Cass. pen., sez. VII, ordinanza 13/02/2019, n. 06821

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 13/02/2019, n. 06821
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06821
Data del deposito : 13 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: B GE nato a BUSSOLENGO il 05/08/1963 avverso la sentenza del 11/07/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;n. 26293/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato dal difensore di G B contro la sentenza n. 2842/2016 con cui la Corte di appello di Venezia - parzialmente confermando la condanna inflittagli per il reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 - ha ridotto la pena riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva risulta inammissibile. Infatti - nel dedurre violazione di legge e vizio di motivazione circa la riconosciuta prova della commissione del fatto - entra inammissibilmente nel merito delle convergenti valutazioni discrezionali che il Tribunale e la Corte di appello hanno sviluppato sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, mentre - quanto al motivo concernente la mancata qualificazione del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 - non si confronta con le argomentazioni espressa nella sentenza, che la leva sul quantitativo di sostanza erbacea (kg. 6,6) tratta dalle 11 piante coltivate e sui complessivi gr. 422 di marijuana trovati nella sua abitazione, oltre che sulle molalità di detenzione e sulla somme di denaro rinvenute.
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