Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/01/2019, n. 02321
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VENNARUCCI MASSIMO nato a CAGLI il 08/10/1988 avverso la sentenza del 16/0212017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere E S;udito il Pubblico Ministero, fti persona del Sostituto Procuratore d .ssa M D M, che ha concluso per Iiinammissibilita" del ricorso 1 RITENUTO IN FATTO 1, V M ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona indicata In epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna pronunciata il 22/02/2016 dal Tribunale di Pesaro in relazione al reato previsto dalli2rt.186, commi 2 e 7, 2-bis d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 accertato in Pergola il 10 maggio 2014 alle ore 3:40. Il ricorrente è stato condannato alla pena di un anno e due mesi di arresto ed euro 4,800,00 di ammenda (pena base mesi sette ch arresto ed euro 1.800,00 di ammenda, aumentata l'ammenda ad euro 2.400,00 ex art 186, comma 2-sexies, cod. strada, raddoppiata ex art156, comma 2-bis, cod. strada). 2. L'esponente, che ha proposto ricorso personalmente prima del 3 agosto 2017, deduce vizio dì motivazione In ragione del fatto che l'affermazione dì responsabilità si sia fondata sull'informativa dei Carabinieri, dalla quale nulla emergeva circa le condizioni fisiche dell'imputato e circa il fatto che alla guida del veicolo fosse proprio il V, e sul referto del medico di guardia dell'Ospedale di Pergola, da considerare mera fonte di prova da confermare in dibattimento mediante escussione del medico che lo aveva redatto e del medico che, concretamente, aveva richiesto il prelievo ematico. Lamenta la mancanza di una descrizione degli elementi sintomatici dello stato di ebbrezza e la verifica della coscienza e volontà dell'imputato di rifiutare l'accertamento del tasso alcolemico.
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