Cass. pen., sez. VII, ordinanza 22/03/2022, n. 09847

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 22/03/2022, n. 09847
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09847
Data del deposito : 22 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI CRISTO LUIGI nato a TORRE DEL GRECO il 16/06/1999 SORRENTINO PASQUALE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 04/12/1999 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
Ritenuto in fatto 1.La Corte d'appello di Napoli, con sentenza emessa il 15 aprile 2021, confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Noia del 17 febbraio 2020, che, all'esito del giudizio celebrato col rito abbreviato, aveva condannato gli imputati L D C e P S alle rispettive pene di due anni, otto mesi e 3.000 euro di multa e di due anni, quattro mesi e 3.000,00 euro di multa in quanto ritenuti responsabili dei reati di concorso nel porto di ordigno esplosivo, nella resistenza a pubblico ufficiale, nelle lesioni personali e nel danneggiamento, fatti commessi in Terzigno il 20 agosto 2019. 2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati a mezzo dei loro difensori.

2.1 P S ha lamentato: a) mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di integrazione probatoria per accertare la capacità di volere in capo al ricorrente ed all'elemento psicologico del dolo, ritenuto assente dal G.i.p. in fase cautelare;
b) manifesta contraddittorietà, illogicità ed insufficienza della motivazione e violazione di legge in relazione al reato di cui al capo b) per non avere considerato la Corte di appello che il ricorrente, al momento in cui la pattuglia di Carabinieri aveva intimato l'alt, si era trovato già a bordo dello scooter condotto dal coimputato sicchè non aveva avuto nessuna possibilità di opporsi alla fuga, che non aveva preventivato solo perché era stata occultata la targa del mezzo. Inoltre, entrambi avevano tenuto una condotta meramente passiva priva dei connotati della violenza e della minaccia, sicchè non era configurabile il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. c) Insufficienza probatoria, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo d) per non essere stati chiariti gli elementi dai quali si è ricavato il nesso di causalità tra la deflagrazione ed il danneggiamento dell'immobile di Vincenzo D C anche perché non è stata dimostrata la condizione del bene prima del fatto, sicchè questo doveva essere rapportato alla fattispecie di cui al primo comma dell'art. 635 cod. pen. che è stato depenalizzato dal D.Lgs. n. 7 del 2016. 2.2 L D C ha dedotto l'erronea applicazione della legge processuale quanto alla determinazione della pena in riferimento ai criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ed al bilanciamento tra circostanze, che avrebbe dovuto essere condotto in termini di prevalenza delle attenuanti generiche, temi risolti con la considerazione della gravità dei reati per gli effetti prodotti anche a terzi per effetto della svalutazione della confessione resa sin dalla fase
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