Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2021, n. 12345
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In tema di impugnazioni, nell'ipotesi di difesa diretta della P.A. ex art. 417 bis c.p.c., qualora il funzionario costituito abbia omesso di eleggere domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, devono ritenersi valide le notifiche effettuate presso la cancelleria del giudice adito, anche ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 326 c.p.c., né rileva che il funzionario medesimo abbia effettuato l'indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al momento della costituzione in giudizio, non trovando applicazione ai funzionari la disciplina normativa che ha introdotto l'obbligo di tale indicazione per i difensori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile, per tardività, un appello depositato oltre il termine breve computato dalla notifica della sentenza in cancelleria).
Sul provvedimento
Testo completo
T IT IR D E T N E S 10 MAG. 2021 E - I L L O B E T N E S 12345 /2 1 E - E AULA 'B' N O I Z A R T S I G E R E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA T N E Termine breve IN NOME DEL POPOLO ITALIANO appello Ente - rappresentato e LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE difeso da funzionari - SEZIONE LAVORO elezione di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -domicilio indicazione pec Dott. LUCIA TRIA Presidente R. G. N. 15544/2016 Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO Consigliere Cron. 12345 Dott. C M Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. IRENE TRICOMI Ud. 10/12/2020 Consigliere Dott. FCESCA SPENA PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15544-2016 proposto da: CRA (CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA), in persona del legale りrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n.12;
2020 ricorrente principale - 2846
contro
C M, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 18, presso lo studio dell'avvocato M M, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 372/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/04/2016 R.G.N. 450/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2020 dal Consigliere Dott. C M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per accoglimento dei primi due motivi e assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale;
udito l'Avvocato ANGELO COLUCCI per delega verbale Avvocato M M. R. Gen. N. 15544/2016 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Firenze, pronunciando sull'impugnazione del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura (CRA) nei confronti di M C, confermava la decisione del locale Tribunale che aveva accolto la domanda della C, già direttore di sezione ordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico per i servizi della ricerca e la sperimentazione agraria presso il Ministero delle Politiche Agrarie e Forestali (MIPAAF) transitata ex lege nei ruoli del CRA, intesa ad ottenere l'indennità di anzianità ex art. 13 della I. n. 70 del 1975 (norma applicabile al CRA) con riferimento alla complessiva anzianità posseduta al momento del collocamento in quiescenza e dunque senza alcun frazionamento temporale per il periodo prestato alle dipendenze del Ministero, con condanna del CRA al pagamento in suo favore della somma di euro 80.377,43. La Corte territoriale preliminarmente respingeva l'eccezione di inammissibilità del gravame per tardività ritenendo che, a fronte della costituzione del CRA nel giudizio di primo grado a mezzo dei propri funzionari e della mancanza di elezione di domicilio da parte dei predetti nel circondario del Tribunale adito, prevalesse, rispetto ad una notifica presso la cancelleria, l'indicazione, da parte di detti funzionari, al momento della costituzione in 9 giudizio, del proprio indirizzo di posta elettronica ('posta- certificata@pec.aruba.it') cui solo dovevano essere effettuate le notifiche ai fini del decorso del termine breve. Escludeva altro profilo di inammissibilità per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. richiamando i principi affermati da questa Corte nella decisione n. 2143/2015. Quanto al merito disattendeva la tesi dell'appellante della frazionabilità dell'anzianità di servizio ai fini del trattamento di fine servizio e riteneva che in caso di mobilità ex lege tra pubbliche amministrazioni dovesse essere applicata con riferimento all'intero rapporto la disciplina dell'ente di destinazione e sulla base di questa calcolata la complessiva anzianità, richiamando a sostegno di tale assunto i precedenti di questa Corte n. 24616/2011 e 8691/2012. 2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA) già Consiglio della Ricerca in Agricoltura sulla base di tre motivi. 3 R. Gen. N. 15544/2016 3. M C ha resistito con controricorso e formulato altresì incidentale affidato a tre motivi cui il CREA ha resistito conricorso controricorso.
4. La C ha, altresì, depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Motivi del ricorso principale.
1. Con il primo motivo il CRA denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 13 I. n. 70/1975 in combinato disposto con il d.P.R. n. 1032/1973, dell'art. 6, comma 4, I. n. 554/1988 e del d.P.R. n. 104/1993 (regolamento di attuazione della legge 29 dicembre 1988, n. 554), dell'art. 5, comma 2, d.P.C.M. n. 325/1988, dell'art. 35 d.lgs. 31 marzo 1988, n. 80 (vigente ratione temporis),