Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2022, n. 11717
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l punto non preso in considerazione» (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020, Rv. 659772 - 01;conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14486 del 29/07/2004, Rv. 575700 - 01). Orbene, dal momento che la CTR ha nel merito esaminato la fondatezza delle riprese, implicitamente ha certamente rigettato l'eccezione preliminare di nullità degli atti impo- sitivi, e i contribuenti non hanno proposto a riguardo alcuna censura di vizio motivazionale evidenziando l'omesso esame di fatto decisivo e contrario. 9. Il primo motivo, relativo ai presupposti dell'accertamento presuntivo condotto in presenza di contabilità regolare, è infondato. La consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che l'accertamento analitico-in- duttivo del reddito di impresa previsto dall'art.39 comma 1 lett. d) se- condo periodo del d.P.R. n.600 /1973, che consente l'utilizzazione di prove presuntive qualificate, non richiede che siano previamente ac- certate irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, essendo ben possibile che la contabilità sia formalmente regolare ma sostanzial- mente inattendibile, e ciò sulla base delle prove presuntive indicate dall'Ufficio (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23550 del 05/11/2014 ). Per- tanto, anche in tema d'IVA, l'Amministrazione, nel caso di regolarità formale della contabilità, può disconoscere la detrazione in ragione di presunzioni semplici basate su dati e notizie apprese da terzi o su ac- certamenti effettuati presso terzi, atteso l'ampio potere conoscitivo della posizione fiscale, riconosciuto dalla legge e limitato solo dal ri- spetto dei diritti costituzionali, con conseguente inversione dell'onere della prova, essendo il contribuente tenuto a dare prova dell'infonda- tezza della pretesa erariale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18232 del 16/09/2016). 10. Quanto poi alla determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accerta- mento induttivo, la giurisprudenza di legittimità consolidata afferma che questa deve avvenire adottando un criterio che sia: a) coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame;b) applicato ad un campione di ben[ scelti in modo appropriato;c) fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni;tale modalità di determinazione della reale percen- tuale di ricarico prescinde del tutto dalla circostanza che la contabilità dell'imprenditore risulti formalmente regolare (Cass. Sez. 6 - 5, Ordi- nanza n. 30276 del 15/12/2017, Rv. 646984 - 01;conforme, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 736 del 19/01/2021, Rv. 660296 - 01). La sentenza impugnata si è attenuta sotto il profilo oggetto del motivo, ai principi di diritto che precedono. 11. Il secondo motivo presenta aspetti di inammissibilità e di infonda- tezza. E' inammissibile nella parte in cui, nella sua tecnica di formula- zione, rivolge la censura direttamente al provvedimento impositivo per carenza di rappresentatività del campione di merci prescelto, mentre il ricorso per cassazione ha per oggetto la sentenza impugnata, che, sul punto, si è motivatamente pronunciata. Per il resto, quanto alla rappresentatività del campione merceologico dell'attività commerciale concretamente svolta dalla contribuente, la Corte osserva innanzitutto che í coefficienti di ricarico sono stati calco- lati nella fattispecie utilizzando le fatture di acquisto e di vendita che la società stessa ha prodotto in sede di contraddittorio preventivo rite- nendo che fossero le più incidenti e più rappresentative della attività commerciale svolta. 12. Inoltre, la parte del motivo in cui si censura che la pretesa si fonda sull'applicazione agli anni 2006 e 2007 dei ricarichi relativi all'anno 2010 e che il calcolo della percentuale di ricarico, a sua volta, è stato compiuto sulla base di un campione rappresentativo indicato dallo stesso contribuente secondo la media aritmetica, è destituita di fonda- mento per le ragioni che seguono. 13. Il problema, in diritto, riguarda in che misura è possibile la trasla- zione dell'accertamento induttivo basato sulle risultanze relative ad un anno di imposta ad altri e antecedenti anni di imposta. L'orientamento tradizionale della Sezione ritiene che l'effetto traslativo sia possibile: «In tema di accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziati, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni prece- denti o successivi, atteso che, in base all'esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, per cui incombe sul contribuente, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare i mu- tamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l'applicazione di percentuali diverse.» (Cass. Sez. 5 - , Sen- tenza n. 27330 del 29/12/2016, Rv. 642387 - 01). Vi è dunque una presunzione di continuità, sicché