Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2023, n. 18279
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: N I B nato il 21/08/1986 VACEA D DU nato il 14/11/1990 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
udito il Pubblico Ministero persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso ledendo
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7/2/2022, la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia di condanna a carico di N I B e V D D per il reato di furto pluriaggravato in concorso (artt. 110, 624, 625,comma 1, n, 2 e 5 cod. pen.). Gli imputati era ritenuti responsabili nelle due sentenze conformi di mento di essersi impossessati di varia merce del valore di euro 1624,57 presso un supermercato;
fatto commesso il 24/4/2017 in Campoformido.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gi, imputati, a mezzo del comune difensore, che ha articolato i seguenti motivi di doglianza (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att, cod, proc. pen.) I) Con il primo motivo di ricorso la difesa ha eccepito il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla omessa declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per l'imputato V D D. II) Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione del vincolo della continuazione tra i reati di furto che avevano formato oggetto di tre precedenti sentenze di condanne a carico di entrambi gli imputati e quello per cui si procede, 3. il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibile.
2. Quanto al primo motivo di doglianza, formulato nell'interesse di V D D., si osserva come la decisione assunta dai giudici di merito sia conforme al principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità citata in motivazione, da estendersi al caso in esame per le ragioni di seguito indicate. La difesa ha chiesto alla Corte di appello di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale essendo stato V D D estradato dalla Confederazione Elvetica su richiesta dell'A.G. italiana in forza di un M.A.E. relativo ad un provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Pordenone in data 22/10/2019, provvedimento che non aveva riguardato il reato oggetto del presente procedimento. In tale procedura il ricorrente non aveva rinunciato al principio di specialità. La Corte di merito ha correttamente osservato che, nel caso che occupa, trova applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, quando l'estradizione per altri reati sia intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio di primo grado, si deve escludere che ricorra l'ipotesi dell'improcedibilità [cfr. Sez. 1, n. 8831 del 28/02/2006, Capolongo, Rv. 233797 - 01 così massimata:"P principio di specialità previsto dall'art. 14 della convenzione europea di estrad(zione non opera quando non sussistano, al momento dell'esercizio dell'azione penale per il fatto diverso, i presupposti affinché si configuri la condizione di procedibilità per la quale é impedito l'esercizio dell'azione penale e il giudizio per
udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
udito il Pubblico Ministero persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso ledendo
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7/2/2022, la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia di condanna a carico di N I B e V D D per il reato di furto pluriaggravato in concorso (artt. 110, 624, 625,comma 1, n, 2 e 5 cod. pen.). Gli imputati era ritenuti responsabili nelle due sentenze conformi di mento di essersi impossessati di varia merce del valore di euro 1624,57 presso un supermercato;
fatto commesso il 24/4/2017 in Campoformido.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gi, imputati, a mezzo del comune difensore, che ha articolato i seguenti motivi di doglianza (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att, cod, proc. pen.) I) Con il primo motivo di ricorso la difesa ha eccepito il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla omessa declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per l'imputato V D D. II) Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione del vincolo della continuazione tra i reati di furto che avevano formato oggetto di tre precedenti sentenze di condanne a carico di entrambi gli imputati e quello per cui si procede, 3. il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibile.
2. Quanto al primo motivo di doglianza, formulato nell'interesse di V D D., si osserva come la decisione assunta dai giudici di merito sia conforme al principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità citata in motivazione, da estendersi al caso in esame per le ragioni di seguito indicate. La difesa ha chiesto alla Corte di appello di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale essendo stato V D D estradato dalla Confederazione Elvetica su richiesta dell'A.G. italiana in forza di un M.A.E. relativo ad un provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Pordenone in data 22/10/2019, provvedimento che non aveva riguardato il reato oggetto del presente procedimento. In tale procedura il ricorrente non aveva rinunciato al principio di specialità. La Corte di merito ha correttamente osservato che, nel caso che occupa, trova applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, quando l'estradizione per altri reati sia intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio di primo grado, si deve escludere che ricorra l'ipotesi dell'improcedibilità [cfr. Sez. 1, n. 8831 del 28/02/2006, Capolongo, Rv. 233797 - 01 così massimata:"P principio di specialità previsto dall'art. 14 della convenzione europea di estrad(zione non opera quando non sussistano, al momento dell'esercizio dell'azione penale per il fatto diverso, i presupposti affinché si configuri la condizione di procedibilità per la quale é impedito l'esercizio dell'azione penale e il giudizio per
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