Cass. civ., sez. III, sentenza 12/10/2021, n. 27692

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/10/2021, n. 27692
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27692
Data del deposito : 12 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

.G.N. 17550/2019

SENTENZA

Cron.Z7Ce sul ricorso 17550-2019 proposto da: Rep. FRANCESC SINANTE CLLUCCI, elettivamente domiciliato in Ud. 19/05/2021 ROMA, VIA

CICERONE

49, presso lo studio dell'Avvocato PAOLO PU "cameralizzata" BOTZIOS, rappresentato e difeso da se medesimo e dall'Avvocato FRANCESC CALCULLI;

- ricorrente -

contro

LA SPIGA D'ORO DI DINNELLA ANNUNZIATA & C. SAS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DISCESA DE'

CESARINI

49, )403 presso lo studio dell'Avvocato DOMENIC NASO, rappresenta e difesa dall'Avvocato ANTONELLO STIGLIANO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 87/2019 della CRTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 29/3/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. S G G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C.

FATTI DI CAUSA

1. F S C ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 87/19, del 29 marzo 2019, della Corte di Appello di Potenza, che - respingendo il gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza n. 1380/17, del 12 dicembre 2017, del Tribunale di Matera - ha confermato il rigetto sia dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dall'odierno ricorrente con riferimento ad un provvedimento monitorio che gli ingiungeva il pagamento, alla società La Spiga d'oro di Dinnella Annunziata & C. S.a.s. (d'ora in poi, "Spiga d'oro"), della somma di C 4.800,00, oltre interessi, a titolo di restituzione del deposito cauzionale relativo al contratto di locazione immobiliare ad uso non abitativo concluso il 26 febbraio 2016, sia della domanda riconvenzionale con cui il medesimo intendeva avvalersi di due clausole risolutive espresse presenti nel contratto.

2. In punto di fatto, il ricorrente riferisce che - a distanza di poco più di un mese dalla conclusione del contratto, con cui egli aveva locato alla predetta società Spiga d'oro un immobile di sua proprietà, perché fosse utilizzato ad uso panetteria - la conduttrice si limitava a versare il pagamento del canone relativo al mese di marzo 2016, omettendo la corresponsione di quelli per le mensilità successive. Inoltre, in data 26 aprile 2016, inviava - a mezzo di un legale - una nota con cui dichiarava di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 17.7 del testo contrattuale, sul presupposto che l'immobile locato non presentasse "i requisiti minimi per essere dichiarato agibile all'uso a cui è stato destinato". Su tali basi, dunque, la conduttrice chiedeva - quantunque il locatore, come dallo stesso sottolineato in ricorso, avesse provveduto a trasmettere a mezzo "PEC", il 30 marzo 2016, il "certificato di agibilità/autocertificazione" - la restituzione del deposito cauzionale, ritenendo risolto il contratto. A fronte di tale iniziativa, il locatore, con missiva del 27 aprile 2016, contestava la sussistenza dei presupposti della risoluzione, atteso che il suddetto art. 17.7 era destinato ad operare esclusivamente per la mancata consegna del certificato di agibilità. Al contempo, tuttavia, egli si dichiarava disponibile a riprendere in consegna le chiavi dell'immobile, precisando, però, che ciò "non avrebbe comportato la rinuncia al diritto di dichiarare risolto il contratto per duplice inadempimento della parte conduttrice", e ciò - come meglio si dirà più avanti - in relazione all'obbligazione sia di versare i canoni di locazione, che di consegnare fidejussione assicurativa. Ciò premesso, ottenuto da Spiga d'oro il decreto che ingiungeva al S C la restituzione del deposito cauzionale, l'ingiunto proponeva opposizione, svolgendo anche domanda riconvenzionale con cui dichiara di avvalersi - a norma dell'art. 1456, comma 2, cod. civ. - delle due clausole risolutive, contemplate dagli artt. 17.1 e 17.6 del contratto, per le ipotesi di inadempimento del conduttore rispetto all'obbligo di versare i canoni (tale essendo la condizione di Spiga d'oro dall'aprile 2016) e di consegnare fideiussione assicurativa, agendo, comunque, per la risoluzione del contratto anche a norma dell'art. 1453 cod. civ. Si costituiva in giudizio l'opposta - peraltro, evidenzia l'odierno ricorrente, con un giorno di ritardo rispetto al termine stabilito dall'art. 416 cod. proc. civ., come da esso stesso tempestivamente eccepito già in primo grado - per insistere nella domanda di restituzione e resistere alla domanda riconvenzionale. Istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale, il primo giudice rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale dell'ingiunto, con decisione confermata dal giudice di appello, che respingeva il gravame dallo stesso esperito. Esito, questo, al quale la Corte di Appello perveniva sul rilievo che la convenuta nel giudizio di opposizione, dopo aver già chiesto con il ricorso monitorio la restituzione del deposito cauzionale, "alla permanenza del vincolo opposta dal debitore" - proprio per neutralizzare l'avversaria pretesa posta alla base del ricorso per ingiunzione - "controeccepiva l'operatività della clausola 17.7" (vale a dire, la clausola risolutiva espressa prevista per l'ipotesi di inadempimento del locatore all'obbligo di consegnare il certificato di agibilità), sicché, "eccepita la permanenza del vincolo" da parte dell'attore in opposizione, costui non sui sarebbe potuto avvalere, a sua volta, "di una diversa clausola risolutiva" (o meglio, di due, quelle relativa al pagamento dei canoni e alla consegna della fideiussione assicurativa), "a contratto risolto e a locale commerciale liberato".

