Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/06/1989, n. 3130
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L'art. 1 della legge 27 marzo 1980 n. 112, il quale dispone che gli istituti di patronato, di cui al d.l.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804, hanno personalità giuridica di diritto privato, ha portata innovativa ed effetti non retroattivi, si da non incidere sulla loro pregressa natura di enti pubblici non economici. Ne consegue che il rapporto di lavoro dei dipendenti di tali istituti, ove cessato prima dell'entrata in vigore della citata legge, rientra nell'ambito del pubblico impiego, ed è devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, ove perduri dopo la nuova normativa, assume carattere privatistico, spettando quindi alla giurisdizione del giudice ordinario, senza possibilità di distinguere la giurisdizione in relazione alle fasi del rapporto svoltesi prima e dopo la entrata in vigore della legge. ( Conf 5741/88, mass n 460265).*
Sul provvedimento
Testo completo
L'art. 1 della legge 27 marzo 1980 n. 112, il quale dispone che gli istituti di patronato, di cui al d.l.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804, hanno personalità giuridica di diritto privato, ha portata innovativa ed effetti non retroattivi, si da non incidere sulla