Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/01/2014, n. 61
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Nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante.
Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. L M G - Presidente di Sez. -
Dott. R R - Presidente di Sez. -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17672/2007 proposto da:
TRAMONTANO RENATO (TRMRNT55E31L113Y), PARISI ANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la 456 CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato B A R, per delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA S'ANDREA DELLA VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato D'ERCOLE STEFANO, che la rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;
CAPITALIA S.P.A. già BANCA DI ROMA S.P.A., Gruppo bancario Capitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato LINI ELIO, rappresentata e difesa dall'avvocato IANNUCCI EGIDIO, per delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
e contro
CONDOMINIO SEM II, BANCA INTESA S.P.A. (già BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A.), BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1017/2006 del TRIBUNALE di LARINO, depositata il 27/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
uditi gli avvocati Anna CHIOZZA per delega dell'avvocato Egidio Iannucci, Francesco TORRE per delega dell'avvocato Stefano D'Ercole;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
1 - La vicenda processuale.
1) Con atto di pignoramento notificato in data 11.5.1994, la Banca Commerciale Italiana s.p.a. intraprese una procedura esecutiva immobiliare, incardinata presso il Tribunale di Larino, sottoponendo a vincolo un appartamento di Tramontano Renato ed Parisi Anna. In detta procedura intervenne, con atto depositato il 28.2.1996, il Codominio SEM II.
Con successivo atto di pignoramento notificato in data 2.6.1994, la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. iniziò un'ulteriore procedura esecutiva immobiliare, anch'essa incardinata presso il Tribunale di Larino, sottoponendo a vincolo lo stesso appartamento del Tramontano e della Parisi, ed in più un loro locale adibito a garage. In tale seconda procedura, poi riunita alla prima, intervennero la Telecom Italia s.p.a. e la Banca di Roma s.p.a.. Il Tramontano e la Parisi si opposero alle suddette
espropriazioni immobiliari riunite intentate ai loro danni, deducendo, in particolare, l'inesistenza del titolo esecutivo azionato dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., per gravi carenze nella notificazione del decreto ingiuntivo in cui esso consisteva, con conseguente illegittimità e nullità di tutti gli atti di esecuzione, nonché la sopravvenuta carenza di legittimazione della Banca Commerciale, avendo questa ceduto il credito a tale Cofactor, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi alla cessione perfezionatasi il 23.5.2000.
Nel giudizio di opposizione si costituirono la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e la Banca di Roma s.p.a. (oggi Capitalia s.p.a.), concludendo per il rigetto delle avverse istanze, mentre rimasero contumaci la Banca Commerciale Italiana s.p.a. (oggi Banca Intesa s.p.a.), la Telecom Italia s.p.a. ed il Condominio SEM II. Il Tribunale di Larino, con sentenza del 27.6.2006, n. 1017, pronunciata ex art. 281-sexies cod. proc. civ., accogliendo parzialmente l'opposizione, dichiarò, per i riscontrati vizi della notifica del decreto ingiuntivo che ne costituiva il titolo esecutivo, l'inesistenza del diritto della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. a procedere esecutivamente, ma - soltanto in motivazione - respinse le doglianze relative all'altra pignorante Banca Commerciale (poi Banca Intesa s.p.a.) e compensò le spese di giudizio "considerato l'esito globale della lite".
Per quanto qui ancora interessa, la decisione resa da quel Tribunale è argomentata sul duplice rilievo: a) che la notifica del decreto ingiuntivo utilizzato quale titolo esecutivo dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. doveva considerarsi inesistente atteso che l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta non riportava alcuna indicazione delle attività compiute dall'ufficiale postale in relazione alla mancata consegna del piego presso il domicilio del destinatario;
b) che, quanto alla cessione del credito operata dalla Banca Commerciale Italiana s.p.a. in favore della Cofactor s.p.a., la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non aveva avuto effetto sul rapporto processuale che, alla stregua dell'art. 111 cod. proc. civ., applicabile anche al processo esecutivo, era continuato tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante aveva mantenuto la sua legittimazione attiva (ad causam), conservando tale posizione anche nel caso di intervento del successore a titolo particolare fino a quando non fosse stato estromesso con il consenso delle parti.
