Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2015, n. 15477
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Testo completo
E T 15477-15 N E REPUBBLICA ITALIANA S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: - Primo Presidente Agg. Dott. L A RI Dott. R R - Presidente Sez. R.G. 16573/2014 Cron 15477 Dott. S D P - Presidente Sez. Dott. G B - Consigliere Rep. Dott. R V - Consigliere Ud.
7.7.2015 Dott. C D I - Consigliere - Consigliere Rel. Dott. S P Dott. R F - Consigliere impiego pubblico Dott. A G - Consigliere ha pronunciato la seguente C.U. SENTENZA sul ricorso, iscritto al N.R.G. 16573 del 2014, proposto da: D L F (DLE FNC 45A71 C983K), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati P L e Laura Totino, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Largo Messico n. 7;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
- resistente - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3744/2014, depositata in data 2 aprile 2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 luglio 2015 dal Consigliere relatore Dott. S P;
sentito l'Avvocato dello Stato A B;
316/15 sentito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. U A, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 2 aprile 2014, il Tribunale di Roma, sezione lavoro, in accoglimento della eccezione sollevata dalla difesa erariale per il Ministero dei beni e delle attività culturali, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'AGO in ordine alla domanda proposta da F D L, già dipendente della indicata amministrazione, di accertamento del suo diritto al riconoscimento del periodo di sospensione cautelare dal servizio nel calcolo del trattamento di quiescenza. In proposito, il Tribunale rilevava che analoga domanda era già stata proposta dalla ricorrente dinnanzi alla Corte dei conti che, con sentenza n. 11640/2011, passata in giudicato, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Premesso, quindi, che l'affermazione della giurisdizione ordinaria non poteva ritenersi vincolante per il giudice indicato come dotato di giurisdizione, tale effetto essendo proprio delle sole sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, il Tribunale riteneva che la giurisdizione non potesse spettare al giudice ordinario in quanto la domanda era relativa a fatti svoltisi prima del 30 giugno 1998. I periodi di sospensione cautelare dal servizio e i provvedimenti che detta sospensione avevano disposto, infatti, si collocavano tutti prima del 30 giugno 1998, e segnatamente nel periodo compreso tra il 1985 e il 1993, mentre il provvedimento che statuiva che a decorrere dal 1° gennaio 1978, e per la durata di due anni, il servizio prestato dall'interessata non sarebbe stato calcolato ai fini della progressione in carriera era stato assunto con d.m. 16 giugno 1992, emesso a seguito di sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva condannato la ricorrente alla pena di due anni di reclusione, con sospensione della pena. Né, proseguiva il Tribunale, la giurisdizione ordinaria poteva radicarsi per il fatto che il provvedimento impugnato fosse la determinazione INPDAP del 26 marzo 2010, relativa alla liquidazione del trattamento pensionistico, -2- atteso che questa determinazione era un mero atto derivato da quanto a suo tempo stabilito dal citato d.m. del 1992, con la conseguenza che, essendo