Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2021, n. 10081
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Segnala un errore nella sintesiIl giudice ha accolto le tesi del ricorrente, evidenziando che non vi era stata una condotta di favore effettiva e che l'assegnazione di punteggi non era stata tale da alterare l'esito della gara. Ha sottolineato che la condotta del coimputato non costituiva un accordo con il ricorrente, ma piuttosto un'istigazione non accolta. La Corte ha quindi ritenuto che la condotta non fosse punibile, confermando la correttezza della valutazione del giudice per le indagini preliminari e assorbendo ogni ulteriore questione.
Sul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/08/2020 del trib. Libertà di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano;
lette/sentite le conclusioni del PG Marco Dall'Olio RITENUTO IN FATTO LO LL impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che, su appello ex art. 310 cod. pen. del PM., disponeva nei suoi confronti la misura degli arresti donniciliari per il reato di turbata libertà degli incanti per la vicenda che di seguito si espone. Nell'ambito di una più ampia indagine relativa ad irregolarità di gare di appalto dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, gestite dal direttore generale AB MI, da una conversazione intercettata il 17 ottobre 2018 risultava che MI riferiva a tale Manganaro, individuato dagli inquirenti quale "faccendiere" che si interessava di gestire i rapporti corruttivi con i referenti delle imprese partecipanti alle gare, di aver ricevuto una richiesta dal deputato regionale LO LL di favorire l'impresa Manutencoop in una gara bandita il 30 ottobre 2017. Tale gara, per la quale MI era presidente della commissione aggiudicatrice, aveva ad oggetto l'appalto di «servizi di pulizia, servizi integrati servizi accessori in ambito sanitario per gli enti del servizio sanitario regionale» per circa 230.000.000 euro divisi in 10 lotti di gara. MI riferiva di aver chiesto a sua volta al LL una raccomandazione per essere nominato direttore generale ricevendo, però, una risposta evasiva, che aveva chiaramente inteso come una difficoltà ad assecondare il suo desiderio. Aggiungeva, quindi, che non intendeva fare alcunché per pilotare l'aggiudicazione in favore della società indicata dal deputato regionale. In una successiva conversazione il medesimo Manganaro, tornando sull'argomento, suggeriva al MI di dire al LL che la responsabilità per la mancata assegnazione della gara alla Manutencoop andava attribuita agli altri due commissari di gara, in modo da non compromettere i