Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2023, n. 13793
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RISMONDO SRL avverso l'ordinanza del 25/08/2022 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere M B M;lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La società R s.r.I., in persona del legale rappresentante, signora A O, per il tramite del difensore avv. G B, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in epigrafe indicata che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame, proposta dalla società ricorrente, volta ad ottenere la revoca del sequestro preventivo disposto sulle somme giacenti sui conti correnti intestati alla medesima società ai sensi del decreto 231 del 2001 per i reati presuppostt realizzati dalla persona fisica, signora A O. 1.1. nribunale del riesame ha dichiarato l'inammissibilità dell' istanza di riesame in quanto la persona giuridica R s.r.l. era stata assistita dall'avv. G B, difensore di fiducia invalidamente nominato dalla rappresentante legale, signora A, imputata per il reato presupposto, in violazione del divieto di rappresentanza di cui all'art. 39 d.lgs.231/2001. 1.2. La società ricorrente deduce la violazione degli artt. 39, 40 e 41 del d.lgs.231/2001, asserendo che il caso in disamina non è sussumibile nel divieto di rappresentanza di cui all'art. 39 del citato decreto 231/2001. Rappresenta infatti che alla società non era stata notificata alcuna informazione di garanzia o qualsivoglia informativa, sicchè non era a conoscenza del procedimento penale a carico della rappresentate legale dell'ente;rappresenta inoltre che il sequestro dei conti correnti era stato notificato personalmente alla signora A, e non nella sua qualità di rappresentante legale. In ogni caso, deduce che il giudice del riesame, preso atto che il difensore della società era stato nominato dalla rappresentante legale indagata e che l'ente era dunque privo di formale rappresentanza, avrebbe dovuto nominare un difensore d'ufficio, ai sensi degli artt. 40 e 41 decreto 231/2001, con conseguente contestuale rimessione in termini.
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