Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/02/2023, n. 03841

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/02/2023, n. 03841
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03841
Data del deposito : 8 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4330/2018 R.G. proposto da: POMEZIA IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

PISANELLI

40, presso lo studio dell’Avvocato SCOGNAMIGLIO LUCIA (SCGLCU56C54A662Z), che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati B B (BSCBRN51E22H501R) e M M (MRNMRZ71A01F988Q) - ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e la difende - controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4479/2017 depositata il 18/07/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere FRANCESCA PARDI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha confermato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, adottato ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, sul finanziamento dell’importo di euro 6.100.000,00, erogato dalla socia Veronica s.p.a. alla società Pomezia Immobiliare s.r.l. ed enunciato nella delibera dell’assemblea della Pomezia Immobiliare s.r.l. di aumento di capitale. Il giudice di appello ha ritenuto inidonea la documentazione prodotta (bilanci e note integrative della socia Veronica s.p.a. per gli anni 2020 e 2011) a dimostrare inequivocabilmente che i versamenti precedenti della socia Veronica s.p.a. fossero stati effettuati in conto futuro aumento del capitale sociale della Pomezia Immobiliare s.r.l., esponendo la voce “Altre immobilizzazioni” un insieme di dati insufficiente all’individuazione degli eventi economico contabili che hanno determinato il valore esposto ed essendo inadeguata, oltre che successiva, la dichiarazione del notaio, contenuta nell’atto di rettifica del verbale di aumento del capitale (in cui si è precisato che il termine credito è stato usato in modo a-tecnico e che l’aumento di capitale è stato realizzato mediante imputazione in conto capitale dei versamenti effettuati nelle casse sociali a fondo perduto da Veronica s.p.a.).

2.Avverso tale sentenza la Pomezia Immobiliare s.r.l. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione.

3.L’Agenzia delle Entrate ha resistito, depositando

contro

- ricorso.

4.La causa, originariamente fissata in adunanza camerale, è stata rinviata all’udienza pubblica del 12 gennaio 2023. 5.Nonostante la proroga (di cui all’art. 8 del d.l. n. n. 198 del 2022) della disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020, e 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, l’udienza pubblica del 12 gennaio 2023 è stata celebrata secondo il regime ordinario, in considerazione dell’impossibilità delle parti di fruire del termine per la formulazione dell’istanza di trattazione orale.

6. Risultano depositate due memorie di parte ricorrente in data 14 gennaio 2022 e 5 gennaio 2023. 7.La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi alle precedenti conclusioni scritte già depositate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo si è denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nelle risultanze ed acquisizioni emergenti dai bilanci, completi delle note integrative, e nella dichiarazione notarile integrativa dell’originario verbale societario, da cui emerge la natura a fondo perduto dei versamenti effettuati dalla socia Veronica s.p.a. e, poi, successivamente utilizzati per realizzare l’aumento di capitale (in particolare nella nota integrativa del bilancio 2010 di Veronica s.p.a., a p. 7, vi è il riferimento esplicito all’importo di euro 5.826.742,00 quale versamento in conto capitale a copertura di perdite;
la rettifica notarile, che integra un atto di accertamento/interpretazione delle risultanze contabili, precisa che il termine credito è stato usato in senso a- tecnico e che i versamenti nelle casse sociali erano stati effettuati da Veronica s.p.a. a fondo perduto sin dall’inizio). La censura deve essere rigettata, non essendo ravvisabile l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. La sentenza impugnata si è, difatti, soffermata su tutte le circostanze di fatto e su tutte le prove indicate dalla società contribuente, dimostrando di aver valutato i bilanci, le note integrative e la rettifica dell’atto notarile, sebbene sia pervenuta ad una ricostruzione diversa da quella proposta dalla ricorrente, qualificando in termini di finanziamenti – e non di conferimenti in conto capitale - i precedenti versamenti effettuati dalla socia Veronica s.p.a. alla società Pomezia Immobiliare s.r.l. A ciò si aggiunga che neppure sussiste alcuna violazione dei criteri di valutazione della prova (relativamente all’efficacia probatoria dei bilanci alla luce delle note integrative ed alla piena prova, fino a querela di falso, della dichiarazione notarile contenente la certificazione attestante la ricorrenza nella contabilità della società di poste qualificate come versamenti a fondo perduto in conto aumento di capitale). Del resto, l'efficacia probatoria dell'attopubblico, nella parte in cui fafede fino a querela di falso, non opera relativamente alle valutazioni o qualificazioni in esso contenute, sia pure effettuate dal pubblico ufficiale, in quanto è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero e del quale è ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionatoatto dalle parti (Sez.6 - 1,n. 20214 del 25/07/2019, Rv. 654964 - 01).

2. Con il secondo motivo si è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, 88 del d.P.R. n. 917 del 1986, 116 e 221 cod.proc.civ., 2700 cod.civ., in quanto, da un lato, non sono assoggettabili a tassazione le operazioni di aumento di capitale realizzate mediante utilizzo di risorse iscritte in bilanci, derivanti da apporti di soci versati in conto aumento di capitale, senza diritto alla restituzione, e, dall’altro lato, il vincolo di destinazione delle somme è un elemento che è stato validamente acquisito, risultando dalle note integrative dei bilanci e dall’atto di rettifica notarile, non impugnato con querela di falso.

2.1. Con tale censura si sono, invero, denunciate una pluralità di violazioni di leggi, tra cui quella dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986. Occorre, pertanto, verificare l’ambito applicativo di tale disposizione per stabilire se l’operazione in esame - ricostruita e qualificata, come fatto dal giudice di appello, nei termini proposti dall’Agenzia delle Entrate - possa esservi inclusa.
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