Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/05/2003, n. 6767

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Qualora venga dedotto in giudizio l'omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori (con le relative somme accessorie), vantati da un istituto previdenziale nei confronti di un ente pubblico non economico in relazione a pretesi rapporti di lavoro subordinato instaurati con tale ente, la causa deve essere decisa dal giudice ordinario, dovendosi distinguere, in base al titolo, ai soggetti e al contenuto, tra il rapporto previdenziale e quello di pubblico impiego la cui cognizione, relativamente alle fattispecie in cui non trovi applicazione, ai fini della determinazione della giurisdizione, la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 e, successivamente, di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, è attribuita invece alla giurisdizione del giudice amministrativo. Nè in senso contrario assume rilevanza il fatto che da parte dell'ente pubblico sia contestata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dal momento che la relativa questione pregiudiziale è pure riservata all'accertamento del giudice della causa pregiudicata - da compiersi, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ., solamente in via incidentale, - salvo che taluna delle parti, che dimostri di avervi un concreto interesse che trascenda quello immediato alla risoluzione della controversia, non chieda una pronuncia con efficacia di giudicato sulla specifica questione (nel qual caso si configura l'esistenza di una causa pregiudiziale, che deve essere devoluta al giudice amministrativo, nel necessario contraddittorio con tutti i soggetti ai quali è stata riferita l'omissione contributiva dedotta in giudizio).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/05/2003, n. 6767
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6767
Data del deposito : 5 maggio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C R - Presidente di Sez.
ff. di Primo Presidente -
Dott. O G - Presidente di Sez. -
Dott. P G - rel. Consigliere -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. S F - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. P M e F F per procura speciale in calce al ricorso per Cassazione.

- ricorrente -


contro
COMUNE DI GAGLIATO, in persona del Sindaco pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via Antonelli n. 15, presso lo studio dell'Avv. Prof.
O T S, rappresentato e difeso dall'Avv. R C per procura speciale a margine del controricorso.

- controricorrente -


per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 8 del 15.6.2000. Sentita nella pubblica udienza del 30.1.2003 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. G P;

Udito l'Avv. R C;

