Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2020, n. 14811
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Per i documenti delle pubbliche amministrazioni formati in originale con mezzi informatici, la cd. "marca temporale" non costituisce un elemento essenziale, risultando previsti sistemi diversi al fine di individuare con certezza il momento di formazione dell'atto opponibile ai terzi, sicché anche la segnatura di protocollo e la posta elettronica certificata costituiscono idonee tipologie di validazione temporale. (Fattispecie in cui era contestata, per carenza della "marcatura temporale", la opponibilità al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare della convenzione tra comuni avente ad oggetto la delega delle funzioni disciplinari).
In materia di licenziamenti disciplinari, nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione (trattandosi di condizione di maggior favore fatta espressamente salva dall'art. 12 della l. n. 604 del 1966), a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato il licenziamento irrogato ad un dirigente per molestie sessuali, perchè non sussumibili, stante la gravità del comportamento posto in essere con abuso di qualità, nelle previsioni contrattuali che disponevano la misura conservativa per i meri atti di molestia, anche sessuale).
Le convenzioni tra enti locali per la gestione unificata delle relative funzioni, ivi compresa quella disciplinare, erano stipulabili anche nel periodo antecedente l'entrata in vigore della specifica previsione di cui al comma 3, dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, inserito dal d.lgs. n. 75 del 2017, trovando già applicazione l'art. 30 del Tuel che prevedeva forme di cooperazione tra gli enti per ottimizzare l'esercizio delle funzioni, dei servizi e delle risorse umane, ivi compresa quella di "controllo", in cui non può non includersi quella disciplinare con la costituzione del relativo ufficio; del resto, il citato art. 55 bis, laddove stabilisce che ciascuna amministrazione individua l'UPD, costituisce norma imperativa solo nella parte in cui impone all'ente il rispetto della garanzia di terzietà dell'ufficio, ma non anche quanto alle regole procedimentali interne, derivanti dalle scelte organizzative delle diverse amministrazioni, che regolano la costituzione ed il funzionamento dell'UPD.
Sul provvedimento
Testo completo
T T IE D E T A T S E - L L L O F E T N E AULA 'B' S E 1481 1/20 E N O I Z A R T S I G Oggetto E REPUBBLICA ITALIANA R E T N E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 25203/2018 Cron.14841 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 11/02/2020 Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Rel. Consigliere PU Dott. LUCIA TRIA Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO Consigliere Consigliere Dott. IRENE TRICOMI Consigliere - Dott. FRANCESCA SPENA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25203-2018 proposto da: DI ON IN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCO SABATINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CHIARA SABATINI;
- ricorrente contro 2020 COMUNE DI MONTESILVANO, in persona del Sindaco pro 499 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALERIO SPEZIALE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 490/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 05/07/2018, R. G. N. 235/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2020 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato FRANCO SABATINI;
udito l'Avvocato CESIRA TERESINA SCANU per delega verbale avvocato ARTURO MARESCA. Udienza del giorno 11 febbraio 2020 - Aula B n. 4 del ruolo - RG n. 25203/18 Presidente: Napoletano - Relatore: Tria FATTI DI CAUSA 1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 5 luglio 2018) respinge il reclamo di ST Di NA avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 213/2018, di rigetto dell'opposizione del Di NA contro l'ordinanza con la quale il Tribunale di Pescara aveva respinto il ricorso con il quale l'interessato aveva impugnato il licenziamento intimatogli dal Comune di Montesilvano con lettera del 31 maggio 2016. 2. La Corte d'appello dell'Aquila, in primo luogo, precisa che il licenziamento è stato irrogato in quanto il dipendente, avente la qualifica di dirigente, si era recato, al di fuori dell'orario di lavoro, nel proprio ufficio in compagnia di una signora - lì attirata con il pretesto di procurarle un posto di lavoro e quindi aveva posto in essere "atti di molestia sessuale" nei confronti della donna contro la di lei volontà 3. Alla suddetta conclusione la Corte territoriale perviene attraverso un esame approfondito e puntuale dei numerosi motivi di gravame riguardanti: a) la mancanza di data certa opponibile al ricorrente della Convenzione stipulata dal Comune di Montesilvano con il Presidente dell'Unione dei Comuni della BA AG (d'ora in poi: UCBR) avente ad oggetto la delega della funzione disciplinare comunale all'Ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente dell'UCBR;
b) la conseguente mancanza della prova dell'anteriorità della suddetta delega rispetto all'inizio del procedimento disciplinare in oggetto;
c) la non delegabilità a soggetti esterni all'Amministrazione comunale del potere disciplinare in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 (d'ora in poi: TUEL), essendo stata tale possibilità prevista solo con il d.lgs. n. 75 del 2017 - inserendo nell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 un nuovo comma 3 - ma tale d.lgs. è entrato in vigore il 22 giugno 2017, quindi non è applicabile nella specie ratione temporis;
d) mancanza dell'atto di nomina del titolare dell'UPD monocratico;
e) omessa comunicazione di avvio del procedimento disciplinare ex art. 55-bis, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001;
1 f) nullità dell'attività istruttoria effettuata dal Segretario generale del Comune per due profili: in quanto in base alla delega l'azione disciplinare spettava all'Ufficio associato e poi perché per l'acquisizione degli atti del processo penale era necessaria l'autorizzazione del magistrato competente;
g) illegittima mancata ammissione della prova testimoniale;
h) intrinseca inidoneità dei fatti contestati a costituire giusta causa di licenziamento, essendo da applicare le sanzioni conservative come previsto dal CCNL di CO.
