiesto l'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni.

2. Per quanto ancora qui di interesse, il tribunale adito accoglieva la domanda ritenendo che le sottoscrizioni apposte dei venditori non fossero state disconosciute, che il bene venduto era sufficientemente identificabile;
il giudice riteneva, inoltre, che la vendita era valida benché la costruzione fosse priva di licenza, perché la vendita era stata stipulata con compratore consapevole della mancanza di licenza e prima dell'entrata in vigore della legge 47/1985. 3.Proponeva gravame il convenuto C e si costituiva l'appellato R proponendo, a sua volta, appello Ric. 2015 n. 16960 sez. 52 - ud. 26-09-2019 -2- incidentale.

4.La Corte d'appello di Napoli con la sentenza qui impugnata respingeva l'appello principale avente ad oggetto la contestazione delle conclusioni del giudice di primo grado in ordine all'autenticità delle sottoscrizioni, nonché alla identificazione del bene venduto così come alla validità della vendita di bene abusivo.

5.La corte territoriale accoglieva, invece, l'appello incidentale riguardante la domanda di responsabilità aggravata ex articolo 96 cod. proc. civ. e la liquidazione delle spese di lite.

6.La cassazione della sentenza d'appello è chiesta da S C sulla base di sette motivi cui resiste con controricorso R R.

7. Non ha svolto attività difensiva l'intimata Giovanna Ferrero.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente deduce congiuntamente, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, n.4 e n.5 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'articolo 51 cod. proc. civ. nonché la nullità della sentenza del procedimento ovvero l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, per essere stata la sentenza di primo grado emessa da un magistrato ricusato nei confronti del quale era pendente una denunzia penale presentata prima del passaggio in decisione della causa.

1.1.11 motivo appare inammissibile sotto ciascuno dei profili sollevati dal momento che la questione relativa al prospettato obbligo di astensione è stata esaminata dal giudice d'appello e valutata in conformità ai principi di diritto affermati da questa Corte e rispetto ai quali il ricorrente non indica quale sarebbe stato malamente interpretato dal provvedimento impugnato.

1.2.Ai fini della configurabilità dell'obbligo del giudice di astenersi, ai sensi dell'art. 51 n. 3 cod. proc. civ., non vale ad Ric. 2015 n. 16960 sez. 52 - ud. 26-09-2019 -3- integrare la fattispecie ipotizzata e cioè la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi