Cass. civ., sez. VI, ordinanza 27/09/2021, n. 26161
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Testo completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12687-2018 proposto da: L V, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MANTEGAZZA
24, presso lo studio dell'avvocato M G, con richiesta di ricevere le comunicazioni di cancelleria tramite l'indirizzo pec lucarelli.vito@oravta.lemail.it, rappresentato e difeso dall'avvocato V G L;
- ricorrente -
contro
AoP GIGANTE T, GIGANTE PAOLA' elettivamente domiciliate in ROMA, V.
DEGLI SCIPIONI
110, presso lo studio dell'avvocato NICOLA D'IPPOLITO, rappresentate e difese dall'avvocato F G;
- controricorrenti -
Ric. 2018 n. 12687 sez. 52 - ud. 13/05/2021 avverso la sentenza n. 24007/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. L V;
FATTI DI CAUSA
L V ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 24007 del 2017 di rigetto del ricorso 27746 del 2012. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato l'inammissibilità del ricorso, il presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto della regolarità dell'avviso dell'adunanza camerale del 13 maggio 2021 effettuato all'avv.to L in cancelleria dopo l'infruttuoso invio alla pec lucarelli.vito@oravta.legalmail.it . L'avv.to L, infatti, con il ricorso ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni alla sopraindicata pec che è quella iscritta al REGINDE. Ciò premesso, risulta agli atti che il tentativo di comunicazione alla suddetta pec non è andato a buon fine, sicchè la notifica in cancelleria risulta regolare in applicazione dei seguenti principi di diritto: • «Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria quando essi non abbiano provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, Ric. 2018 n. 12687 sez. S2 - ud. 13/05/2021 salva la sola ipotesi in cui non sia possibile procedere tramite posta elettronica certificata per causa non imputabile al destinatario medesimo, nel qual caso, in base al comma 8 del citato art. 16, trova applicazione l'art. 136, comma 3, c.p.c. - Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida, ai fini del decorso del termine per impugnare, la comunicazione dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. effettuata dalla cancelleria del giudice d'appello con il suo deposito in cancelleria poiché, dall'interrogazione dei pubblici elenchi, era emerso che il difensore dell'appellante non era iscritto nel REGINDE, non assumendo rilievo alcuno che tale comunicazione fosse avvenuta anche a mezzo fax» (Sez. 2, Sent. n. 33547 del 2018);
• «Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale dovuto alla saturazione della capienza della casella PEC del destinatario è evento imputabile a quest'ultimo;
di conseguenza, é legittima l'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in I. n. 221 del 2012, come modificato dall'art. 47 del d.l. n. 90 del 2014, conv. in I. n. 114 del 2014» (Sez. L, Sent. n. 13532 del 2019). Passando all'esame del ricorso per revocazione deve premettersi che la sentenza n. 24007 del 2017 della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Vito L avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che ha dichiarato estinto il giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che, a sua volta, aveva accolto la domanda di risoluzione di un contratto preliminare e della convenzione accessoria per grave inadempimento del L, condannandolo anche alla restituzione dell'immobile, del box e delle parti pertinenziali comuni, previa compensazione del danno subito Ric. 2018 n. 12687 sez. S2 - ud. 13/05/2021 dal G con la restituzione delle somme a suo tempo ricevute a titolo di acconto sul prezzo. Il ricorrente non ha sviluppato le proprie censure formulando uno specifico motivo, essendosi limitato a ripercorrere le vicende sostanziali e processuali, senza tuttavia individuare uno specifico vizio revocatorio proprio della sola sentenza impugnata e non anche delle precedenti decisioni di merito intervenute nel corso del giudizio. Il relatore ha formulato la seguente proposta: inammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso per revocazione avverso pronuncia della Corte di Cassazione di
MANTEGAZZA
24, presso lo studio dell'avvocato M G, con richiesta di ricevere le comunicazioni di cancelleria tramite l'indirizzo pec lucarelli.vito@oravta.lemail.it, rappresentato e difeso dall'avvocato V G L;
- ricorrente -
contro
AoP GIGANTE T, GIGANTE PAOLA' elettivamente domiciliate in ROMA, V.
DEGLI SCIPIONI
110, presso lo studio dell'avvocato NICOLA D'IPPOLITO, rappresentate e difese dall'avvocato F G;
- controricorrenti -
Ric. 2018 n. 12687 sez. 52 - ud. 13/05/2021 avverso la sentenza n. 24007/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. L V;
FATTI DI CAUSA
L V ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 24007 del 2017 di rigetto del ricorso 27746 del 2012. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato l'inammissibilità del ricorso, il presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto della regolarità dell'avviso dell'adunanza camerale del 13 maggio 2021 effettuato all'avv.to L in cancelleria dopo l'infruttuoso invio alla pec lucarelli.vito@oravta.legalmail.it . L'avv.to L, infatti, con il ricorso ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni alla sopraindicata pec che è quella iscritta al REGINDE. Ciò premesso, risulta agli atti che il tentativo di comunicazione alla suddetta pec non è andato a buon fine, sicchè la notifica in cancelleria risulta regolare in applicazione dei seguenti principi di diritto: • «Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata devono essere eseguite, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria quando essi non abbiano provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, Ric. 2018 n. 12687 sez. S2 - ud. 13/05/2021 salva la sola ipotesi in cui non sia possibile procedere tramite posta elettronica certificata per causa non imputabile al destinatario medesimo, nel qual caso, in base al comma 8 del citato art. 16, trova applicazione l'art. 136, comma 3, c.p.c. - Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida, ai fini del decorso del termine per impugnare, la comunicazione dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. effettuata dalla cancelleria del giudice d'appello con il suo deposito in cancelleria poiché, dall'interrogazione dei pubblici elenchi, era emerso che il difensore dell'appellante non era iscritto nel REGINDE, non assumendo rilievo alcuno che tale comunicazione fosse avvenuta anche a mezzo fax» (Sez. 2, Sent. n. 33547 del 2018);
• «Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale dovuto alla saturazione della capienza della casella PEC del destinatario è evento imputabile a quest'ultimo;
di conseguenza, é legittima l'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in I. n. 221 del 2012, come modificato dall'art. 47 del d.l. n. 90 del 2014, conv. in I. n. 114 del 2014» (Sez. L, Sent. n. 13532 del 2019). Passando all'esame del ricorso per revocazione deve premettersi che la sentenza n. 24007 del 2017 della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Vito L avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che ha dichiarato estinto il giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che, a sua volta, aveva accolto la domanda di risoluzione di un contratto preliminare e della convenzione accessoria per grave inadempimento del L, condannandolo anche alla restituzione dell'immobile, del box e delle parti pertinenziali comuni, previa compensazione del danno subito Ric. 2018 n. 12687 sez. S2 - ud. 13/05/2021 dal G con la restituzione delle somme a suo tempo ricevute a titolo di acconto sul prezzo. Il ricorrente non ha sviluppato le proprie censure formulando uno specifico motivo, essendosi limitato a ripercorrere le vicende sostanziali e processuali, senza tuttavia individuare uno specifico vizio revocatorio proprio della sola sentenza impugnata e non anche delle precedenti decisioni di merito intervenute nel corso del giudizio. Il relatore ha formulato la seguente proposta: inammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso per revocazione avverso pronuncia della Corte di Cassazione di
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