Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/10/2002, n. 14210

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Ai fini della determinazione dell'obbligo contributivo a carico dei datori di lavoro, deve riconoscersi vincolatività di fonte normativa anche ai decreti ministeriali che disciplinino a fini contributivi - in forma astratta e con carattere di generalità (carattere che non viene meno in ragione dei limiti territoriali che incontra la relativa applicazione) - una particolare tipologia di rapporti lavorativi attraverso una regolamentazione che si ponga come integrativa della legge e che presenti una portata innovativa rispetto all'assetto ordinamentale precedente (nella specie, la sentenza di merito, confermata sul punto dalla S.C., aveva riconosciuto rilevanza normativa al D.M. 9 febbraio 1988 n. 92 che - in attuazione del d.P.R. n. 602 del 1970 - aveva disciplinato la determinazione dell'obbligo contributivo delle società cooperative della provincia di Lucca in base all'attività svolta da ciascun socio all'interno dell'organismo societario).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/10/2002, n. 14210
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14210
Data del deposito : 3 ottobre 2002

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G I - Presidente -
Dott. F L - Consigliere -
Dott. G MA - Consigliere -
Dott. C G - Consigliere -
Dott. G V - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA CITTÀ DEL SOLE a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA N.

RICCIOTTI

9, presso lo studio dell'avvocato V C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C B, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
INPS;



- intimato -


e sul 2^ ricorso n^ 08982/00 proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati F F, A C, F CRA, giusta delega in atti;

- ricorrente incidentale -
nonché contro
COOPERATIVA CITTÀ DEL SOLE a.r.l.;



- intimato -


avverso la sentenza n. 402/99 del Tribunale di LUCCA, depositata il 22/04/99 - R.G.N. 3235/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;

udito l'Avvocato BARSANTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 16 novembre 1998 l'INPS ha proposto appello avverso la sentenza del Pretore di Lucca del 6 aprile 1998 con la quale era stata accolta l'opposizione ex art. 98 del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 della s.r.l. Cooperativa Città del Sole avverso
l'intimazione di pagamento della somma di lire 313.775.000 per contributi nonché di lire 261.264.000 per sanzioni civili, a seguito della contestata violazione dell'art. 23, comma 1, l. 4 aprile 1952 n. 218 per omesso versamento dei contributi di invalidità, vecchiaia
e superstiti dovuti dall'1 marzo 1988 al 31 ottobre 1994 a norma del d.m. 9 febbraio 1988. Con la memoria di costituzione, la società cooperativa spiegava appello incidentale per avere il primo giudice ritenuto legittimo l'operato dell'INPS nell'applicazione ad alcuni lavoratori soci della cooperativa, svolgenti attività di pulizia, della disciplina contributiva prevista dal D.M. 9 febbraio 1988 e per avere operato una distinzione dei sistemi contributivi tra soci della stessa cooperativa nonostante la non suddivisione dell'impresa in autonomi rami d'azienda e nonostante il contrasto di una tale condotta con il principio - affermato dall'art. 28 l. 30 aprile 1969 n. 153, richiamato dall'art. 1 del d.p.r. 30 aprile 1970 n. 602 - dell'uniforme commisurazione del requisito contributivo. Il Tribunale di Lucca con sentenza del 22 aprile 1999, in parziale accoglimento dell'appello principale, respingeva la domanda della Cooperativa del Sole limitatamente alla contribuzione e confermava nel resto l'impugnata sentenza.
Nel pervenire a tale conclusione e nel rigettare l'appello incidentale (esaminato in ragione della sua priorità logica prima di quello principale) il Tribunale osservava che, dall'esame della disciplina in materia (art. 28 l. 153 del 1969 che ha deferito delega normativa al Governo per la fissazione dei criteri di determinazione e di valutazione delle retribuzioni imponibili per particolari categorie di lavoratori soci di società ed enti in genere cooperativi;
d.p.r. 602 del 1970 con cui è stata data attuazione legislativa a detta delega;
decreto 9 febbraio 1988 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1988 n. 43 - avente ad oggetto la determinazione della classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile con riguardo la Provincia di Lucca per due settori di attività, quello misto di facchinaggio e trasporto nonché quello di pulizia) emergeva come il legislatore avesse inteso differenziare tra i vari soci la disciplina contributiva non soltanto con riferimento all'anzianità di servizio, ma anche con riguardo alla concreta attività svolta nell'ambito della medesima compagine sociale. Non a caso l'art. 3 del d.p.r. 602 del 1970 aveva previsto la presentazione agli enti di previdenza ed
assistenza di un elenco nominativo dei soci con indicazione della qualifica professionale o dell'attività svolta per conto dell'organismo, anche se poi in concreto risultava di volta in volta indispensabile accertare se il singolo socio prestasse in via continuativa uno dei tipi di attività elencati nell'allegato al d.p.r n. 602 del 1970. In relazione poi all'appello principale il Tribunale evidenziava che, sulla base delle deposizioni dei testi escussi(Giorgetti e Castiglioni) e dello stesso Ispettore dell'INPS (che avevano conformemente dichiarato che prima delle contestazioni alla società vi erano state ispezioni negative confermanti implicitamente la validità della condotta sino a quel momento tenuta dalla cooperativa) poteva reputarsi raggiunta la dimostrazione dell'ignoranza scusabile del summenzionato decreto ministeriale in forza dell'affidamento ingenerato nella controparte dalla competente autorità amministrativa. Risultava così anche credibile che la cooperativa fosse venuta a conoscenza per la prima volta nel corso dell'ispezione del 1995 dell'esistenza delle disposizioni che avevano determinato le singole classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili.
Concludeva così il Tribunale che, dovendosi la norma del d.m. 9 febbraio 1998 considerare non un atto amministrativo ma una
disposizione normativa (stante il contenuto della disposizione attributiva di competenza ad emanarlo e perché rivolto alla generalità delle cooperative costituite e costituende nella provincia) dovevano trovare applicazione i principi coniati con riguardo alla ignorantia legis dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in tema di illecito amministrativo e penale, con la conseguenza che, se la giustificata inosservanza delle norme regolanti la contribuzione poteva impedire il pagamento delle sanzioni civili previste per l'illecito accertato non poteva di certo assolvere la società dal versamento dei contributi che in forza del rapporto assicurativo obbligatorio dovevano in ogni caso essere corrisposti dall'INPS. In altri termini, i contributi il cui versamento era stato omesso dalla società cooperativa prima dell'ispezione del 1995 non erano da qualificare come sanzione amministrativa di una condotta illecita (come tale scriminata), bensì quale ordinario obbligo previdenziale imposto dalla legge per potere beneficiare delle prestazioni assicurative. Ed infatti in tema di obbligazioni contributive (peraltro nella parte minimale dovuta) non soccorre alcuna disposizione normativa che dia rilievo all'errore ingenerato da ignoranza della disciplina giuridica. Avverso tale sentenza la s.r.l. Cooperativa Città del Sole propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso l'INPS, che spiega a sua volta ricorso incidentale incentrato su un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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