Cass. civ., sez. I, sentenza 30/09/2004, n. 19618
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L G - Presidente -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V.A. - Consigliere -
Dott. P C - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CLEMENTE GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZARA 13, presso l'avvocato A F, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G G, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
PREFETTURA DI GENOVA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
avverso la sentenza n. 12343/99 del Tribunale di GENOVA, depositata il 09/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2004 dal Consigliere Dott. C P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P R che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri motivi del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Quanto segue:
Con ricorso depositato il 12.5.1999 G C proponeva opposizione davanti al Tribunale di Genova avverso l'ordinanza del 19.3.1999, con la quale il Prefetto di Genova gli aveva ingiunto il pagamento di L. 244.600 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 122, comma 5^ ed 8^, c.d.s., accertata dalla Polizia Municipale di Genova il 2.7.1998 nei confronti del figlio Gian Michele, allora minorenne.
I tre profili di censura dedotti, consistenti nella decadenza del termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, nell'omessa notifica di detta ordinanza al soggetto responsabile dell'infrazione, nell'inesistenza dei presupposti per la relativa applicazione, venivano disattesi dal tribunale, che rigettava l'opposizione. Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Clemante, che con quattro distinti motivi denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando sostanzialmente che il mancato accoglimento dell'eccezione di tardività dell'ordinanza In questione (emessa il 19.3.1999, mentre il ricorso era stato presentato il 3.10.1998) era stato determinato dalla riconosciuta sospensione del termine a seguito della richiesta di audizione, che l'ordinanza, emessa nei propri confronti, era stata notificata " nella persona del sig. Gian Michele Clemente (il minore)", a nulla rilevando la circostanza che la stessa fosse stata occasionalmente ritirata dallo stesso ricorrente;che i fatti indicati nel verbale di accertamento non erano stati direttamente riscontrati dagli agenti della Polizia Municipale, assenti al momento del fatto, che le esercitazioni alla guida, per le quali era stata elevata contravvenzione nei confronti di Gian Michele Clemente, avrebbero potuto essere svolte in luoghi non frequentati, e la dizione adottata nella specie dai verbalizzanti ("luogo frequentato") avrebbe lasciato margini di dubbio in proposito.
L'intimato non svolgeva attività difensiva.
La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 25.6.2004.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso G C ha denunciato violazione dell'art. 204, comma 1^, c.d.s., in relaziona al punto della decisione con cui il Tribunale di Genova aveva ritenuto che l'ordinanza ingiunzione in questione, pur essendo stata emessa oltre il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso (deposito del 3.10.1998, ordinanza del 19.3.1999), non dovesse tuttavia essere considerata tardiva, per effetto della interruzione dei termini processuali che sarebbe intervenuta a far tempo dall'invito a comparire trasmesso dalla Prefettura al Clemente, invito inoltrato a seguito dell'istanza in tal senso dell'interessato. in particolare il giudizio circa la tempestività dell'ingiunzione sarebbe stato erroneamente formulato poiché il termine in questione non potrebbe essere suscettibile di sospensione. Ciò in ragione del fatto che non vi sarebbero disposizioni normative in tal senso, mentre la sola norma astrattamente evocabile in proposito sarebbe quella contenuta nell'art. 16, comma 4^, l. 241/1990, che per l'appunto prevede l'interruzione del termine concesso all'autorità competente par provvedere, nella ipotesi, del tutto diversa, in cui sia stata avvertita l'opportunità di acquisire la valutazione degli organi consultivi e questi, per rispondere, abbiano avuto necessità di svolgere attività istruttoria.
Il rilievo è fondato.
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada ed in ipotesi di ricorso al prefetto avverso il verbale di contestazione della violazione, questi è infatti tenuto ad emettere l'ordinanza ingiunzione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui all'art. 204 c.d.s., cui vanno aggiunti i trenta giorni previsti dall'art. 203, e quindi complessivamente in novanta giorni.
Nessuna disposizione prevede poi la sospensione di detto termine, ne' la detta previsione è indirettamente ricavabile dalla legge n. 241 del 1990, che pure detta principi generali in tema di procedimento
amministrativo, il fatto anzi che con il decreto legge 27.6.2003, n. 151, sia stato aggiunto nell'art. 204 c.d.s. il comma 1^ ter, nel
quale è stato stabilito che il termine resta sospeso sino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa, lascia intendere, in senso contrario, che sia stato ritenuto necessario operare un intervento normativo sull'art. 204 c.d.s. con decretazione di urgenza, per assicurare l'applicazione di una disciplina, non altrimenti legittimamente evocabile. Da ciò dunque discende che il ricorso va accolto e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, che analogamente deve essere accolto il ricorso contro l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Genova in esame, attesa la tardività con cui è stata emessa, con suo conseguente annullamento.
Per effetto dell'annullamento del ricorso la Prefettura di Genova va infine condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal Clemente nel presente giudizio e in quello di merito, spese liquidate come in dispositivo.