Avverso detta sentenza il Tramontano e la Parisi hanno proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi, al quale hanno resistito, con distinti controricorsi, Telecom Italia s.p.a. e Capitalia s.p.a. (medio tempore succeduta alla Banca di Roma s.p.a.). Quest'ultima, inoltre, ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. 2) - Con il primo motivo - intitolato "errore in procedendo ex art.360 c.p.c., n. 4) in relazione all'art. 112 c.p.c. per omessa
pronuncia su espresse domande formulate in prime cure dalle odierne parti ricorrenti volte ad ottenere, in conseguenza dell'inesistenza in capo alla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. del diritto ad agire in esecuzione forzata, una declaratoria di illegittimità e nullità di tutti gli atti posti in essere dalla stessa banca, a partire dai suoi atti di precetto e pignoramento immobiliare, e degli atti a questi successivi e consequenziali, ivi compresa la eventuale produzione ipocatastale e delle mappe censuarie e di tutta la documentazione ex art. 567 c.p.c., comma 2, nonché la condanna dello stesso istituto di credito al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., comma 2" - i ricorrenti lamentano, in sintesi, che il
Tribunale, pur accogliendo la loro opposizione diretta a far dichiarare l'inesistenza del diritto della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. ad agire in executivis sulla base del decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Foggia, non aveva poi disposto alcunché in ordine alle domande di illegittimità e nullità di tutti gli atti esecutivi compiuti da detto istituto di credito e di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., comma 2, prospettando, altresì, la questione del travolgimento di interventi ed atti del procedimento esecutivo all'esito della caducazione del titolo del procedente.
L'esposizione si conclude con i seguenti quesiti di diritto: "Dica la Ecc.ma Suprema Corte adita se è affetta da errore in procedendo, ed in particolare da vizio di omessa pronuncia e di mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., la sentenza con la quale il Giudice investito di
un'opposizione all'esecuzione immobiliare, dopo aver dichiarato l'inesistenza del diritto del creditore procedente di agire esecutivamente per mancanza in capo ad esso di un titolo esecutivo, ometta di pronunciarsi su espresse domande degli opponenti, volte, una, a far dichiarare l'invalidità di tutti gli atti compiuti nel processo esecutivo dallo stesso creditore procedente a partire dal pignoramento e sino alle produzioni ipocatastali, ed un'altra ad ottenere la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 2, di quel creditore procedente al risarcimento dei danni derivanti dalla sua intrapresa esecuzione forzata senza la normale prudenza. Inoltre, dica la Ecc.ma Suprema Corte adita se, a seguito della declaratoria di inesistenza del diritto del creditore procedente ad agire in esecuzione forzata per mancanza di un titolo esecutivo, sono nulli o comunque invalidi tutti gli atti compiuti dal creditore procedente, ed in particolare il suo atto di pignoramento, la sua istanza di vendita e la sua produzione di documenti ipocatastali;
e se la invalidità di tali atti travolge gli atti di intervento e quelli successivi compiuti dai creditori intervenuti".
Con il secondo motivo - rubricato "Omessa e, comunque, illogica motivazione in relazione alla compensazione delle spese di giudizio disposta dal Tribunale considerato l'esito globale della lite" - ci si duole, invece, dell'inidoneità, alla stregua del testo applicabile ratione temporis dell'art. 92 cod. proc. civ., dei giusti motivi in concreto posti dalla impugnata sentenza a fondamento della disposta compensazione, oltretutto in considerazione della totale soccombenza della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., creditrice procedente costituita.
La Telecom Italia s.p.a., dopo aver esaustivamente argomentato, nel proprio controricorso, le ragioni della infondatezza, a suo dire, del primo dei riportati motivi, ed essersi altresì affermata assolutamente estranea agli assunti esposti nel secondo, ha concluso per il rigetto del ricorso. La Capitalia s.p.a. (già Banca di Roma s.p.a.), nel suo controricorso, ha invece ampiamente dedotto circa la invocata inammissibilità dell'avversa impugnazione nei suoi confronti, ed in tali sensi ha concluso, chiedendo, inoltre, il rigetto del ricorso in tutti i suoi punti.
La Capitalia s.p.a., da ultimo, ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., ribadendo tutte le proprie argomentazioni e
conclusioni.
3) - La terza sezione civile, alla quale è stato assegnato il ricorso, ha pronunciato ordinanza (n. 2240 del 30 gennaio 2013) di rimessione degli atti al Primo Presidente, per l'eventuale