Cass. pen., sez. VII, ordinanza 17/03/2022, n. 09149

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 17/03/2022, n. 09149
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09149
Data del deposito : 17 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURORA LUCA nato a CATANIA il 28/10/1992 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere L A;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di CATANIA con sentenza in data 03/03/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA in data 24/02/2015 nei confronti di AURORA LUCA in relazione al reato di ricettazione in concorso di un ciclomotore. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo il vizio di motivazione con riferimento all'elemento psicologico del reato;
censurava altresì il trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi. Premesso che è stato accertato il possesso del bene di provenienza furtiva, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede;
d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914). Nel caso di specie, con doppia pronuncia conforme di condanna, i giudici di merito hanno evidenziato non solo la mancanza di giustificazioni plausibili circa la disponibilità del motociclo in questione ma anche il tentativo di fuga dell'imputato, a conferma della consapevolezza dell'illecita provenienza del mezzo sul quale circolava. I rilievi sul trattamento sanzionatorio sono generici a fronte della puntuale motivazione della corte di merito che ha escluso l'ipotesi lieve della ricettazione, per il valore tutt'altro che esiguo del mezzo, e ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per la personalità negativa del Castagna, desumibile dai suoi precedenti penali. Anche l'applicazione della recidiva è stata congruamente motivata, con riferimento ad una condotta criminosa persistente e di pericolosità crescente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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