è parte contribuente che deve provare la ragione e misura della diversità tra anno ed anno. 14. Tuttavia, a questo orientamento, maggioritario, si contrappone in Sezione un diverso orientamento, che fa riferimento alla autonomia degli anni di imposta: «A parte la contestuale denuncia dell'error iuris e del vizio di motivazione, che tuttavia, in considerazione dello sviluppo argomentativo del motivo, non inficia la comprensibilità del suo conte- nuto e la distinzione delle critiche, questa Corte ha affermato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'adozione del criterio induttivo di cui all'art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973 -quello cui l'Agenzia ha fatto ricorso- impone all'Ufficio l'utilizzazione di dati e notizie inerenti al medesimo periodo d'imposta al quale l'accertamento si riferisce (Cass., 6579/2008;24709/2016), sicché non è censurabile l'affermazione del giudice tributario, il quale abbia annullato l'accerta- mento, escludendo la possibilità di desumere il reddito relativo ad un'annualità d'imposta da quello conseguito in anni precedenti, in quanto incombe all'Amministrazione finanziaria l'onere di fornire ele- menti in senso contrario.» (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 1500 del 23/01/2020, in parte motiva;la pronuncia ritiene che tale orienta- mento sia consolidato). 15. Orbene, la pronuncia della CTR è conforme al primo e maggioritario orientamento di codesta Sezione (Sez. 5 - , Sentenza n. 27330 del 29/12/2016, Rv. 642387 - 01;Sez. 5, Sentenza n. 5049 del 02/03/2011, Rv. 617124 - 01;Sez. 5, Sentenza n. 23550 del 05/11/2014, Rv. 632959 - 01) secondo cui, in linea generale, in tema di accertamento analitico induttivo le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi ele- menti indiziari, da utilizzare secondo í criteri di razionalità e prudenza, per ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o suc- cessivi. 16. A tale orientamento va data continuità, in considerazione anche del fatto che, in base all'esperienza, la tipologia di merci trattate e la mi- sura del ricarico sulle stesse non è una variabile occasionale. Ciò è d'altro canto confermato anche da quanto è concretamente avvenuto nel caso in esame, nel quale la regola di ripartizione dell'onere proba- torio non è stata violata, perché l'Amministrazione finanziaria ha prov- veduto al calcolo della percentuale media di ricarico sulla base delle fatture prodotte dalla stessa contribuente, la quale le ha evidente- mente ritenute rappresentative della propria attività commerciale, pur essendo relative a diverso anno di imposta rispetto a quelli oggetto di accertamento. 17. In secondo luogo, come correttamente affermato dal giudice d'ap- pello, rientra tra le facoltà della società indicare le specifiche ragioni per cui ì prodotti ritenuti concordemente significativi nell'anno di impo- sta 2010 non lo sarebbero per gli anni 2006 e 2007, ma la ricorrente non ha mai fornito concrete indicazioni in ordine ad una eventuale di- versa composizioni dei campioni di prodotti più venduti negli anni pre- gressi. 18. Va al proposito considerato che il contribuente è il soggetto "più vicino" (cfr., per altre applicazioni del medesimo criterio, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 14999 del 15/07/2020, Rv. 658359 - 02;Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 13571 del 19/05/2021, Rv. 661309 - 01;Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020, Rv. 656455 - 01) al soddisfaci- mento dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ., perché necessaria- mente al corrente di eventuali mutamenti della tipologia di merci com- merciate nell'attività della propria impresa e, di conseguenza, è giusto e conforme a legge che su di lui gravi l'onere di dimostrare gli eventuali mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l'applicazione di percentuali diverse. 19. Dev'essere così affermato il seguente principio di diritto: «In tema di accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, co- stituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i cri- teri di razionalità e prudenza per il calcolo della percentuale media sulla base delle fatture prodotte dalla stessa contri- buente, la quale per prima le ritiene così rappresentative della propria attività commerciale, al fine di ricostruire í dati corri- spondenti relativi ad anni precedenti o successivi, in quanto, in base all'esperienza, non si tratta di una variabile occasionale e il contribuente è il soggetto più vicino al soddisfacimento dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ. della dimostrazione di eventuali mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi di imposta l'applicazione di percentuali diverse.» 20. In conclusione, il ricorso va rigettato, senza statuizione sulle spese di lite, in assenza di effettiva difesa da parte dell'Agenzia, meramente costituita.
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