Cass. pen., sez. VII, ordinanza 27/12/2022, n. 49209
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRELLI ORESTE nato a ROMA il 22/08/1992 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere P C;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - che C O ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato condannato per i reati di lesioni personali e minaccia;- che, avverso la suddetta sentenza, ricorre l'imputato per mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi di ricorso;- che entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili, siccome unicamente diretti a sollecitare, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944);che i motivi, peraltro, sono meramente reiterativi di analoghe doglianze già sollevate in appello, alle quali la Corte territoriale aveva risposto con motivazione adeguata e priva di vizi logici (cfr. la terza, la quarta, la quinta e la sesta pagina della sentenza), con la quale il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo il ricorso così carente sotto il profilo della specificità estrinseca;- che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.