Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2015, n. 12290

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2015, n. 12290
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12290
Data del deposito : 12 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

Nella controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento, emesso per l'anno di imposta 2003 e portante maggiori iperf, addizionale regionale, iva ed irap, in applicazione degli studi di settore per l'attività di commercio al dettaglio di confezioni, P.M.M. ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate riformando la prima sentenza favorevole alla contribuente.

In particolare, i Giudici di appello ritenevano, contrariamente alla Commissione tributaria provinciale, che nessuna prova era stata fornita per dimostrare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dallo studio di settore, in quanto - oltre all'irrilevanza delle deduzioni in ordine alla zona in cui era ubicato l'esercizio, l'incidenza dell'introduzione dell'euro - l'attività imprenditoriale in esame non poteva considerarsi in decozione, in assenza di istanze di fallimento e non essendo decisiva al riguardo la situazione debitoria per esseme rimaste sconosciute le cause, e considerata, altresì, la comparazione tra fatturato e giacenze finali di magazzino.

Il ricorso, affidato a due motivi, è resistito con controricorso dall'Agenzia delle Entrate.

Motivi della decisione



1. Con il primo motivo - rubricato: violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis e sexies convertito dalla L. n. 427 del 1993 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) in combinato disposto con l'art. 2692 c.c., comma 2, - la ricorrente deduce l'errore commesso dalla C.T.R. pugliese nell'avere affermato la legittimità dell'impugnato avviso di accertamento malgrado lo stesso fosse fondato esclusivamente sullo scostamento tra i ricavi dichiarati ed il ricavo fornito dallo studio di settore. Secondo la prospettazione difensiva la sentenza era errata anche laddove aveva ritenuto che ai fini della prova contraria non fosse sufficiente una documentata situazione debitoria nei confronti dei fornitori ma fosse, altresì, necessario che il contribuente fornisse la prova delle cause originanti tali debiti.



2. Con il secondo motivo si denunzia, invece, la sentenza impugnata di insufficiente motivazione per non avere illustrato le ragioni per le quali: a) la vendita a

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi