Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2022, n. 12442
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La controversia inerente l'ammissione ad un dottorato di ricerca presso la Pontificia Università Lateranense non si sottrae alla giurisdizione del giudice italiano, in quanto l'immunità, garantita dall'art. 11 del Trattato lateranense dell'11 febbraio 1929, è riservata ai soli enti che concorrono, con funzione strumentale ed ausiliaria, al governo della Chiesa universale, senza che ai fini del riparto di giurisdizione rilevi la qualificazione, in virtù della Dichiarazione della Segreteria di Stato della Santa Sede del gennaio 2019, della suddetta Università, quale "Ente centrale della Chiesa Cattolica", non vertendosi in ambito di scelte di organizzazione, configurabili come estrinsecazione immediata e diretta di sovranità, connesse all'esercizio di compiti espressivi della potestà "iure imperii" della Santa Sede, bensì di determinazioni afferenti allo "jus gestionis" dell'Ente internazionale.
Sul provvedimento
Testo completo
1 2442-22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ricorso con motivi attinenti alla PASQUALE D'ASCOLA - Primo Presidente f.f. - giurisdizione - Art. 11 Trattato GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente di Sezione - Lateranense Ud. 25/01/2022 - PU - Consigliere - ALBERTO GIUSTI R.G.N. 15242/2021 Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA Ron 12442 Rep. - Consigliere - FRANCESCO TERRUSI ROBERTA CRUCITTI Consigliere - - Rel. Consigliere - C M LOREDANA NAZZICONE - Consigliere - ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15242-2021 proposto da: DE JORIO ROSATA DE SANGRO JEAN P, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO DE JORIO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro 27 22. PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PUCCI DE' CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato P S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A C;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3670/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 10/05/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2022 dal Consigliere C M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati Salvatore Sprecola per delega orale e Piero Sandulli.
FATTI DI CAUSA
1. J P D J R d S proponeva ricorso al TAR del Lazio per ottenere l'annullamento del provvedimento della Pontificia Università Lateranense che aveva respinto la sua domanda di ammissione al ciclo di dottorato (Ph.D) in diritto civile a causa del fatto che, secondo la Pontificia Università, la laurea in giurisprudenza conseguita dal de Jorio in Italia non era valida per l'accesso al dottorato. Domandava il conseguente risarcimento del danno.
2. II TAR, con sentenza n. 12361/2020, riteneva innanzitutto la sussistenza della giurisdizione del G.A. per essere la questione devoluta rientrante nel novero delle attività di "istruzione, educazione e cultura", diverse, ai sensi dell'art. 16 della I. n. 222 del 20 maggio 1985, da quelle di religione o di culto e richiamava Cass., Sez. Un., 18 settembre 2017, n. 2154 secondo cui "la Pontificia Università Lateranense rientra tra gli istituti ecclesiastici di educazione ed istruzione e, come tale, non è un soggetto sovrano internazionale (o un suo organo), né è annoverabile tra gli 'enti centrali della Chiesa cattolica', esentati da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 11 del Trattato Lateranense del 11 febbraio 1929". Quanto al merito, considerava il ricorso fondato atteso che il ricorrente, titolare di titolo accademico conseguito nel vigore del precedente Ric. 2021 n. 15242 sez. SU - ud. 25-01-2022 -2- ordinamento come laurea specialistica in giurisprudenza, aveva titolo ad essere ammesso al dottorato di ricerca ambito in quanto la sua laurea era ad ogni effetto equivalente alla laurea magistrale. Annullava, pertanto, il provvedimento di rigetto della domanda del De Jorio Rosada di ammissione al ciclo di dottorato.
3. La Pontificia Università Lateranense proponeva appello deducendo, in particolare, la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del Trattato Lateranense del 11 febbraio 1929. 4. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3670/2021, riteneva fondato ed assorbente il dedotto difetto di giurisdizione del giudice italiano. Valorizzava, al riguardo, la Dichiarazione della Segreteria di Stato della Santa Sede, prot. n. 101.993/P del 13 febbraio 2019, che qualifica la Pontificia Università Lateranense 'ente centrale della Chiesa Cattolica' così da escludere la giurisdizione del giudice adito e di qualsiasi altro giudice nazionale ai sensi dell'art. 11 del cod. proc. amm. Rilevava che tale Dichiarazione era successiva alla decisione di questa Corte a Sezioni Unite n. 2157/2017 cit., decisione comunque non risolutiva atteso che dirimeva una questione attinente a un rapporto di lavoro, mentre nel caso di specie trattavasi di ammissione a un corso di dottorato di ricerca. In ogni caso, evidenziava che, quandanche fosse stata riconosciuta la sussistenza della giurisdizione del giudice adito, il ricorso di primo grado non si sarebbe potuto comunque accogliere. Assumeva, al riguardo, che il titolo di dottore di ricerca rilasciato dalla Pontificia Università Lateranense (al cui conseguimento aspirava parte appellata) non era riconosciuto dall'ordinamento italiano. Ciò determinava l'inammissibilità del ricorso di primo grado (per difetto di interesse) in quanto il conseguimento di quel titolo non avrebbe potuto arrecare all'aspirante alcuna utilità.
