Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 02/01/2018, n. 00010

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 02/01/2018, n. 00010
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00010
Data del deposito : 2 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 19929-2013 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA VIALE MAZZINI

134, presso lo studio dell'avvocato L F, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro 2017 70MASELLI GRGIA, elettivamente domiciliata in ROMA, 3204

VIA RENO

21, presso lo studio dell'avvocato R R, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2144/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/08/2012 R.G.N. 2042/2007. PROC. nn 19929/2013

RG RILEVATO

Iche con sentenza del 9.3-28.8.2012 (nr. 2144/2012) la Corte di Appello di Roma, rigettando l'appello di Poste Italiane spa, ha confermato, pur con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale della stessa sede ( in data 1.3.2006 nr. 4423), che aveva dichiarato la illegittimità del termine apposto a I contratto di lavoro stipulato con la lavoratrice GRGIA TOMASELLI per il periodo 1 ottobre 2001- 31 gennaio 2002 ai sensi dell'art. 25

CCNL

2001 «per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi», ritenendo la mancanza della prova, gravante a carico di Poste Italiane spa, del rispetto della cd. clausola di contingentamento ;
che avverso tale sentenza POSTE ITALIANE spa ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, al quale ha opposto difese GRGIA TOMASELLI con controricorso, illustrato con memoria;
CONSIDERATO :L. che la parte ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo: -.con il primo motivo— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 115 cod.proc.civ. Ha esposto che nel ricorso introduttivo del giudizio la lavoratrice aveva censurato in modo del tutto generico l'avvenuto rispetto della clausola di contingentamento sicchè tale motivo di impugnazione avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile;
- con il secondo motivo— ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.— insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso oggetto di discussione tra le parti nonché—ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 253,420,421 cod.proc.civ., per avere la Corte di merito ritenuto carente la prova del rispetto della clausola di contingentamento nonostante il deposito da parte di POSTE ITALIANE di idonea documentazione (doc. 26 allegato alla memoria difensiva del primo grado) senza esercitare i suoi poteri di PROC. nn 19929/2013 RG integrazione istruttoria d'ufficio ex artt. 253,420, 421 cod.proc.civ. a fronte della insufficienza e genericità dei capitoli di prova, implicitamente ritenuta;
- con il terzo motivo — ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.civ. e dell'art. 3 L.230/1962, per avere la sentenza attribuito al datore di lavoro l'onere di provare il rispetto della clausola di contingentamento, peraltro a fronte di una allegazione nel ricorso introduttivo del giudizio del tutto generica sul punto della violazione del suddetto limite percentuale;
-con il quarto motivo — ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proe.civ.— insufficiente ed erronea motivazione in ordine alla applicabilità dell'articolo 32 legge 4 novembre 2010 nr. 183 nonché — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ— violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 346 cod.proc.civ. e 2909 cod.civ. La censura investe il capo della sentenza che riteneva inapplicabile l'articolo 32 legge 183/2010 sul presupposto della Formazione del giudicato interno.
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