Cass. civ., sez. I, sentenza 06/09/2019, n. 22382
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Nel concordato preventivo la proposta del debitore non può contenere una clausola che preveda l'estensione dell'effetto esdebitatorio del concordato anche ai fideiussori in caso di omologa del concordato, poiché l'art. 184, comma 1, l.fall., in deroga alla regola generale posta dall'art. 1301 c.c., assicura in ogni caso ai creditori la conservazione dell'azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso.
Nel concordato preventivo il fideiussore del proponente non ha diritto di voto, atteso che l'art. 174, comma 4, l.fall. consente soltanto il suo intervento nell'adunanza e che prima del pagamento egli non ha un credito di regresso nei confronti del debitore, potendo esercitare verso di lui solo l'azione di rilievo, ex art. 1950 c.c., che mira ad ottenere un "facere" e non un "dare".
Sul provvedimento
Testo completo
22382/2 0 19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Concordato Presidente FRANCESCO A. GENOVESE Preventivo Consigliere Rel. GUIDO FEDERICO - FRANCESCO TERRUSI Consigliere Ud. 04/06/2019 PU Consigliere ALBERTO PAZZI Cron. 22382 ROBERTO AMATORE Consigliere R.G.N. 883/2018 SENTENZA C.ve C.i.sul ricorso 883/2018 proposto da: Campolo Costruzioni e Montaggi Industriali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Martiridi Belfiore n.2, presso l'avvocato D B L, rappresentata e difesa dall'avvocato S E, giusta procura speciale per Notaio dott. N C di Napoli Rep.n. 138696 del 26.10.2018;
-ricorrente - contro 1805 9 1 0 2 Fallimento della Campolo Costruzioni e Montaggi Industriali S.r.l., Sicel S.r.l., Trotta Antonio, P.G. presso la Corte di Appello di Napoli;
- intimato avverso la sentenza n. 237/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2019 dal cons. FEDERICO GUIDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale S F che ha concluso per il rigetto e si riporta agli scritti;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato P C, con delega orale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Fatti di causa
Con ricorso depositato il 31 marzo 2017 la Campolo srl chiedeva l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva. Con decreto del 10 aprile 2017 il Tribunale di Napoli concedeva il termine di sessanta giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 I.f. Il piano veniva depositato il 9 giugno 2017 e prevedeva: la vendita di un ramo d'azienda, già oggetto del contratto di affitto stipulato con LGM srl in 2 data 3/2/2017, per un corrispettivo di 850.000,00 €;
- la liquidazione del patrimonio residuo, con le modalità previste dalla legge fallimentare, da parte di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., che la società di riservava di indicare;
- la soddisfazione per intero dei creditori privilegiati e, per una quota "intorno al 20%" dei creditori chirografari;
- la rinuncia dei fideiussori ad ogni pretesa nei confronti della società all'esito della omologazione del concordato;
- la rinuncia preventiva ad eventuali azioni di responsabilità contro gli organi sociali;
la liberazione integrale della debitrice principale e dei fideiussori dalle garanzie prestate, indipendentemente dalla percentuale di soddisfazione dei creditori, realisticamente ipotizzabile nella misura del 20%. Nel piano si dava atto che: - l'attivo, stimato in 8.021.313,32 €, era composto da quattro immobili, attrezzature, impianti e crediti(per lo più verso la clientela);
- il passivo era stimato in 11.625.007,32 €. 3 Valentina, Alessia ed Emanuela Campolo si impegnavano inoltre ad offrire in garanzia della soddisfazione dei creditori - nelle percentuali indicate a seguito della definitività del decreto di omologazione del concordato, la nuda proprietà di un appartamento in Napoli, il cui valore era stimato in 142.000,00 €;
- venivano dettagliatamente previsti tempi e modalità di soddisfacimento dei creditori. Con decreto del 25/7/2017 il Tribunale di Napoli dichiarava l'inammissibilità del ricorso e, con separata sentenza, dichiarava il fallimento della Campolo srl. La Corte d'appello di Napoli con la sentenza n.237/2017 pubblicata il 4 dicembre 2017 rigettava il reclamo ex art. 18 L.F. proposto dalla Campolo Costruzioni e Montaggi Industriali srl avverso la sentenza di primo grado, che veniva integralmente confermata. La Corte territoriale, in particolare, premesso che il concordato in oggetto aveva natura mista, poiché prevedeva la prosecuzione dell'attività d'impresa limitatamente al ramo oggetto del contratto di affitto di azienda e la liquidazione dei beni rimanenti, osservava che, sia ritenendo prevalente il concordato "liquidatorio", sia ritenendo prevalente quello "con continuità" la proposta era in ogni caso inammissibile. Con riferimento al concordato liquidatorio, la proposta, secondo il suo stesso tenore letterale, non assicurava la soddisfazione dei creditori in misura del 20%. Quanto invece al concordato con continuità, mancava l'attestazione di cui all'art. 186 bis comma 1 lett b) (mentre non era necessaria quella di cui all'art. 186 lett a) richiesta per i soli concordati con continuità diretta). La Corte confermava inoltre la valutazione del giudice di primo grado sulle lacune che caratterizzavano la relazione del professionista attestatore in ordine ai crediti da riscuotere, che costituivano, peraltro, la maggior parte dell'attivo: la Corte d'appello rilevava una grave carenza di informazioni in ordine alla situazione creditoria della società, quanto a tipologia e