Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/12/2003, n. 19547

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

L'avvocato che assume le funzioni di addetto al Servizio giuridico della Commissione europea, con sede in Bruxelles, al quale sono attribuiti compiti di consulenza giuridica nell'interesse di questa istituzione comunitaria e di rappresentanza in giudizio della medesima dinanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee e ad ogni altro organo giurisdizionale, è obbligato a risiedere nel luogo ove ha sede detto servizio e, svolgendo la relativa attività con carattere di esclusività, poiché non può espletare attività in favore di altri soggetti, ha diritto ad ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'Albo ordinario, presso il Consiglio dell'Ordine locale -iscrizione peraltro prevista dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 96 del 2001, in favore degli avvocati addetti agli uffici legali di enti aventi sede in un paese membro della CE- senza che tale iscrizione sia subordinata alla conservazione del domicilio professionale nella circoscrizione originaria, dato che, a seguito del suo inserimento nella struttura organizzativa della Commissione europea, la cui sede è ubicata in uno Stato estero (Belgio), la sua attività è necessariamente svolta in un luogo diverso da quello originario.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/12/2003, n. 19547
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19547
Data del deposito : 19 dicembre 2003

Testo completo

Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. V C - Primo Presidente f.f. -
Dott. G O - Presidente di sezione -
Dott. E R - Consigliere -
Dott. F S - Consigliere -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. U V - Consigliere -
Dott. R T - Consigliere -
Dott. G M - Cons. Relatore -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, in persona del Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via dè Prefetti n. 26, presso l'avv. S O, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
A A, presente in giudizio personalmente ai sensi dell'art 67, terzo comma, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, quale avvocato
iscritto nell'elenco speciale CEE annesso all'albo degli avvocati di Roma, elettivamente domiciliato in Bruxelles (Belgio), Avenue de Nerviens n. 105 B/1040, presso la Commissione Europea - Servizio Giuridico;

- resistente -
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;



- intimati -


avverso la decisone n. 63/03, emessa dal Consiglio Nazionale Forense Corte d'appello di Firenze l'11 aprile 2003.
Udita, nella pubblica udienza del 6 novembre 2003, la relazione del cons. dott. Giuseppe Marziale;

Udito l'avv. Orestano per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Antonio Martone, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, per quanto di ragione.
Svolgimento del processo


1 - Con istanza depositata il 16 febbraio 2001, l'avv. Antonio A chiedeva al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma di essere trasferito dall'albo professionale degli avvocati di quella città nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti o pubbliche amministrazioni annesso a detto albo.
L'istante esponeva di aver assunto, il 7 ottobre 2000, le funzioni di funzionano addetto al Servizio giuridico della Commissione CE con sede in Bruxelles, precisando:
- che detto Servizio, posto alle dirette dipendenze del Presidente della Commissione, oltre a svolgere funzioni di consulenza giuridica nell'interesse di tale Istituzione comunitaria, ha come compito specifico quello di rappresentarla in giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia CE e a ogni altro organo giurisdizionale;

- che il direttore generale del Servizio (e, in sua vece, il direttore generale aggiunto) partecipa di diritto alle riunioni della Commissione.
Nel corso dell'istruttoria, l'avv. A aggiungeva:
- di aver trasferito la propria residenza e il proprio domicilio a Bruxelles, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto dei funzionari comunitari, il quale stabilisce che "il funzionario deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato";

- di non aver mai esercitato, durante tutto il periodo di iscrizione all'albo, alcuna attività professionale retribuita.

2 - Il Consiglio dell'Ordine, considerato che l'art. 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, aveva equiparato ai fini dell'iscrizione
negli albi, il domicilio professionale alla residenza e che l'istante era ormai privo sia di residenza che di domicilio nell'ambito della circoscrizione del Tribunale di Roma, respingeva la domanda presentata dall'istante e deliberava l'apertura del procedimento per la sua cancellazione dall'albo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi