Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2004, n. 10948

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2004, n. 10948
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10948
Data del deposito : 9 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. I G - Primo Presidente f.f. -
Dott. D V - Presidente di sezione -
Dott. P E - rel. Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. P R - Consigliere -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. E S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI P C, in persona del Sindaco pro tempore - autorizzato con delibera di Giunta n. 173 del 24 ottobre 2002 -, rappresentato e difeso, con procura a margine del ricorso, dall'avv. D S, presso il quale elettivamente domicilia Roma, già alla via Tudaio 38, e, poi, presso la Cancelleria della Corte;

- ricorrente -

contro
RIZZO GIUSEPPE;

- intimato -

avverso la sentenza del Giudice di pace di Pizzo Calabro in data 20 aprile 2002, depositata col n. 42/02 il 19 maggio 2002;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29 aprile 2004 dal Relatore Cons. Dr. E P;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M V, che ha concluso per la giurisdizione delle commissioni tributarie, con la cassazione della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 aprile 2001, Giuseppe Rizzo ha impugnato davanti al Giudice di pace di Pizzo Calabro l'atto ingiuntivo - emesso col n. 160 il 13 marzo 2001 e notificato il 30 seguente - con cui l'ufficio tributi di quel Comune gli aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 502.421, a conguaglio della già versata imposta comunale sugli immobili per l'anno 1993, con corrispondenti sanzioni, oltre accessori e spese.
Ha opposto, preliminarmente, la nullità della notifica dell'atto ingiuntivo, avvenuta su richiesta dell'I.V.G. di Vibo Valentia, "assolutamente non abilitato al compimento di siffatta attività". Ha rilevato, nel merito, la non debenza delle maggiori somme richieste, per avere egli diritto alla detrazione prevista, per l'abitazione principale, dall'art. 8 del D.Lgs. 504/1992, in quanto, a partire dal 1993, aveva dimorato abitualmente nella abitazione del Comune di Pizzo, nonostante la residenza anagrafica in Sant'Onofrio;
ed, in via gradata, la inesattezza e comunque l'incongruità degli accessori pretesi sulla maggiore imposta.
Il Comune ha resistito eccependo la preclusione delle "questioni di merito e di forma concernenti la regolarità e fondatezza della pretesa tributaria", che avrebbero

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