Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/07/2021, n. 21961

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I contributi per il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi alle spese di funzionamento dell'Autorità ex art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma, 2, del d.lgs. 58 del 2011, applicabile "ratione temporis", hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva; pertanto, la disposizione di cui all'art. 133, lett. I), c.p.a. va interpretata nel senso che la stessa fissa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutti i provvedimenti di AGCOM, ad eccezione di quelli che riguardano il contributo per il funzionamento dell'Ente, in ordine ai quali invece trova applicazione la previsione di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, quale norma di attribuzione al giudice tributario speciale della competenza giurisdizionale generale in materia di tributi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/07/2021, n. 21961
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21961
Data del deposito : 30 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

2 196 1-21 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto: ricorso per motivi attinenti la giurisdizione Composta da Oggetto P C -· Primo Presidente- R.G.N. 8644/2020 F T - Presidente di Sezione - Cron. 1961 - Presidente di Sezione - A M CC 25/05/2021- - Presidente di Sezione - A D - Consigliere - rel. E M Alberto Giusti Consigliere - A C Consigliere - C G Consigliere - G M - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8644/2020 R.G. proposto da CityPost spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. M G, con domicilio eletto in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 187, presso lo studio del difensore;
- ricorrente

contro

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM, in persona del presidente pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 238 21 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6759/21/2019, depositata il 6 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 dal Consigliere E M;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona dell'avvocato generale F S, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l'appello proposto dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM avverso la sentenza n. 9261/26/18 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto da City Post spa contro il diniego di rimborso contributo di categoria 2014. La CTR osservava in particolare che era fondato il motivo di gravame attinente la giurisdizione del giudice tributario speciale, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva dell'AGA ai sensi dell'art. 133, lett. I), d.lgs. 104/2010. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Citypost deducendo un motivo unico. Resiste con controricorso l'AGCOM.

Considerato che:

Con l'unico motivo dedotto -ex artt. 360, n. 1, 362, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2, 19, lett. g), d.lgs 546/1992, poiché la CTR ha negato la giurisdizione del giudice tributario speciale ed affermato quella, esclusiva, del giudice amministrativo. La censura è fondata. 2 Risulta necessario anzitutto delineare il quadro normativo di riferimento. Con l'art. 21, commi 13-14, d.l. 201/2011, si è disposta la soppressione dell' Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale e si è altresì previsto che le sue funzioni e relative risorse finanziarie/strumentali venissero trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni -AGCOM. Trattandosi di un contenzioso di rimborso dei contributi versati da City Post -quale licenziataria ed autorizzata generale di servizi postali ad AGCOM negli anni 2012/2016, la disciplina normativa applicabile ratione temporis è quella data dall'art. 2, comma 14, d.lgs. 261/1999, come modificato dall'art. 1, comma, 2, d.lgs. 58/2011, secondo il quale «Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede: a) mediante apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 12;
b) mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio relativi al settore postale, versato da tutti gli operatori del settore medesimo, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4. Il contributo e' versato entro il 31 luglio di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18, la misura del contributo e le modalita' di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia». Va detto che tale disposizione legislativa è stata successivamente abrogata dall'art. 65, comma 1, d.l. 50/2017, convertito nella legge 96/2017, che allo stesso tempo ha previsto -a decorrere dal 2017- un diverso sistema di finanziamento dell'Autorità de qua, ex art. 1, 3 commi 65-66, secondo periodo, legge 266/2005, che è poi quello attualmente vigente ed era quello originario di AGCOM, prima di assumere, anche, le funzioni di regolatore dei servizi postali. Bisogna poi altresì precisare che l'istanza di rimborso in esame è stata determinata dall'annullamento in sede contenziosa, inter alios, ma con effetti erga omnes, degli atti ministeriali e delle deliberazioni AGCOM assunte per dette annualità in base alla citata normativa, essendo del tutto pacifico che la ricorrente ne ha versato gli importi correlativi;
che il diniego di rimborso opposto in sede preprocessuale da AGCOM è stato motivato con la mancata impugnazione da parte di City Post del decreto ministeriale del 2015;
che tale atto è stato impugnato, con successo in primo grado e con la declinatoria di giurisdizione nel secondo, da cui il ricorso in esame. Orbene, come accennato in parte narrativa, la CTR campana ha ritenuto applicabile, incondizionatamente, la previsione di cui all'art. 133, lett. 1), d.lgs. 104/2010 (codice del processo

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