4. Tutte le anzidette censure sono state motivatamente respinte e, in conclusione, la Corte d'appello ha sottolineato che il Comune datore di lavoro ha ornito dimostrazione documentale delle circostanze di fatto che hanno portato al licenziamento per giusta causa, che in buona parte il dipendente non ha contestato. Pertanto, la sanzione del recesso è stata considerata del tutto proporzionata a quanto commesso e, in particolare, alla pregnanza dell'elemento intenzionale e al carattere oggettivamente non lieve della violazione riscontrata, che hanno denotato un evidente disinteresse del dipendente al rispetto dei principi generali di correttezza ed integrità nell'esecuzione del rapporto di lavoro, tanto più significativo data la qualifica dirigenziale posseduta.
5. Il ricorso di ST Di NA, illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per sette motivi, che sostanzialmente riproducono le censure proposte in appello.
6. Il Comune di Montesilvano resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE I Sintesi dei motivi di ricorso 1. Il ricorso è articolato in sette motivi.
1.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, lett. g), del d.P. R. n. 445 del 2000 nonché dell'art. 1399 cod. civ., in riferimento all'art. 2697 cod. civ, sostenendosi che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, manca la prova della data certa opponibile all'attuale rico rente della Convenzione stipulata dal Comune di Montesilvano con il Presidente dell'Unione dei Comuni della BA AG (d'ora in poi: UCBR), avente ad oggetto la delega della funzione disciplinare comunale all'Ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del 2 personale dipendente dell'UCBR. Infatti, anche se i due enti il 18 febbraio 2016 hanno deliberato di concludere la convenzione, tuttavia l'atto (del giorno successivo) con il quale l'accordo è stato posto per iscritto pur recando le firme digitali del Sindaco e del Presidente dell'Unione e l'indicazione della data, tuttavia è mancante della "marca digitale" che attribuisce ai documenti informatici una data ed un orario opponibile a terzi.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del TUEL, rilevandosi che solo con il d.lgs. n. 75 del 2017 (entrato in vigore il 22 giugno 2017, quindi non applicabile nella specie ratione temporis) è stata introdotta la possibilità per le Amministrazioni di prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, previa convenzione (aggiungendo un nuovo comma 3 all'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001), In precedenza, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, questa soluzione non era praticabile perché non vi era una norma di legge norma necessaria per autorizzare il superamento del limite territoriale dell'ordinamento comunale - che la consentiva e tale non poteva considerarsi l'art. 30 del TUEL perché la delega di funzioni ivi contemplata riguarda "funzioni pubbliche" mentre la funzione disciplinare è svolta dalle P.A. nel ruolo di datrici di lavoro di rapporti privatistici.
1.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, deducendosi che sarebbe mancata la prescritta individuazione dell'UPD, in quanto risulta che la dott.ssa Sylvia Kranz è stata nominata dirigente dell'anzidetto Ufficio associato, ma mancherebbe del tutto un provvedimento di nomina della stessa a titolare dell'UPD, visto che è questo che richiede l'art. 55-bis cit. e d'altra parte, il ruolo di dirigente dell'Ufficio citato non comporta ipso jure anche quello di titolare dell'UPD.
1.4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 55-bis, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, deducendosi che in appello era stata inutilmente sostenuta la nullità del licenziamento derivante dall'omessa "contestuale" comunicazione, da parte del Segretario generale del Comune, della segnalazione all'UPD (effettuata nei cinque giorni previsti) unitamente con l'invio della documentazione. Il che avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa del ricorrente. Si contesta l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la comunicazione in oggetto ha solo una funzione informativa, sicché la sua 3 eventuale omissione ed è del tutto ininfluente per il procedimento disciplinare, il suo svolgimento e la validità del provvedimento sanzionatorio. Il ricorrente sottolinea che, come indicato nella sentenza impugnata, tale statuizione risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte e chiede una rimeditazione di tale orientamento, richiamando Cass. 26 novembre 2015, n. 24157. 1.5. Con il quinto motivo si denunciano: a) in riferimento all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 55-bis, commi 4 e 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 in relazione all'art. 30 del TUEL nonché degli artt. 1362 e ss cod. civ. "in relazione all'art. 2 della Convenzione" e anche dell'art. 329 cod. proc. pen.;
b) in riferimento all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia in relazione alla violazione dell'art. 116 cod. proc. pen, eccepita nelle fasi di merito. Si contesta il rigetto, da parte della Corte d'appello, dell'eccezione di nullità dell'istruttoria disciplinare in quanto compiuta dal Segretario generale del Comune di Montesilvano, soggetto estraneo all'UPD, eccezione basata sul duplice rilievo che secondo il Comune