3. Avverso la sentenza della Corte lucana ricorre per cassazione il S C, sulla base - come detto - di sei motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - "nullità della decisione o del procedimento", per omessa pronuncia sulla dedotta ultrapetizione (in riferimento agli artt. 112, 99 e 102 cod. proc. civ.) in cui sarebbe incorso il primo giudice, per aver accolto la domanda riconvenzionale dell'opposto quantunque lo stesso si fosse tardivamente costituito, così essendosi "conservata l'ultrapetizione portata all'attenzione della Corte d'Appello".Si censura, in particolare, la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che, a fronte della domanda riconvenzionale con cui il locatore intendeva valersi delle due clausole risolutive espresse (artt. 17.1 e 17.6 del contratto), relative alle obbligazioni del conduttore di versare il canone e di consegnare fideiussione assicurativa, la società Spiga d'Oro "controeccepiva" la già avvenuta risoluzione del contratto, per inadempimento dell'obbligo di trasmettere il certificato di agibilità entro il 30 marzo 2016. Senonché, in ragione della sua tardiva costituzione in giudizio, la convenuta opposta nulla avrebbe potuto controeccepire, donde la nullità della sentenza impugnata.

3.2. Il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - "violazione degli artt. 1322, 1456, 1362 e 1366 cod. civ., lamentando "lesione dei canoni ermeneutici di interpretazione", ai quali "soggiace" anche la clausola risolutiva espressa "al pari di tutte le altre clausole contrattuali", in particolare censurandosi la scelta della Corte territoriale di disattendere il criterio "prioritario e fondamentale" dell'interpretazione letterale. La contestazione, infatti, investe la decisione della Corte nella parte in cui ha ritenuto che la società conduttrice, con nota scritta del 26 aprile 2016, avesse inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista in caso di mancata consegna, entro il 30 marzo 2016, del certificato di agibilità, perché, secondo il ricorrente, il tenore letterale di quella nota non lascerebbe adito a dubbi che con essa si intendesse contestare, invece, il difetto di agibilità del locale.

3.3. Il terzo motivo denuncia - sempre ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione dell'art. 1456 cod. civ., nonché degli artt. 24 e 25 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e degli artt. 40 e 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oltre che dell'art. 1366 cod. civ. Il ricorrente, in questo caso, contesta la ritenuta operatività della suddetta clausola risolutiva, negando di essere stato inadempiente rispetto all'obbligo di consegnare il certificato di agibilità, avendo consegnato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La sentenza impugnata, dunque, avrebbe violato il principio di semplificazione e non aggravamento, "esigendo un documento cartaceo", oltre al canone dell'interpretazione del contratto secondo buona fede.

3.4. Il quarto motivo denuncia - nuovamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione dell'art. 1456 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver disatteso il principio secondo cui non può avvalersi della clausola risolutiva espressa "il contraente che annoveri inadempienze". Si deduce, infatti, che quando la società conduttrice ha manifestato - il 26 aprile 2016 - la volontà di avvalersi della clausola risolutiva (art. 17.7) relativa all'inadempimento del locatore dell'obbligo di consegnare il certificato di agibilità essa risultava già inadempiente all'obbligo di versare il canone di aprile 2016 (maturato il giorno 15 di quel mese) e di fornire la fideiussione. Rileva, al riguardo, l'odierno ricorrente che la clausola risolutiva espressa non opera in modo automatico per effetto dell'altrui inadempimento, dovendo a tal scopo concorrere la dichiarazione della parte che intenda avvalersene, quale atto di esercizio di un diritto potestativo, proveniente da un soggetto, a propria volta, non inadempiente (sono citate Cass. Sez. 1, sent. 24 luglio 1968, n. 2677;
Cass. Sez. 3, sent. 10 marzo 1974, n. 578). La dichiarazione è, pertanto, paralizzata dall'eccezione di inadempimento della parte contro cui la clausola sia fatta valere.

