Cass. pen., sez. III, sentenza 30/08/2022, n. 31930

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/08/2022, n. 31930
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31930
Data del deposito : 30 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M S, nato a Messina il 23/07/1969 avverso l'ordinanza in data 25/10/2021 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A C;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L G, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 25 ottobre 2021, e depositata in data 11 marzo 2022, il Tribunale di Messina, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il decreto di sequestro probatorio di un autocarro di proprietà di S M, ritenuto adibito a trasporto di rifiuti. I reati per i quali è stato effettuato il sequestro sono quelli di gestione illecita di rifiuti, ex art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, e di occupazione abusiva di un bene demaniale, ex artt. 633 e 639-bis cod. pen., quest'ultimo in relazione ad un piccolo edificio del demanio marittimo nel quale erano stati accatastati rifiuti.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe S M, con atto sottoscritto dall'avvocato P V, munito di procura speciale, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla illegittimità del sequestro, in quanto eseguito da agenti di polizia municipale. Si deduce che la polizia municipale, nella specie, ha effettuato il sequestro pur non avendone il potere. Si rappresenta che l'attività di controllo sui veicoli della polizia municipale è disciplinata dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. strada, e che, quindi, attività ulteriori sono da ritenere illegittimamente compiute. Si precisa che la questione è stata specificamente dedotta sia davanti al G.i.p., sia in sede di riesame, e che ad essa non è stata data specifica risposta, perché il riferimento all'art. 354 cod. proc. pen. è del tutto generico.
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