Udito il P.M., nella persona del Dott. Vincenzo Maccarone, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso e per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10 dicembre 1992 il Comune di Gagliato proponeva opposizione avverso il decreto del 30 ottobre 1992 con il quale il Pretore del lavoro di Catanzaro gli aveva ingiunto di pagare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-INPS la somma di L. 110.904.211, oltre a somme aggiuntive e sanzioni amministrative, a titolo di omesso versamento di contributi previdenziali relativi al periodo dal 1980 al 1984, e conveniva il suddetto Istituto davanti al medesimo Pretore, chiedendo che il decreto fosse revocato. A sostegno dell'opposizione il Comune ricorrente eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio e, nel merito, deduceva che i lavoratori per i quali erano stati domandati i contributi erano stati assunti non già con contratto di lavoro subordinato, ma con contratto di prestazione d'opera. Costituitosi in giudizio, l'INPS contestava la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 15 giugno 1999 il Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del lavoro (al quale nel frattempo la causa era stata rimessa a seguito della nuova normativa attinente alla soppressione degli uffici di pretura) rigettava l'opposizione. Decidendo sull'impugnazione proposta dal Comune di Gagliato, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 15 giugno 2000, in accoglimento della corrispondente eccezione (per la prima volta) dedotta dall'appellante, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
La Corte di appello osservava che, poiché la domanda di accertamento di omissioni contributive, asseritamente poste in essere da un ente pubblico non economico nei confronti dei propri dipendenti, da origine ad una controversia di lavoro e non previdenziale, nel caso in esame doveva essere ritenuta esistente la giurisdizione del giudice amministrativo, dato che il giudizio promosso dall'INPS, "già pendente alla data del 30 giugno 1998" (con conseguente impossibilità di applicazione della nuova disciplina contenuta nel d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80), riguardava prestazioni lavorative svolte alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'INPS, che ha dedotto tre distinti motivi.
Ha resistito con controricorso il Comune di Gagliato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del controricorso depositato dal Comune di Gagliato nella cancelleria di questa Corte il 18 novembre 2000 (e impropriamente denominato "memoria di costituzione e risposta"), dal momento che lo stesso, in violazione dell'art. 370, primo comma, primo periodo, c.p.c., non è stato previamente notificato all'Istituto ricorrente. Peraltro, poiché a margine della prima pagina dell'atto è stata apposta una regolare procura rilasciata dal Sindaco del Comune al difensore che ha sottoscritto il documento (v. anche la allegata delibera n. 62 del 3 ottobre 2000, con la quale la Giunta comunale ha autorizzato il Sindaco a resistere al ricorso e a conferire la procura), legittima deve considerarsi la partecipazione del suddetto difensore all'udienza di discussione davanti alla Corte (v. il secondo periodo del medesimo primo comma dell'art. 370 c.p.c). Sempre in via preliminare, per rispondere alla relativa eccezione formulata in udienza dal difensore del Comune, va poi rilevato che nella specie non si verte in materia di (difetto di) competenza del giudice che era stato adito nella fase di merito - con conseguente inammissibilità del ricorso perché non dedotto nei modi e nei termini previsti per il regolamento di competenza - giacché il ricorso stesso è stato proposto dall'INPS, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 1, c.p.c., avverso la sentenza del giudice
dell'appello dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Ciò premesso, con tutti e tre i motivi dell'impugnazione, che per ragioni di connessione debbono essere congiuntamente esaminati, l'INPS denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, 34, 36, 416 e segg., 345 c.p.c., 97 della Costituzione, 2126 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 4, c.p.c., e deduce che la Corte di appello di Catanzaro avrebbe errato nell'affermare che nel caso in esame la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.
Sostiene al riguardo il ricorrente che oggetto del giudizio era semplicemente l'omesso versamento di contributi previdenziali, in relazione al quale l'accertamento della natura subordinata e pubblica del rapporto di lavoro instaurato dal Comune di Gagliato integrava, semmai, una questione pregiudiziale, da decidersi soltanto in via incidentale ai sensi dell'art. 34 c.p.c., non essendo stata dal suddetto Comune mai formulata alcuna richiesta di pronuncia con efficacia di giudicato (nè potendosi una siffatta richiesta desumere dalla eccezione di difetto di giurisdizione dedotta per la prima volta nell'atto di appello). Aggiunge il medesimo ricorrente che il giudice dell'appello avrebbe pure errato nell'attribuire natura subordinata ai rapporti di lavoro in relazione ai quali era stata accertata l'omissione contributiva, dato che, viceversa, doveva essere subito esaminata l'eccezione pregiudiziale dedotta dal Comune.
Queste censure sono fondate nei termini che saranno indicati. Queste Sezioni Unite (v., in particolare, le sentenze n. 756 del 12 novembre 1999 e n. 1958 del 24 febbraio 1987) hanno già avuto modo di affermare che, qualora venga dedotto in giudizio l'omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori (con le relative somme accessorie), vantati da un istituto previdenziale nei confronti di un ente pubblico non economico in relazione a pretesi rapporti di lavoro subordinato instaurati con tale ente, la causa deve essere decisa dal giudice ordinario, dovendosi distinguere, in base al titolo, ai soggetti e al contenuto, tra il rapporto previdenziale e quello di pubblico impiego (la cui cognizione, relativamente alle fattispecie in cui non trovi applicazione, ai fini della determinazione della giurisdizione, la nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 29 del 1993 e n. 80 del 1998, è attribuita alla cognizione del giudice amministrativo). Nelle medesime sentenze è stato aggiunto che, per ritenere il contrario, non può avere rilievo il fatto che da parte dell'ente pubblico sia contestata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dal momento che la relativa questione pregiudiziale è pure riservata all'accertamento della causa pregiudicata - da compiersi, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., solamente in via incidentale - salvo che taluna delle parti,
che dimostri di avervi un concreto interesse che trascenda quello immediato alla risoluzione della controversia, non chieda una pronuncia con efficacia di giudicato sulla specifica questione (nel qual caso si configura l'esistenza di una causa pregiudiziale, che deve essere devoluta al giudice amministrativo, nel necessario contraddittorio con tutti i soggetti ai quali è stata riferita l'omissione contributiva dedotta in giudizio).
Dovendosi, per la determinazione della giurisdizione nel caso in esame, tenere conto di questi rilievi - con l'applicazione del principio di diritto che ne deriva - va osservato che il presente giudizio verte esclusivamente fra il Comune di Gagliato e l'Istituto previdenziale, senza alcun coinvolgimento dei lavoratori interessati, e che ne' il Comune ne' l'INPS hanno mai formulato davanti ai giudici del merito una esplicita domanda rivolta ad ottenere, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., la decisione della questione pregiudiziale con efficacia di giudicato (v., per il caso in cui tale richiesta venga formulata, in particolare Cass. Sez. Un. 18 febbraio 1992 n. 1994). Ne consegue la non conformità al diritto della pronuncia resa dalla Corte di appello, essendo stata la stessa basata su alcune sentenze emanate da queste Sezioni Unite, peraltro non pertinenti al caso di specie, giacché, se è vero che con tali pronunce era stata dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, è altrettanto vero che a tale conclusione era necessario pervenire proprio perché quei giudizi erano stati promossi, nei confronti di enti pubblici non economici, dai privati lavoratori (era stato chiesto l'accertamento diretto e non in via incidentale dell'esistenza del rapporto di pubblico impiego).
Pertanto, pur dovendosi rilevare l'erroneità della tesi dell'Istituto ricorrente quando afferma che il giudice dell'appello ha pronunciato sul merito della domanda prima ancora di affrontare la questione relativa alla giurisdizione, dal momento che il merito era costituito dall'accertamento della esistenza o no della omissione contributiva, mentre l'indagine sulla natura del rapporto di lavoro (subordinata o autonoma, pubblica o privata) doveva essere compiuto, appunto, in via incidentale proprio per stabilire se fossero dovuti i contributi chiesti dall'ente previdenziale, tuttavia deve ritenersi fondata la censura dedotta dal medesimo ricorrente in ordine alla decisione sulla giurisdizione. L'oggetto della controversia e la sua conseguente natura previdenziale, infatti, era tale da impedire che la controversia stessa potesse essere esaminata dal giudice amministrativo.
In considerazione delle argomentazioni svolte, poiché deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa, a norma degli artt. 353 e 382, primo comma, c.p.c., alla medesima Corte di appello di Catanzaro, che provvedere anche sulle spese di questa fase del giudizio.

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