Cass. civ., sez. I, sentenza 25/11/1988, n. 6332

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In tema d'appalto di opere pubbliche, il fatto, dalla cui verificazione decorre il termine per formulare la riserva, va considerato sotto un aspetto non meramente naturalistico, giacché l'Onere della riserva si rende attuale nel momento in cui diventano obiettivamente apprezzabili non la sola esistenza, ma la Rilevanza causale della situazione considerata, nella sua idoneità a rendere più gravosa la prestazione dell'appaltatore, salva la possibilità di quest'ultimo di quantificare, al termine dei lavori, la pretesa medesima, in quanto riferibile alla sua prestazione complessiva. ( V 6911/82, mass n 424566; ( V 3041/76, mass n 381818).*

La clausola del contratto di appalto di opera pubblica (nella specie, l'art. 41 del capitolato generale amministrativo di appalto delle opere che si eseguono dall'azienda autonoma delle ferrovie dello stato - approvato dal consiglio di amministrazione il 9 aprile 1909), che fissi il termine di cinque giorni, entro il quale, a pena di decadenza, l'appaltatore deve formulare le proprie riserve non è affetta da nullità ai sensi dell'art. 2565 cod. civ., perché detto termine è sufficiente a presentare la domanda, una volta constatata l'attitudine della situazione di fatto ad alterare l'equilibrio contrattuale.*

Non ricorre l'ipotesi del contratto per adesione, soggetto alla specifica approvazione per iscritto, delle clausole onerose previste dall'art. 1341 comma secondo cod. civ., nel caso di contratto di appalto stipulato in Forma pubblica amministrativa, a seguito di licitazione privata, svoltasi con la partecipazione dello aggiudicatario, ove questi abbia avuto la possibilità di esaminare e conoscere tutte le clausole e condizioni dell'appalto (nel caso, clausola contenuta nell'art. 41 CAP. Generale F.S. del 9 aprile 1909, che assoggetta ad un termine di decadenza la formulazione delle riserve da parte dell'appaltatore). ( V 8213/87, mass n 455827; ( V 2724/87, mass n 451831; ( V 3407/86, mass n 446355; ( V 398/86, mass n 444012; ( V 4832/84, mass n 436759; ( Conf 6887/86, mass n 448989; ( Conf 4495/76, mass n 383218; ( Conf 3588/71, mass n 355292; ( Conf 1383/71, mass n 351644).*

Il rigetto nel merito, da parte del giudice di primo grado, di una domanda proposta solo nella comparsa conclusionale non dà luogo alla formazione di un giudizio implicito sulla sua proponibilità, sicché impugnata la relativa decisione dall'attore nel merito non è precluso al giudice di secondo grado di rilevare di ufficio che la domanda è stata proposta in primo grado tardivamente e che ne è inammissibile la riproposizione in appello. ( contra 2883/87, mass n 451939).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/11/1988, n. 6332
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6332
Data del deposito : 25 novembre 1988

Testo completo

La clausola del contratto di appalto di opera pubblica (nella specie, l'art. 41 del capitolato generale amministrativo di appalto delle opere che si eseguono dall'azienda autonoma
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