Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/2009, n. 17746

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L'inserzione automatica di clausole, prevista dall'art. 1339 cod. civ., costituisce una restrizione significativa del diritto di libertà economica consacrato dall'art. 41 Cost. di cui è espressione l'autonomia privata, e deve quindi trovare il suo fondamento in una legge formale o in un altro atto avente valore di legge in senso sostanziale o da esso richiamato tramite rinvio integrativo; pertanto, con riferimento al contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi di vigilanza da parte di un istituto privato, tale integrazione non può aver luogo in base al decreto con cui il prefetto approva la relativa tariffa ai sensi dell'art. 135 del r.d. n. 773 del 1931, trattandosi di un mero atto amministrativo espressivo di un sindacato di congruità, avente natura di merito, del prezzo di una prestazione contrattuale, nè l'ingerenza con efficacia reale sulla tariffa proposta dall'istituto e liberamente accettata dal committente può trovare fondamento nella generale potestà del prefetto di impartire prescrizioni nell'interesse pubblico, in sede di rilascio di autorizzazioni di polizia, ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 773 cit.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/2009, n. 17746
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17746
Data del deposito : 30 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23789/2004 proposto da:
CURATELA DELL'ISTITUTO COOPERATIVO DI VIGILANZA ED INVESTIGAZIONE CALABRO S.R.L. (c.f. 01221790791), in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso l'avvocato CAVALIERE RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CERRA GIUSEPPE FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078705587), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati COLLINA PIETRO, DE RUVO GAETANO, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 412/2003 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/09/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2009 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato RAFFAELE CAVALIERE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato GAETANO DE RUVO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5 luglio 1995 l'Istituto cooperativo di Vigilanza ed Investigazione Calabro s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per ottenerne la condanna al pagamento della somma di L. 639.590.300 a titolo di maggior corrispettivo per il servizio di vigilanza espletato in favore dell'ente, presso la sede di Lamezia, dovuto in forza dell'inserzione automatica della tariffa inderogabile emanata dal prefetto di Catanzaro in materia di vigilanza, superiore al prezzo pattuito con il contratto stipulato il 25 agosto 1983. Costituitosi ritualmente, ì Inps chiedeva il rigetto della domanda. Nel corso dell'istruttoria, sopravvenuto il fallimento dell'istituto di vigilanza, il giudizio era proseguito dalla curatela. Dopo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio il Tribunale di Lamezia Terme con sentenza 23 - 27 novembre 1999 condannava l'Inps al pagamento della somma di L. 1.148.787.862, oltre le spese di giudizio.
In accoglimento del successivo gravame dell'Inps, la

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