Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2019, n. 12782
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 10791-2016 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato F L, rappresentata e difesa dall'avvocato T P, giusta delega in 2019 atti;578 - ricorrente -contro BGAMO MICHELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio degli avvocati S B e B C, che la rappresentano e difendono;- controricorrente - avverso la sentenza n. 563/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/10/2015 r.g.n. 1307/2012;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2019 dal Consigliere Dott. A P;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBTO CELESTE, che ha concluso per l'accoglimento del primo e terzo motivo, assorbiti gli altri, udito l'Avvocato FCESCA BONFRATE per delega verbale Avvocato P T;udito l'Avvocato S B. Fatti di causa 1. La Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la illegittimità del termine apposto al contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, d. Igs. 6/9/2001 n. 368 tra Poste Italiane s.p.a. e Michela Bergamo - contratto avente decorrenza dal 2.7.2007 al 15.9.2007 - confermando la condanna della società al ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno. 1.1. La statuizione di illegittimità del termine è stata fondata sulla violazione della percentuale di contingentamento di cui all'art. 2, comma 1 bis, d. Igs. n. 368/2001 cit. avendo la Corte di merito escluso la idoneità della prova documentale offerta a tal fine da Poste Italiane sulla quale ricadeva l'onere. La Corte ha precisato che l'organico aziendale sul quale calcolare tale percentuale, da identificarsi con l'intero complesso dei dipendenti della società e non solo sul complesso dei dipendenti addetti al servizio postale, doveva essere calcolato secondo il criterio del full time equivalent, ossia unitariamente, fino alla concorrenza dell'orario pieno, in conformità della previsione di cui all'art. . 6 d. Igs. 25/2/2000 n. 61 ed escluso che tale criterio dovesse valere anche per il calcolo delle assunzioni a termine nell'anno di riferimento non ravvisando la esigenza, evidenziata dalla società, di porre a confronto dati omogenei. 2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di tre motivi;la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1 bis, d. Igs. n. 368/2001 cit. anche con riferimento all'art. 6 d. Igs. n. 61/2000 cit. censurando, in sintesi, la sentenza impugnata, per avere applicato il criterio "per teste" in luogo del criterio full time equivalent di cui al d. Igs. n. 61/2000 cit. per calcolare il numero dei contratti a termine stipulati nel periodo di riferimento e per avere ritenuto che per la verifica del rispetto della percentuale di contingentamento potesse farsi riferimento a criteri non omogenei.
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