Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 02/01/2018, n. 00010
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Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 19929-2013 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA VIALE MAZZINI
134, presso lo studio dell'avvocato L F, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro 2017 70MASELLI GRGIA, elettivamente domiciliata in ROMA, 3204 VIA
RENO
21, presso lo studio dell'avvocato R R, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2144/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/08/2012 R.G.N. 2042/2007. PROC. nn 19929/2013 RG
RILEVATO
Iche con sentenza del 9.3-28.8.2012 (nr. 2144/2012) la Corte di Appello di Roma, rigettando l'appello di Poste Italiane spa, ha confermato, pur con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale della stessa sede ( in data 1.3.2006 nr. 4423), che aveva dichiarato la illegittimità del termine apposto a I contratto di lavoro stipulato con la lavoratrice GRGIA TOMASELLI per il periodo 1 ottobre 2001- 31 gennaio 2002 ai sensi dell'art. 25
CCNL
2001 «per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi», ritenendo la mancanza della prova, gravante a carico di Poste Italiane spa, del rispetto della cd. clausola di contingentamento ;
che avverso tale sentenza POSTE ITALIANE spa ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, al quale ha opposto difese GRGIA TOMASELLI con controricorso, illustrato con memoria;
CONSIDERATO :L. che la parte ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo: -.con il primo motivo— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 115 cod.proc.civ. Ha esposto che nel ricorso introduttivo del giudizio la lavoratrice aveva censurato in modo del tutto generico l'avvenuto rispetto della clausola di contingentamento sicchè tale motivo di impugnazione avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile;
- con il secondo motivo— ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.— insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso oggetto di discussione
ROMA VIALE MAZZINI
134, presso lo studio dell'avvocato L F, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro 2017 70MASELLI GRGIA, elettivamente domiciliata in ROMA, 3204 VIA
RENO
21, presso lo studio dell'avvocato R R, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2144/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/08/2012 R.G.N. 2042/2007. PROC. nn 19929/2013 RG
RILEVATO
Iche con sentenza del 9.3-28.8.2012 (nr. 2144/2012) la Corte di Appello di Roma, rigettando l'appello di Poste Italiane spa, ha confermato, pur con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale della stessa sede ( in data 1.3.2006 nr. 4423), che aveva dichiarato la illegittimità del termine apposto a I contratto di lavoro stipulato con la lavoratrice GRGIA TOMASELLI per il periodo 1 ottobre 2001- 31 gennaio 2002 ai sensi dell'art. 25
CCNL
2001 «per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi», ritenendo la mancanza della prova, gravante a carico di Poste Italiane spa, del rispetto della cd. clausola di contingentamento ;
che avverso tale sentenza POSTE ITALIANE spa ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, al quale ha opposto difese GRGIA TOMASELLI con controricorso, illustrato con memoria;
CONSIDERATO :L. che la parte ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo: -.con il primo motivo— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 115 cod.proc.civ. Ha esposto che nel ricorso introduttivo del giudizio la lavoratrice aveva censurato in modo del tutto generico l'avvenuto rispetto della clausola di contingentamento sicchè tale motivo di impugnazione avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile;
- con il secondo motivo— ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.— insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso oggetto di discussione
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