Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2022, n. 44199
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALVITTI THEO nato a ROMA il 04/01/1958 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere M B;udito il Sostituto Procuratore Generale G R che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, l'avvocato V D M, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 21.12.2020, con cui, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma del 29.1.2014, è stata ridotta - e rideterminata in due anni - la durata delle pene accessorie inflitte ex art. 216, ultimo comma, I. fall. nei confronti di T S, ed è stata confermata, nel resto, la sua condanna alla pena di due anni di reclusione in relazione al delitto di bancarotta distrattiva, fatta salva la distrazione di cui al capo a-1, per un credito di circa 24.000 euro verso M A, in relazione alla quale l'imputato, dinanzi al GUP in sede di udienza preliminare, è stato prosciolto con sentenza di non luogo a procedere, come anche è stato prosciolto dal reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo b;inoltre, all'esito del giudizio di primo grado, l'imputato è stato assolto anche dal reato di cui all'art. 217, ultimo comma, I. fall., per aggravamento del dissesto da omessa richiesta di fallimento della società, s.r.l. "Vecchio Pescatore", di cui era amministratore legale. Il fallimento di tale società è stato dichiarato il 30.5.2010;l'entità della distrazione, complessivamente pari a circa cinque milioni di euro, è stata ritenuta tale da integrare l'aggravante di aver cagionato un danno di rilevante gravità. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato T S, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui denuncia carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva. La prova della bancarotta patrimoniale è stata desunta dal bilancio d'esercizio dell'anno 2004, che, tuttavia, non può costituire prova ex art. 2710 cod. civ. nei riguardi dell'imprenditore fallito, tanto più se tale documento, come accaduto nel caso di specie, non è stato debitamente verificato dalla curatela fallimentare, che avrebbe dovuto farlo, anche alla luce della sua distanza temporale dal fallimento. Non vi sarebbe prova, altresì, del dolo generico idoneo ad integrare il reato, poiché il giudice di primo grado aveva già chiarito come non si sia potuti giungere alta prova di quali furono i singoli atti di disposizione patrimoniale compiuti in danno dei creditori e, in ogni caso, non vi è prova della consapevole volontà del ricorrente di aver voluto dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto all'adempimento delle obbligazioni contratte con i creditori. Inoltre, la stessa sentenza del GUP di Roma avrebbe riconosciuto implicitamente all'imputato di aver posto in essere condotte tese ad evitare il fallimento. 3. La difesa del ricorrente, in vista dell'udienza dinanzi al Collegio, ha richiesto la trattazione orale del processo, ai sensi delle disposizioni normative vigenti (art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020).
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