3.5. Il quinto motivo, in sostanziale continuità con quello che immediatamente lo precede, denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione dell'art. 1456 cod. civ., nonché degli artt. 1453 e ss cod. civ., compreso l'art. 1458. Nel ribadire di non essere stato affatto inadempiente ai propri obblighi, quando la conduttrice dichiarò l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17.7. del contratto, essendo, viceversa, il conduttore ad essere anteriormente inadempiente rispetto all'obbligo di versare il canone relativo alla mensilità di aprile 2016 e a quello di prestare garanzia fideiussoria, il ricorrente evidenzia di aver tempestivamente formulato - diversamente dalla Spiga d'oro - la domanda di risoluzione per inadempimento non solo ex art. 1456 cod. civ., ma anche ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. Sottolinea, in particolare, come l'inadempimento dell'obbligo di prestare fideiussione (dovendo la garanzia essere prestata entro il 28 febbraio 2016) abbia preceduto il - supposto, giacché recisamente negato dal ricorrente, in particolare con il terzo motivo - inadempimento dell'obbligo di consegnare il certificato di agibilità entro il 30 marzo 2016. 3.6. Infine, il sesto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, giacché, "in ragione della fondatezza e spessore delle prospettazioni" in merito all'inadempienza della conduttrice, il ricorrente assume che la sentenza impugnata andrà riformata nella parte in cui lo condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio e senza l'accessorietà di cui dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. 4. La Spiga d'oro ha resistito, con controricorso, alla proposta impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente a norma dell'art. 348- ter, ultimo comma, cod. proc. civ., sul rilievo che, nel caso che occupa, ricorre l'ipotesi della c.d. "doppia conforme di merito". Al riguardo va, infatti, osservato che tale norma non preclude in senso assoluto la proposizione del ricorso per cassazione, ma esclusivamente le censure che risultino formulate - e sempre che l'atto di appello risulti proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'il settembre 2012 (come, peraltro, avvenuto nella presente ipotesi) - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Nel caso che occupa, il primo motivo è posto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., e tutti i restanti - compreso il quinto, che pure fa riferimento anche al n. 5) del comma 1 del citato articolo 360 - deducono vizi di violazione di legge. Non opera, pertanto, la preclusione nascente dall'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.

6. Ciò premesso, il ricorso va accolto, per quanto di ragione.

7. I motivi in cui esso si articola vanno, peraltro, esaminati congiuntamente (tranne l'ultimo, che resta assorbito dall'accoglimento del ricorso, giacché il giudice del rinvio dovrà provvedere ad una rinnovata regolamentazione delle spese di lite), data la loro connessione. Essi, infatti, censurano, da diversi angoli visuali, la decisione della Corte territoriale di dare rilievo all'eccezione - o meglio, alla controeccezione - con cui la conduttrice Spiga d'oro aveva dedotto l'avvenuta risoluzione del contratto, per essersi il locatore S C reso inadempiente all'obbligo di consegnare il certificato di agibilità dell'immobile, e ciò al fine paralizzarne la domanda riconvenzionale (proposta unitamente all'opposizione al provvedimento monitorio, che gli ingiungeva la restituzione del deposito cauzionale), finalizzata a conseguire la dichiarazione dell'avvenuta risoluzione del contratto per pregresso inadempimento della conduttrice all'obbligo di versare il canone di locazione per il mese di aprile 2016 ed a quello di prestare garanzia fideiussoria. Difatti, per un verso, si assume che la Spiga d'oro, costituitasi tardivamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sarebbe decaduta dalla possibilità di far valere tale supposto inadempimento, per altro verso, invece, si contesta che esso S C si sia reso inadempiente all'obbligo contrattuale suddetto (avendo legittimamente consegnato, in luogo del certificato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), nonché, infine, rilevandosi che la stessa conduttrice si sarebbe resa, in via pregressa, inadempiente alle due obbligazioni contrattuali già indicate ed oggetto di clausola risolutiva espressa, sicché, per tale ragione, impossibilitata a far valere l'altrui inadempimento.
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