Cass. civ., sez. III, sentenza 21/12/2021, n. 40980
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Testo completo
unciato la seguente Ud. 27/10/2021 SENTENZA PU "cameralizzata" sul ricorso 19377-2019 proposto da: M L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILOTEO ALBERTINI 77, presso lo studio dell'Avvocato R C che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato A C;- ricorrente -contro M A, VANI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in Rnrn>, vi> Nic>nriro gq, torPccr, ct.idin riMrAvync>tr, R>rh>r> 2e2) D'ANGELO Barbara che li rappresenta e difende unitamente agli Avvocati G P, F S. - con troricorrenti - nonché contro COLAFRANCESCO ELISA, COLAFRANCESCO PATRIZIO, MOLLICONE ROCCA, tutti nella qualità di erede di COLAFRANCESCO B;- intimati - avverso la sentenza n. 7860/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/12/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. S G G. FATTI DI CAUSA 1. L M, ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 7860/18, del 5 dicembre 2018, della Corte di Appello di Roma, che - respingendo il gravame dallo stesso esperito contro la sentenza n. 104/11, del 19 gennaio 2011, del Tribunale di Cassino - lo ha condannato a restituire la somma di 12.911,00 in favore di G V, di € 7,750.00 in favore di B C e di € 10.000,00 in favore di A M, ponendo a suo carico anche le spese del grado. 2. Tn punto di fatto, il ricorrente riferisce che i predetti Villani, Moretti e Colafrancesco (all'ultimo dei quali sono subentrati, in corso di causa, gli eredi Rocca Mollicone, nonché Patrizio ed Elisa Colafrancesco) ebbero a convenirlo in giudizio per ottenere la restituzione delle somme di cui sopra, assumendo di avergliele corrisposte poiché richieste dal medesimo quale ricompensa per ottenere, da una persona di sua conoscenza, un posto di lavoro per i rispettivi figli, posto dagli stessi mai conseguito. Nel costituirsi in giudizio l'allora convenuto deduceva, innanzitutto, di essere stato contattato dagli attori di loro iniziativa, P non di averli contattati, nonché di essersi limitato A metterli in relazione con tale Cosimo Catapiano (del quale chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa), presentatogli da un proprio amico. Assume, pertanto che i predetti Colafrancesco, Villani e Moretti avrebbero interagito esclusivamente con il Catapiano, concordando con il medesimo l'importo da versargli e poi provvedendo al pagamento direttamente nei confronti dello stesso, senza che alcunché risulti essere stato erogato ad esso L M. La domanda di restituzione veniva accolta dall'adito Tribunale (che riteneva provata l'erogazione delle somme al Moretti), la cui decisione era confermata in appello, essendo stato respinto il gravame all'uopo esperito dal convenuto soccombente. 3. Avverso la decisione della Corte capitolina ricorre per cassazione il Moretti, sulla base di tre motivi. 3,1. TI primo motivo denunzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 cod. civ. e omessa applicazione dell'art. 2035 cod. civ., sul rilievo che, sebbene i due giudici di merito abbiano ravvisato una nullità assoluta del contratto, in forza del quale venne eseguito il pagamento, in ragione della illiceità della causa per contrarietà all'ordine pubblico, non ne avrebbero tratto, però, la corretta conseguenza, ovvero l'applicazione dell'art. 2035 cod, civ. e, con essa, la non ripetibilità di quanto versato. 3.2. Il secondo motivo denunzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione di una norma processuale, oltre che vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale su un punto decisivo della controversia, lamentando, in particolare, la mancata escussione dei testi C d T e L L, sebbene l'allora convenuto/appellante avesse prospettato di essere venuto in contatto con gli stessi soltanto nelle more della decisione di primo grado (donde l'impossibilità di richiederne l'escussione a tempo debito, oltre che l'indispensabilità della nuova prova, ex art. 345 cod. proc. civ.). 3,3. Il terzo motivo denunzia - sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione di una prova processuale su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per aver palesemente errato nella valutazione delle prove, essendosi la Corte territoriale limitata a rilevare esclusivamente l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi indicati da parte attrice, "non conferendo invece il giusto significato a quelle rese dall'unico testimone veramente neutrale rispetto ai fatti ed alle persone di causa", ovvero A Z.
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