Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2021, n. 15139

CASS
Sentenza
11 novembre 2021
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Sentenza
11 novembre 2021

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In tema di disciplina emergenziale da pandemia COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, è legittima la richiesta di partecipazione all'udienza formulata personalmente dall'imputato detenuto - e non a mezzo del difensore - non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni della legge 18 dicembre 2020 n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c ), d) ed e), Convenzione EDU .

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2021, n. 15139
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15139
Data del deposito : 11 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

15139-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Giorgio Fidelbo Presidente Sent. n. sez. 1306 U.P. 11/11/2021 Orlando Villoni R.G.N. 22034/2021 Angelo Capozzi Martino Rosati Pietro Silvestri Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI NA EN HA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Trieste il 21/12/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Pietro Molino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui ZI NA EN HA è stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. per avere la Corte dichiarato l'assenza dell'imputato, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, nonostante questi avesse manifestato personalmente la volontà di essere presente in udienza. T Si assume che: - il 3.12.2020 era stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato detenuto;
- il 4.12.2020 l'imputato aveva chiesto di poter presenziare all'udienza fissata per il 21.12.2020; - il 7.12.2020 la Corte aveva comunicato al detenuto che la richiesta di presenziare avrebbe dovuto essere formulata tramite il difensore almeno 15 giorni prima dell'udienza; all'udienza del 21.12.2020 l'imputato era stato dichiarato assente, non avendo presentato richiesta di presenziare tramite il difensore. In tale contesto, il ricorrente richiama gli artt. 23 23 bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella legge 18.12.2020 n. 176, e 146 bis disp. att. cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 23, commi 1-4, della legge indicata, la Corte di appello avrebbe dovuto assicurare la partecipazione dell'imputato detenuto mediante collegamento a distanza realizzato secondo le previsioni dell'art. 146 bis disp. att. cod. proc. pen.; si aggiunge che comunque, ai sensi dell'art. 23 bis del d.l. 137 del 28.10.2020, il giudice deve assicurare che l'imputato partecipi a distanza all'udienza anche nel caso in cui, come nella specie, la manifestazione di volontà provenga personalmente dallo stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.

2. Non è in contestazione la ricostruzione fattuale compiuta dal ricorrente, avendo la stessa Corte di appello affermato che l'imputato, detenuto in carcere per il reato per cui si procede, aveva tempestivamente manifestato personalmente la volontà di essere presente all'udienza del "suo" processo.

3. La questione attiene al modo con cui il diritto dell'imputato di partecipare all'udienza debba essere esercitato e, in particolare, a se la richiesta presentata, non tramite il difensore, ma personalmente e tempestivamente dallo stesso imputato detenuto renda inammissibile o irricevibile la domanda. Si tratta di una questione che involge un diritto fondamentale. Nell'ottica di un processo a carattere accusatorio, la partecipazione dell'imputato al "suo" processo è condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione;
essa afferisce al diritto di difesa e, perciò, non è "confiscabile", potendo al più essere oggetto di rinuncia da parte del titolare dello stesso, in presenza di una non equivoca manifestazione di volontà. 2 Al diritto dell'imputato di partecipare al processo è riconosciuto rango costituzionale (art. 111 Cost.): un giudizio senza imputato può essere celebrato solo a seguito di una cioè opzione, anche solo ragionevolmente presunta, cosciente e volontaria, responsabile, dello stesso imputato. Non diversamente, è noto come sia sul versante delle norme pattizie internazionali che il principio in esame trova indefettibile affermazione (art. 6, comma 3, lett. c), d), e), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; art. 14, comma 3, del Patto internazionale sui diritti civili e politici - adottato a New York il 16 dicembre 1966, reso esecutivo con L. 25 ottobre 1977, n. 881, ed entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978-) requisito fondamentaleIl diritto di partecipare all'udienza rappresenta un dell'equo processo, ovvero una garanzia del principio della "parità delle armi"; si tratta, tuttavia, di un diritto non assoluto, posto che se ne ammettono

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