5. Avverso tale sentenza J P D J R d S ha proposto ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
6. La Pontificia Università Lateranense ha resistito con controricorso. Ric. 2021 n. 15242 sez. SU - ud. 25-01-2022 -3- 6. Il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per non essere il Consiglio di Stato incorso in errore nel negare la giurisdizione del giudice italiano.
7. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360, n. 1, cod. proc. civ. in relazione all'art. 37 cod. proc. cv. e degli artt. 102 e 103 Cost. Sostiene che il Consiglio di Stato, declinando la sua giurisdizione ed affermando quella dello Stato Città del Vaticano, è venuto meno alle prerogative che ad esso sono state attribuite dalla Costituzione.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 dei Patti lateranensi nonché violazione e comunque falsa applicazione degli art. 3 e 11 del Trattato e dell'art. 2, comma 5 e 22, comma 1, secondo periodo, degli artt. 11 e 39 del Concordato, le ultime due disposizioni nel testo anteriore all'Accordo del 18 febbraio 1984 ratificato dalla I. 25 marzo 1985, n. 121 nonché della legge n. 222 del 20 maggio 1985. Sostiene che il Consiglio di Stato non ha tenuto in considerazione i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione n. 21541/2017 che ha esaminato e risolto il problema della non appartenenza della Pontificia Università Lateranense alla categoria degli Enti Centrali della Chiesa cattolica. Assume che la Dichiarazione della Segreteria di Stato della Santa Sede del 13 febbraio 2019, successiva alla pronuncia suddetta, non può modificare l'assetto giuridico del problema come specificato dalle Sezioni Unite. Rileva che l'attribuzione dei titoli di studio o di dottorato o di istruzione superiore non riguarda il governo della Chiesa ma integra una normale attività jure gestionis e come tale è soggetta alla giurisdizione italiana.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e comunque falsa applicazione dell'art. 360, n. 1, cod. proc. civ. in relazione alla "Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore Ric. 2021 n. 15242 sez. SU - ud. 25-01-2022 -4- nella Regione europea dell'11/4/1997" sottoscritta e ratificata dall'Italia ed anche dallo Stato del Vaticano, nella c.d. "Area di Lisbona";
violazione e comunque falsa applicazione dell'art. 360, n. 1, cod. proc. civ. in relazione all' "Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona ratificato con d.P.R. 27/5/2019, n. 63". Deduce che l'assunto (ulteriore) del Consiglio di Stato si pone in contrasto con la disciplina in materia di mutuo riconoscimento dei titoli di cui alla Convenzione citata e di conseguenza con il d.P.R. che ad essa ha dato applicazione.
4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e comunque falsa applicazione della Convenzione di New York, art. 2, paragrafo 1 lett. b) del 2 dicembre 2004. Sostiene che nella specie difetta qualsiasi collegamento che possa ricondurre nell'ambito dell'esercizio dello jus imperii, né tanto meno si versa in ipotesi di 'religione' o di 'culto' che potrebbero astrattamente giustificare la non ingerenza dello Stato italiano.
5. Sono fondati primo e il secondo motivo di ricorso nei termini di seguito illustrati (e determinano l'assorbimento degli altri). La questione muove dall'interpretazione dell'art. 11 del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929 n. 810 (il cui testo è rimasto invariato pur a seguito della 1. 25 marzo 1985, n. 121 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), in base al quale sono «esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato Italiano», gli «enti centrali della Chiesa».
5.1. Nella giurisprudenza di legittimità tale non ingerenza è stata variamente interpretata.
5.2. Si è ritenuto, in tempi non recentissimi, da parte della Cassazione penale (sentenza 9 aprile 2003, n. 22516) che tale obbligo di non ingerenza non equivale alla creazione di una 'immunità', ma si riferisce essenzialmente all'attività patrimoniale degli enti anzidetti. Ric. 2021 n. 15242 sez. SU - ud. 25-01-2022 -5-ம் La norma, dunque, non diversamente dall'abrogato art. 27 del Trattato, si riferirebbe alla mera ingerenza dell'autorità amministrativa statuale in ordine a profili economici e privatistici interni e non avrebbe giammai introdotto neppure per gli enti centrali della Chiesa alcuna rinuncia pattizia alla giurisdizione italiana. Una interpretazione in senso difforme finirebbe (secondo la citata cassazione penale) per introdurre una immunità generalizzata non contemplata né dai patti lateranensi né dalle consuetudini internazionali. In sostanza sarebbe erronea l'equazione non ingerenza === immunità permanendo al contrario la piena