Cass. pen., sez. V, ordinanza 31/01/2019, n. 04906

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, ordinanza 31/01/2019, n. 04906
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04906
Data del deposito : 31 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento di provvisionale avanzata da D'Agostino Domenico, a mezzo del difensore, avv. F N, con riferimento alla sentenza n. 686/17, emessa in data 8 giugno 2017 della Corte di appello di Reggio Calabria. vista la richiesta;
sentita la relazione svolta dal Consigliere R S;
sentito il Pm che ha concluso per il rigetto dell'istanza;
sentito il difensore il quale ha concluso per l'accoglimento dell'istanza;
sciolta la riserva formulata all'udienza del 15 gennaio 2019;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con atto depositato in data 29 settembre 2018 l'avvocato F N, nell'interesse di D'Agostino Domenico, chiede a questa Corte, a norma dell'art. 612 cod. proc. pen., la sospensione della condanna al pagamento della provvisionale, in favore della curatela del fallimento I! Portico s.r.I., dichiarata immediatamente esecutiva e quantificata in euro 1.835.448,80 con la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria;
tale statuizione è stata confermata, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, dalla Corte di appello della medesima città con la pronuncia n. 686/17, oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione ancora pendente. L'istante deduce che il pagamento della rilevante somma di cui sopra (oggetto anche di precetto in data 12 aprile 2018 e di relativo atto di pignoramento presso terzi), certamente elevata rispetto alle complessive disponibilità dell'obbligato, priverebbe il D'Agostino, percettore unicamente dello stipendio della professione di insegnante attualmente svolta, di bene necessari per le sue esigenze di vita e lo costringerebbe a vivere in una situazione di grave indigenza e sofferenza, con ripercussioni anche sul diritto di difesa;
non gli consentirebbe il mantenimento del suo tenore di vita o comunque il ripristino, in termini ragionevoli, della situazione patrimoniale pregiudicata dall'esecuzione, nell'ipotesi di una sentenza assolutoria. Rappresenta altresì che la curatela, sulla base di una discutibile applicazione dell'art. 2929 bis cod. civ., ha anche aggredito la modesta unità immobiliare in Milano di proprietà della moglie dell'istante, deceduta il 31 luglio 2009, e adesso di proprietà di un terzo soggetto, dove il D'Agostino risiede, avendo egli mantenuto il diritto di abitazione ex art. 540 cod. civ., di talchè a breve si troverà anche a non avere più un luogo dove risiedere. Tanto premesso chiede la sospensione ex art. 612 cod. proc. pen. dell'esecuzione della sentenza di condanna civile in relazione al procedimento su indicato.
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