Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2019, n. 45182
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Testo completo
seguente SENTENZA su ricorsi proposti da: 1:i GR FI, n. Terravecchia (Cs) 11.6.1966 2', Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari a tiers° l'ordinanza n. 478/19 del Tribunale del Riesame di Catanzaro del 16- 19/ 34/2019 e:Aminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
uci.ta la relazione del consigliere, O. Villoni;
seltito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. M. Dall'Olio che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;
sentiti i difensori della ricorrente GR, avv. Vincenzo Labonia e Lucio Belve- quali hanno chiesto il rigetto del ricorso del PM e l'accoglimento del r :or3o del a loro assistita
RITENUTO IN FATTO
1, Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha rifor- ato quella emessa il 25/03/2019 con cui il GIP del Tribunale di Castrovillari aveva applicato nei confronti di GR FI, nella sua qualità di Sindaco del C Dmine dl TI (Cs), la misura coercitiva degli arresti domiciliari in relazione all'imputazione provvisoria di corruzione attiva continuata nei confronti di Fani- g iuio PE (artt. 81, 319, 321 cod. pen.), nella sua qualità di Dirigente asconsabile dell'Area Tecnica edilizia del medesimo Comune, riferita ad una serie di atti adottati dal funzionario nell'esercizio delle sue funzioni e ritenuti cpril::-ari ai doveri d'ufficio. DHersamente da quanto propugnato dalla pubblica accusa e accolto nel suo p .oviedimento dal GIP, il Tribunale del Riesame ha, invece, ritenuto le condotte e gl atti riferiti al Fani-gliulo espressione di uno stabile asservimento della fmzione svolta non agli interessi personali del Sindaco ma più in generale a quelli di natura imprendiitoriale della famiglia di lei ed in particolare del fratello GR VE ma in ogni caso non contrastanti con specifiche norme di legge o d regolamento, reputando, perciò, assente, rispetto alle determinazioni del nfico, il sinallagma tipico del reato di corruzione propria ipotizzato. In coerenza con tale impostazione, il Tribunale ha, quindi, diversamente q Jal,ficato l'operato del Sindaco, FI GR in termini di abuso in atti di u fido (art. 323 cod. pen.) in relazione a tre specifici profili: 1) illegittimità della p -eroga avvenuta in data 28/12/2017 del pubblico incarico conferito al Fani- g ifto, ritenuto già in origine viziato dalla violazione del disposto dell'art. 110, comma 1 i. Igs n. 267 del 2000 (T.U. Enti Locali) per mancanza di preventiva sele2ione pubblica degli aspiranti;
2) inosservanza dell'obbligo di astensione di LL ,all'art. 7 d.P.R. n. 62 del 16/04/2013 in presenza di un interesse privato dello stesso Sindaco e di un suo prossimo congiunto (il fratello GR VE, legale r:pp -esentante della
IGRECO
Ospedali Riuniti srl) all'atto del rilascio dell'autoriz- zaz:cne in sanatoria ai sensi dell'art. 8 ter I. n. 502 del 1992 riferita ad una prone di un più vasto immobile destinata ad ospitare una struttura sanitaria, ir violazione della normativa primaria in tema di programmazione urbanistica del t:n-il-orlo comunale;
3) induzione del Vice Sindaco, Sergio Salvati, al rilascio della p -ed3tta autorizzazione al di fuori di qualunque accertamento istruttorio. Anche in ragione della diversa qualificazione delle condotte, il Tribunale ha, sostituito la misura coercitiva domiciliare con quella del divieto di dimora (Iid. 283 cod. pen.) nel Comune di TI, precisando di non potere applicare la n- iSJ ra interdittiva di cui all'art. 289 cod. proc. pen. a causa della natura elettiva della carica ricoperta dall'indagata.
2. Contro l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione sia l'indagata sia il IA :ressa il Tribunale di Castrovillari.
2.1 Ricorso GR FI IO azione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 24, comma 2 e 111 Zost., 127 commi 3 e 5, 125 comma 3, 309 comma 8 e 523 cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa ed intima contraddittorietà dell'ordinanza im- p igr ata sul tema dell'ordine di intervento delle parti in camera di consiglio nella p -ocedura di riesame;
in particolare, si deduce che l'avere consentito al PM di p -eniere la parola dopo le richieste prospettate dai difensori ha inciso in maniera chnz—eta sul diritto di difesa dell'indagata, in violazione del disposto dell'art. 523, chmmi 4 e 5 cod. proc. pen. di cui si sostiene l'applicabilità anche nell'ambito del p -ocedimento cautelare. Vielazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192 commi 1 e 2, 273, 292 cod proc. pen. nonché agli artt. 323 cod. pen. e 7 d n. 62 del 16/04/2103. Si deduce l'impossibilità di ritenere violato da parte della ricorrente il dovere di astensione di cui all'art. 7 d.P.R. cit., trattandosi di previsione normativa rivolta escft sivarr.ente ai dipendenti e giammai agli organi politici dell'amministrazione p ibtlica;
si allega, inoltre, che la nomina del LO è stata successivamente chni'ermata dal Commissario Prefettizio dopo lo scioglimento del Consiglio Co- n- un3le. Travisamento ed incompleta valutazione degli elementi probatori ed apparenza della motivazione, travisamento e falsa applicazione e/o erronea interpretazione delle norme di cui all'art. 23 ter d.P.R. n. 380 del 2001 e 19 legge n. 241 del 199C. Il Tribunale ha ritenuto che la pratica di condono edilizio, sebbene ritenuta legitima, abbia boduto di un canale preferenziale e sia stata definita in tempi rpc amente sospetti da parte dell'arch. LO, non considerando, tuttavia, che il Comune di TI aveva già proceduto a riattivare e smaltire altre pratiche d cc ndono da tempo giacenti presso gli uffici comunali e inoltre che il LO aveva già rilasciato numerosi condoni relativi a pratiche risalenti nel tempo in asseiza di attivazione da parte degli interessati. S deduce, inoltre, che la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) pro- pedEutica al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria appariva del tutto idonea al SUCC-2SSiVO rilascio dell'autorizzazione sanitaria, non determinando alcun muta- n- en:o rilevante della destinazione d'uso dell'immobile in conformità al Regola- n- en Ediiizio Comunale vigente;
diversamente, infine, da quanto ritenuto dal T ibunale, la SCIA presentata in data 3 gennaio 2018 era dotata di immediata eificacia. Violazione di legge e vizio di