Cass. civ., sez. I, ordinanza 31/03/2023, n. 09076
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33450/2019 R.G. proposto da : B M DEI P DI SENA S, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati G A (GCNLRT62R02B428G), G A (GTTNNN62R21C351F) -ricorrente-
contro
INDUSTRIA E COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA G CUBONI
12, presso lo studio dell’avvocato S M R (null) rappresentato e difeso dall'avvocato S M (SCLMRC72S26I726A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1100/2019 depositata il14/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere M D M.
RILEVATO CHE
1. ― Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di Industria e Costruzioni S.r.l., già Saes S.r.l. contro la sentenza del 14 maggio 2019 con cui la Corte d’appello di Catania ha, per quanto rileva, respinto l’appello dell’odierna ricorrente avverso sentenza del locale Tribunale che, dichiarata la nullità di talune clausole del contratto di conto corrente bancario assistito da apertura di credito intercorso tra le parti, e respinta l’eccezione di prescrizione formulata dalla banca, aveva condannato quest’ultima al pagamento, in favore dell’originaria attrice, dell’importo di 438.809,53 €, conaccessori e spese. 2. ― Industria e Costruzioni S.r.l. resiste con controricorso e deposita memoria.
CONSDERATO CHE
3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c. e 2935 c.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia, ex articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e 2935 c.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia, ex articolo 360, primo comma, nu mero 5, c.p.c.
RITENUTO CHE
4. ― Il ricorso va accolto. 4.1. ― È fondato il primo mezzo. Per l’intelligenza della vicenda è sufficiente rammentare quanto segue. L’originaria attrice ha agito, nel 2008, nei confronti della banca, sull’assunto che il contratto di conto corrente fosse cessato alla data del 30 giugno 1998. La banca si è costituita ed ha eccepito la prescrizione. Espletata consulenza tecnica d’ufficio, la stessa banca, nella comparsa conclusionale, ha evidenziato che dalla relazione di consulenza era emerso che il conto era stato
contro
INDUSTRIA E COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA G CUBONI
12, presso lo studio dell’avvocato S M R (null) rappresentato e difeso dall'avvocato S M (SCLMRC72S26I726A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1100/2019 depositata il14/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere M D M.
RILEVATO CHE
1. ― Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di Industria e Costruzioni S.r.l., già Saes S.r.l. contro la sentenza del 14 maggio 2019 con cui la Corte d’appello di Catania ha, per quanto rileva, respinto l’appello dell’odierna ricorrente avverso sentenza del locale Tribunale che, dichiarata la nullità di talune clausole del contratto di conto corrente bancario assistito da apertura di credito intercorso tra le parti, e respinta l’eccezione di prescrizione formulata dalla banca, aveva condannato quest’ultima al pagamento, in favore dell’originaria attrice, dell’importo di 438.809,53 €, conaccessori e spese. 2. ― Industria e Costruzioni S.r.l. resiste con controricorso e deposita memoria.
CONSDERATO CHE
3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c. e 2935 c.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia, ex articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e 2935 c.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia, ex articolo 360, primo comma, nu mero 5, c.p.c.
RITENUTO CHE
4. ― Il ricorso va accolto. 4.1. ― È fondato il primo mezzo. Per l’intelligenza della vicenda è sufficiente rammentare quanto segue. L’originaria attrice ha agito, nel 2008, nei confronti della banca, sull’assunto che il contratto di conto corrente fosse cessato alla data del 30 giugno 1998. La banca si è costituita ed ha eccepito la prescrizione. Espletata consulenza tecnica d’ufficio, la stessa banca, nella comparsa conclusionale, ha evidenziato che dalla relazione di consulenza era emerso che il conto era stato
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi